n.146 del 21.05.2014 periodico (Parte Seconda)

Costituzione del Nucleo di Valutazione Regionale Integrato (NVRI) per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici in seguito ad evento sismico. Approvazione degli "Indirizzi per la operatività del NVRI". Integrazione e modifica art. 2 del "Protocollo d'intesa per l'organizzazione di un percorso formativo finalizzato alla qualificazione di architetti esperti per il rilievo del danno e valutazione dell'agibilità e inserimento in elenco reg.le", approvato con Del. 2008/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di richiamare integralmente le ragioni espresse in premessa;

b) di costituire il Nucleo di Valutazione Regionale, integrato con tecnici liberi professionisti e/o aderenti ad organizzazioni del volontariato, pertanto rinominato Nucleo di Valutazione Regionale Integrato, di seguito NVRI, per il rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità nella fase di emergenza post-sisma, con validità di cinque anni a far data dalla pubblicazione del presente atto;

c) di stabilire che il NVRI è costituito da tre elenchi di tecnici esperti in materia come di seguito indicato:

1) un elenco di tecnici regionali e di altri enti pubblici;

2) un elenco integrativo di tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile;

3) un elenco integrativo di tecnici liberi professionisti;

d) di stabilire che il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa”, su proposta del Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, sulla base degli indirizzi della presente deliberazione, provvedono all'approvazione degli elenchi dei tecnici di cui al precedente punto c), ai relativi aggiornamenti e cancellazioni e all'invio annuale degli elenchi al Dipartimento della Protezione Civile;

e) di stabilire che l’attivazione del NVRI, è predisposta dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile o dal Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, in caso di assenza del Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa”, e sentiti i Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino interessati dall’evento;

f) di approvare gli “Indirizzi per la operatività del NVRI” per l’inserimento dei tecnici nel NVRI e per il loro impiego di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;

g) d'individuare il dr. Antonio Monni dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, il dr. Luca Martelli (per la parte relativa agli aspetti geologici) e l’ing. Vania Passarella (per la parte relativa alle strutture) del Servizio geologico, sismico e dei suoli quali referenti per la gestione degli elenchi dei tecnici di cui al precedente punto c) e dei rapporti con altre amministrazioni e con il Dipartimento della Protezione Civile, per la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione operativa delle squadre del NVRI, per l’assistenza e il coordinamento tecnico delle stesse, a supporto del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile e Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, al momento dell’attivazione del NVRI;

h) di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile saranno nominati i collaboratori, a supporto di specifiche funzioni al momento dell’attivazione del NVRI e che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli saranno nominati i collaboratori, a supporto di specifiche funzioni al momento dell’attivazione del NVRI;

i) di stabilire che alla sottoscrizione delle intese provvederanno il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e il rappresentante dell’ente pubblico, precisando che, in sede di sottoscrizione, si potranno apportare modifiche formali e non sostanziali al testo;

j) di stabilire che agli oneri conseguenti all’operatività dei tecnici del NVRI si provvede con le seguenti modalità:

  • per i tecnici esperti dell’elenco di cui al punto c)1) in organico all'Ente Regione Emilia-Romagna, mediante l’applicazione del vigente contratto di lavoro; per essi continua a valere nello svolgimento dell’attività, in situazione di emergenza sismica e fuori dal territorio regionale, la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per il patrocinio legale, stipulata dall’amministrazione regionale;
  • per i tecnici esperti dell’elenco di cui al punto c)1) dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, mediante il riconoscimento di un rimborso relativo alle spese sostenute per ore di servizio straordinario e per la missione, secondo le modalità definite successivamente sulla base di apposita nota dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile;
  • per i tecnici esperti appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile dell’elenco di cui al precedente punto c)2), applicando le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
  • per i tecnici esperti liberi professionisti dell’elenco di cui al precedente punto c) 3), mediante il riconoscimento delle spese vive sostenute, salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Protezione Civile;

k) di stabilire che le spese di cui al precedente punto j), connesse all’effettivo impiego dei tecnici esperti appartenenti al NVRI, saranno a carico del bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, nei limiti delle disponibilità dei pertinenti capitoli in riferimento all’art. 10 della legge regionale n. 1/2005, fatte salve specifiche assegnazioni finanziarie da parte dello stato in caso di eventi di carattere nazionale;

l) di stabilire che il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile provvede ad attivare la procedura di richiesta della copertura assicurativa integrativa per i tecnici esperti del NVRI nei limiti delle disponibilità finanziaria del bilancio dell’Agenzia;

m) di stabilire che il Direttore dell’Agenzia e il Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli provvedono ad organizzare, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, corsi di aggiornamento e attività formative per la gestione dell’emergenza sismica relativamente al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità, nonché a promuovere protocolli d’intesa ed accordi con altri ordini professionali ed organizzazioni di volontariato finalizzati all’ampliamento del numero dei tecnici da inserire negli elenchi del NVRI;

