n.54 del 01.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Individuazione di due nuove vasche per la separazione dei sessi degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) detenuti presso le strutture dell'Azienda Agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola (MO) individuate con det. n. 11683/2020

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea;

- il Regolamento di esecuzione n. 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figura, tra le altre, la testuggine palustre americana Trachemys scripta (Schoepff, 1792);

- il Decreto Legislativo 15/12/2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014, il quale dispone all’art. 6 che le specie incluse nell’elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

- introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;

- detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- allevate anche in confinamento;

- trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- vendute o immesse sul mercato;

- utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;

- poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;

- rilasciate nell'ambiente;

- il Decreto 28 settembre 2022 con il quale il Ministero della transizione ecologica ha adottato le misure di gestione degli esemplari della specie Testuggine palustre americana Trachemys scripta presenti nel territorio nazionale contenute nell’allegato Piano nazionale di gestione;

- la Legge Regionale 31 luglio 2015, n. 6 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna" che, all'art. 3 comma 1 lettera d), dispone il divieto di rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l’art. 71 e successivi relativi ai controlli;

Atteso che le norme transitorie di cui all’art. 27 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato dispongono, al comma 1, che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate e, al comma 5, che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;

Visto il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana (Trachemys scripta) contenente le misure di gestione della specie, stabilite dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.lgs. 230/2017, che le Regioni e le aree protette nazionali devono applicare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

Verificato che in tali disposizioni, tra l’altro, viene specificato che:

˗ nei centri individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato, possono essere ospitati anche individui ritrovati abbandonati in parchi urbani o aree naturali;

˗ inoltre, nell’ambito dell’attuazione del piano di gestione, le Regioni e le Province Autonome possono individuare, anche solo temporaneamente, strutture di detenzione per gli esemplari di Trachemys scripta catturati in natura;

˗ i centri operano nel rispetto della normativa veterinaria e non necessitano di specifiche autorizzazioni in deroga ai sensi del D.lgs. 230/2017, essendo stabilito dall’art.6 che la detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è vietata, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

Visti, inoltre, i seguenti documenti cui è possibile fare riferimento in merito alle caratteristiche dei centri di detenzione per le testuggini esotiche, sulla loro individuazione e sulla loro gestione:

- le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sul proprio sito internet https://www.mase.gov.it/pagina/linee-guida ai sensi dell'art. 27 comma 4, che individuano i requisiti minimi e i criteri generali che devono essere posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli animali affinché risultino conformi al decreto medesimo, con una appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta;

- il documento, prodotto da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta", che riprende le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornendo informazioni aggiuntive circa le specie e le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa ad assicurare il benessere delle testuggini;

- il documento prodotto nell’ambito del progetto Life Gestire “Azione A7 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta ssp.) scaricabile dal seguente link https://naturachevale.it/documenti/;

Atteso che gli enti e le strutture, per essere riconosciuti idonei al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tra cui è inclusa la tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono poter operare secondo i criteri generali per la corretta detenzione degli animali, condizioni che in estrema sintesi, riguardano: la garanzia che le strutture siano organizzate e manutenute in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e in modo da impedirne la riproduzione, e che siano rispettati i requisiti per il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

Richiamata la propria determinazione n. 11683 del 9 luglio 2020, con la quale le strutture dell’Azienda agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola (MO), via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, sono state individuata come strutture autorizzate alla detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo, tra cui quelle del punto 2 e 3 in ordine alla necessità di impedire la riproduzione degli esemplari di tartarughe detenute nella vasca di confinamento permanente;

Atteso che tra le prescrizioni sopra richiamate è prevista anche una vasca aggiuntiva per la separazione dei sessi negli individui adulti, anch’essa con caratteristiche idonee a scongiurare il rischio di fuoriuscita degli esemplari e atta al rispetto del benessere animale;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà presentata, PG 295725/2022, con cui l’Azienda agricola di Riccò Federico richiede di poter attrezzare il centro con due nuove vasche di detenzione ai fini della separazione dei sessi per evitare la riproduzione;

Dato atto che dall’esame della richiesta di modifica il centro ha dichiarato di possedere le seguenti caratteristiche:

- le ulteriori due vasche di detenzione definitiva finalizzate alla separazione dei sessi si trovano in Via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, località Tramuschio di Mirandola - CAP 410137 in Comune di Mirandola (MO), a fianco della vasca già autorizzata;