n) di integrare/modificare il citato Protocollo d’intesa tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e la Federazione Architetti, Pianificatori, Paesaggistici, e Conservatori dell’Emilia-Romagna in specifico l’art. 2, rinominato “Accordi tra le parti”, predisponendo l’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente;

o) di dare atto che l’Agenzia regionale di Protezione Civile e la Federazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori dell’Emilia-Romagna provvederanno alla sottoscrizione dell’art. 2 “Accordi tra le parti”, per dare completezza al Protocollo approvato con propria Delibera 2008/2010, precisando che, in sede di sottoscrizione, si potranno apportare modifiche formali e non sostanziali al testo;

p) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A 

Indirizzi per la operatività del NVRI  

1. Iscrizione negli elenchi

Il presupposto generale valido per l'iscrizione negli elenchi del NVRI di cui al punto c) del dispositivo della presente Deliberazione, per tutte le categorie di tecnici esperti, è l'aver frequentato corsi specifici per la gestione tecnica dell’emergenza sismica organizzati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Protezione Civile e superato il test di valutazione finale. Sono fatti salvi limitati casi, per i quali il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, su proposta del Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, potrà iscrivere nominativi di tecnici nel NVRI, valutando il loro curriculum formativo professionale e l’esperienza tecnica specialistica maturata nel settore.

Per i dipendenti pubblici non è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale; per gli ingegneri, architetti e geologi è sufficiente l’avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione.

Altra condizione è l’essere stato formato nei riguardi della prevenzione degli infortuni, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro in situazioni di emergenza sismica.

All’interno di ciascun elenco, possono essere istituiti sub elenchi per categorie di opere speciali come ad es. le chiese e le strutture prefabbricate di grandi luce.

Per l’inserimento dei tecnici esperti nel citato NVRI, gli Enti pubblici, le organizzazioni di volontariato e gli ordini professionali di appartenenza, devono comunicare all’Agenzia regionale di Protezione Civile, previa accettazione dei soggetti interessati, la disponibilità che i nominativi siano inclusi nel NVRI per l’eventuale impiego in circostanze di emergenza sismica.

Si stabilisce che la cancellazione dall’elenco potrà avvenire per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti ai punti precedenti, e per i seguenti motivi:

  • cessazione del rapporto di servizio con l’ente di appartenenza;
  • assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati;
  • immotivata indisponibilità, da parte del tecnico e/o dell’Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un’emergenza sismica;
  • inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza sul lavoro;
  • condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività in fase di emergenza, in particolare, nel caso di comportamenti non conformi al codice deontologico, con eventuale segnalazione di violazione dello stesso all’Ordine professionale di appartenenza; 

2. Modalità per l’impiego

I tecnici liberi professionisti iscritti negli elenchi costituenti il NVRI, potranno essere impiegati solo al di fuori dei territori provinciali nei quali esercitano principalmente la propria attività.

Le squadre incaricate del rilievo del danno e della valutazione dell’agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, dovranno essere composte, di norma, da un numero minimo di due tecnici, almeno uno dei quali ingegnere/architetto appartenente all’elenco di cui al punto c)1) del dispositivo della presente deliberazione, con funzione di caposquadrae, se necessario, integrate da un geologo. 

Nell’ambito delle attività assegnate al NVRI, ingegneri, architetti e geometri valutano i danni e l’agibilità dei fabbricati mentre i geologi, ove necessario, valutano la presenza di rischi esterni di natura geologica, l’idoneità delle aree di emergenza, delle aree per gli insediamenti provvisori, il tutto nel rispetto delle reciproche competenze.

In caso di attivazione, i tecnici impiegati dovranno operare con gli adeguati dispositivi di protezione individuali di propria dotazione, con esclusione dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna i quali dovranno operare con i dispositivi di protezione individuali forniti dal proprio ente, mentre gli eventuali dispositivi di riconoscimento da indossare, saranno forniti dalla Regione Emilia-Romagna per tramite dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.

Dette modalità potranno subire variazioni a seguito di approvazione di appositi documenti da parte della “Conferenza delle Regioni e Province autonome” e del Dipartimento di Protezione Civile. 

3. Modalità di attivazione

a) L’attivazione dei tecnici del NVRI, nel caso di evento sismico che interessi il territorio regionale, avviene con le seguenti modalità in relazione alla magnitudo registrata:

1) Magnitudo da 3,5 a 4,5 della scala Richter: attivazione dei tecnici appartenenti al Nucleo di Valutazione Regionale Integrato (NVRI) del Servizio geologico, sismico e dei suoli e dei Servizi Tecnici di Bacino interessati dall’evento;

2) Magnitudo da 4,6 a 5,0 della scala Richter: attivazione dei tecnici appartenenti all’elenco di cui al punto c)1) del dispositivo della presente deliberazione;

3) Magnitudo da 5,1 a 5,5 della scala Richter: attivazione del Nucleo di Valutazione Regionale Integrato (NVRI) con formazione di squadre miste;

4) Magnitudo a partire da 5,6 della scala Richter: attivazione del NVRI ed in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile attivare elenchi nazionali di tecnici, con squadre composte da un numero minimo di due tecnici, possibilmente uno dei quali appartenente all’elenco di cui al punto c)1) del dispositivo della presente deliberazione, con funzione di caposquadra;

Il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile o il Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, in caso di assenza del Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa”, su richiesta dei Sindaci o di soggetti pubblici proprietari di immobili danneggiati, provvedono all’attivazione del NVRI, secondo le modalità operative sopra indicate;

b) Al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli sono attribuiti le seguenti funzioni:

1) la pianificazione e la programmazione delle squadre di rilevatori del NVRI da impiegare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica;

2) l’organizzazione operativa delle squadre di rilevatori del NVRI (composizione, turni, destinazioni);

3) l’assistenza e il coordinamento tecnico delle squadre del NVRI nella fase operativa in situazione di emergenza, mediante l’informazione e l’aggiornamento dei dati conoscitivi sulla pericolosità sismica locale, sul terremoto di riferimento da assumere nelle valutazioni di agibilità, sulle tipologie e sulle vulnerabilità costruttive locali;

c) Il coordinamento tecnico-logistico dell’attività è affidato al Servizio geologico, sismico e dei suoli, la cui sede operativa è ubicata in Viale della Fiera n. 8 (Terza Torre) - Bologna:

1) Per gli eventi sismici con magnitudo individuate ai punti 1) e 2) della lettera a), le attività saranno svolte nei locali abitualmente in uso al Servizio geologico, sismico e dei suoli;

2) Per gli eventi sismici con magnitudo individuate ai punti 3) e 4) della lettera a), le attività saranno svolte in locali appositamente individuati nell’edificio in V.le della Fiera - 8 ed eventuali altri locali in edifici adiacenti messi a disposizione dalla Giunta regionale. Saranno altresì aperti coordinamenti provinciali gestiti dai Servizi Tecnici di Bacino, d’intesa con autorità provinciali e comunali di protezione civile;

d) Evento sismico fuori dal territorio regionale:

1) L’attivazione del NVRI potrà essere disposta dal Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e dal Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, d’intesa con il Direttore Generale Ambiente nel caso di attivazione di tecnici appartenenti alla propria Direzione, previo assenso del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato e su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile o, in caso di preventivi specifici accordi, della/e Regione/i interessata/e dall'evento sismico;

2) Il coordinamento operativo del NVRI è in capo al Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed al Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, con il supporto del dirigente e dei tecnici delle strutture regionali indicati ai precedenti punti e), g) e h) del deliberato. 

ALLEGATO B

Modifica all’art. 2 del protocollo d’intesa tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e la Federazione Ordini Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori Emilia-Romagna di cui alla DGR n. 2008/2010

Art. 2

Accordi tra le parti 

La Regione Emilia-Romagna in relazione al percorso didattico di cui all’art. 1, si impegna:

A predisporre, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, indirizzi e criteri generali; a garantire una supervisione delle attività; a suggerire i nominativi dei docenti più idonei; a rendere disponibili proprie pubblicazioni sull’argomento, autorizzandone la duplicazione, a spese della Federazione, a fini didattici;

A predisporre un elenco regionale dei tecnici specialisti, che hanno frequentato i corsi coerenti con quanto definito dal presente protocollo e hanno superata la prova d’esame finale, nel contesto organizzativo del Nucleo di Valutazione Regionale Integrato;

A trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile ed alla Federazione l’elenco aggiornato di cui sopra, almeno una volta all’anno, o quando richiesto;

A promuovere, l’impiego degli Architetti inseriti nel suddetto elenco regionale nelle squadre di rilevamento danni ed agibilità nella fase di emergenza post-sisma, nonché nelle funzioni di supporto alle autorità locali per la gestione dell’emergenza;

A comunicare alla Federazione, in caso di attivazione del NVRI per emergenze sismiche, le necessità d’impiego in termini di numero di tecnici esperti necessari, durata e la località d’intervento con le informazioni più dettagliate al momento disponibili;

A provvedere al riconoscimento di un rimborso forfettario per il mancato guadagno giornaliero ai tecnici esperti liberi professionisti dell’elenco di cui al punto c)3) della presente Deliberazione, per i giorni di effettivo impiego in attività conseguenti all’attivazione del NVRI.

La Federazione, si impegna:

Ad organizzare i corsi prevedendo anche moduli didattici con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento della Protezione Civile;

Ad assumere l’intero onere economico del corso senza nulla pretendere dall'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna;

A segnalare i nominativi di un referente e di un eventuale sostituto, incaricato, in qualità di coordinatore, ai rapporti con l’Agenzia regionale di Protezione Civile, in caso di attivazione del NVRI per emergenze sismiche;

A comunicare all’Agenzia regionale di Protezione Civile ogni variazione degli elenchi di professionisti facenti parte del NVRI, comunque con cadenza almeno semestrale. 

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale di

Protezione Civile

Il Direttore  

Federazione Ordini Architetti

P.P.C. Emilia-Romagna

Il Coordinatore

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