- le due nuove vasche di detenzione definitiva hanno dimensione pari a 25 m x 48 m per una superficie totale di 1.200 mq su terreno di proprietà dell'azienda agricola;

- sono adottate misure per prevenire la schiusa di eventuali uova, quali la piantumazione di essenze vegetali idonee al forte ombreggiamento in tutto il perimetro;

- una recinzione realizzata in rete metallica sull'intero perimetro delle vasche di detenzione definitiva, di altezza fuori terra pari a 150 cm, posta in opera per impedire la fuga degli animali contestualmente ad una barriera, costituita da un telo in materiale plastico nero, liscio e resistente, interrata per 60 cm e di altezza fuori terra per 50 cm, collegata alla recinzione metallica;

- le nuove vasche sono alimentate tramite tubazione di pompaggio situata ad altezza di mezzo metro dal livello per impedire la risalita delle tartarughe e non sono dotate di tubazioni di scarico di troppo pieno per evitare la fuoriuscita degli animali dall'ambiente confinato;

- l'area aziendale all'interno della quale sono situate le vasche di detenzione è recintata con due accessi provvisti di cancello metallico, ed è soggetta a sorveglianza privata, dotata di telecamera segnalata e quindi è controllato l'eventuale prelievo intenzionale di terzi;

- allo scopo di escludere la riproduzione degli esemplari di Trachemys scripta la destinazione delle due nuove vasche è dedicata alla separazione dei sessi degli individui adulti; si provvederà con le dovute prassi nel rispetto del benessere animale, mediante trappole e successivamente tramite svuotamento della vasca n. 1 già individuata, alla cattura e sessaggio degli animali ivi presenti, destinando gli animali nelle tre vasche (n. 1 immaturi, n. 2 femmine, n. 3 maschi); successivamente si provvederà, almeno due volte all’anno, al posizionamento delle trappole per catturare sia i capi eventualmente sfuggiti che i soggetti diventati sessualmente maturi;

- le nuove vasche di detenzione definitiva sono dotate di tronchi galleggianti e di una zattera galleggiante di 9 mq per garantire una zona emersa o spazi semi-sommersi per la termoregolazione degli esemplari; l'isola galleggiante è trascinabile a riva per agevolare la periodica pulizia della zona o eventuali manutenzioni;

- la struttura dispone di numerose vasche in vetroresina della dimensione 3 m x 1 m di profondità 120 cm a parete verticale che impediscono la fuga degli animali da utilizzare per la quarantena degli esemplari in ingresso; per mantenere un'area di emersione per le tartarughe vengono aggiunti elementi galleggianti;

- per l'alimentazione si ricorre a pesci di produzione aziendale non destinati alla vendita e scarti di frutta e verdura derivanti da attività di vendita;

- nell'organico dell’azienda lavora stabilmente un biologo che si occupa degli aspetti sanitari dell'allevamento, inoltre è stato sottoscritto un contratto di collaborazione con un veterinario;

- la manutenzione ordinaria degli impianti è effettuata periodicamente a cadenza, contestualmente al controllo dell’integrità della recinzione posta a chiusura dell’area; nello specifico, sono previsti, se necessari con cadenza mensile, interventi di pulizia e manutenzione delle vasche, delle zone emerse e delle recinzioni;

- l’azienda è dotata di tutte le attrezzature conformi per la cattura e detenzione in sicurezza di animali acquatici (retini, reti a maglie di diversa grandezza, vasche in vetroresina della capacità di 1000 litri con coperchio, ecc.);

- è adottato un registro elettronico ove segnare il numero progressivo degli animali in entrata e apponendo tale numero sul carapace con un pennarello indelebile atossico specifico;

Atteso che, al fine dei controlli e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, è stato interpellato con PG 357268/2022 il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Modena;

Vista la nota del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Modena, PG 1000441/2022, relativa all’accertamento dello stato dei luoghi, in ordine al quale i veterinari ufficiali riferiscono che le due nuove vasche previste dal progetto di ampliamento sono state completate e che le vasche hanno le stesse caratteristiche della vasca attuale;

Preso atto, inoltre, delle prescrizioni impartite da parte dei veterinari ufficiali della Ausl di Modena, contenute nella nota sopra richiamata e di seguito fedelmente riportate:

- incrementare la presenza di tronchi ed assi galleggianti di agevole fruizione da parte delle testuggini per il basking;

- inserire adeguate strutture di agevole fruizione per il basking anche nelle vasche di quarantena;

- dare preventiva comunicazione dello svuotamento del primo lago;

Per quanto attiene la garanzia di impedimento della fuoriuscita degli animali dal centro, dall’esame della documentazione è possibile desumere che il telo parzialmente interrato e la recinzione perimetrale delle vasche di confinamento definitivo ad esso agganciata nell’insieme risultano atte a scongiurare il rischio di fuoriuscita delle tartarughe palustri;

Ritenuto l’intervento proposto migliorativo in quanto prevede due vasche aggiuntive per la separazione dei sessi negli individui adulti, nonché la possibilità di mantenere separati gli individui ancora immaturi, al fine di impedire la riproduzione;

Richiamato per ogni ulteriore aspetto relativo alla gestione del centro quanto definito nella determina n. 11683 del 9/7/2020 di individuazione quale centro autorizzato alla detenzione di esemplari di Trachemys scripta;

Ritenuto possibile, per tutto quanto sopra esposto, individuare le ulteriori due vasche di confinamento definitivo, ai fini della separazione dei sessi, oltre a quella già individuata, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, presso la struttura sita in località Tramuschio di Mirandola (MO), Via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo;

Vista la clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 30 del D.lgs. 230/2017 per la quale dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001, “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31/1/2022, di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022 del “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”, con decorrenza dal 1 aprile 2022;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1 aprile 2022;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022, “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2022-2024”;

- la Determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5514 del 24 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

- la Determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 24717 del 19 dicembre 2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, le ulteriori due nuove vasche per il confinamento definitivo di esemplari di Trachemys scripta, realizzate ai fini della separazione dei sessi, presso la struttura sita in località Tramuschio di Mirandola (MO), Via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, di proprietà dell’Azienda Agricola Riccò Federico, già individuata con determinazione n. 11683 del 9 luglio 2020 per la detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014;

2. di stabilire che l’individuazione delle nuove vasche di cui al punto 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni elencate nei successivi punti 3, 4, 5 e 6 del dispositivo;

3. di prescrivere che:

- allo scopo di escludere l’attività riproduttiva si provveda, con le dovute prassi nel rispetto del benessere animale, mediante trappole e successivamente tramite svuotamento della vasca n. 1 già autorizzata, alla cattura e sessaggio degli animali ivi presenti destinando gli animali nelle tre vasche di detenzione definitiva (n. 1 immaturi, n. 2 femmine, n. 3 maschi);

- successivamente si provveda alla cattura sia di capi eventualmente sfuggiti che di soggetti diventati sessualmente maturi, mediante posizionamento di trappole almeno una volta all’anno e mediante svuotamento totale della vasca n. 1 almeno una ulteriore volta all’anno;

4. di prescrivere, inoltre, al fine di creare condizioni di maggiore garanzia, rispetto al necessario impedimento della riproduzione delle tartarughe detenute nella vasca n. 1 di confinamento permanente degli esemplari immaturi non ancora separati per sesso, di:

- effettuare un adeguato compattamento del terreno argilloso per ostacolarne lo scavo da parte degli animali per la deposizione delle uova;

- realizzare la bordura con piante arbustive ed arboree appartenenti ad essenze autoctone e in modo tale da ottenere un forte ombreggiamento delle superfici emerse dall’acqua atto ad impedire la schiusa delle uova;

- provvedere alla distruzione delle uova non appena deposte da realizzarsi durante l’intero periodo di possibile ovideposizione mediante un regolare e costante controllo delle superfici per la tempestiva identificazione dei nidi;

5. di rispettare tutte le prescrizioni impartite dai veterinari ufficiali della Ausl di Modena, di seguito fedelmente riportate:

- incrementare la presenza di tronchi ed assi galleggianti di agevole fruizione da parte delle testuggini per il basking;

- inserire adeguate strutture di agevole fruizione per il basking anche nelle vasche di quarantena;

- dare preventiva comunicazione dello svuotamento del primo lago;

6. di rispettare ogni altra prescrizione impartita nella determinazione n. 11683 del 9 luglio 2020 di individuazione della struttura per la detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta, ed in particolare la prescrizione di non immettere in ogni vasca di confinamento definitivo più di 1200 esemplari;

7. di dare atto che l’individuazione delle strutture di cui al punto 1 potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l’amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all’interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

8. di dare atto che a seguito dell’individuazione delle strutture di cui al punto 1 per il confinamento della specie esotica invasiva Trachmeys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale e che dalle attività del suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

9. di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi al personale dell’Azienda o a chiunque a vario titolo fosse accompagnato all'interno dell'area o per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del richiedente e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione;

10. di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;

11. di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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