n.274 del 05.11.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "di realizzazione dell'impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da realizzare presso un capannone esistente in disponibilità della ditta", localizzato nel comune di Rimini (RN), proposto dalla Società Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto “di realizzazione dell'impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da realizzare presso un capannone esistente in disponibilità della ditta”, localizzato nel Comune di Rimini (RN) proposto da Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit, sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente;
in particolare, l’analisi dettagliata e approfondita sia dello Studio Preliminare Ambientale che della Valutazione di Impatto Acustico (e delle rispettive integrazioni) ha messo in evidenza molteplici carenze oltre che diverse inadempienze rispetto alle richieste formulate;
le inadempienze e le valutazioni di impatto negativo relativamente al consumo di risorsa idrica ed energetica potrebbero essere, in linea di principio, sanate nelle successive fasi autorizzative. In particolare, il recupero della risorsa idrica è ritenuto insufficiente rispetto alla potenzialità di progetto, il proponente utilizza un coefficiente di deflusso non adeguato per superfici completamente impermeabili come aree asfaltate o i tetti degli edifici ed una superficie scolante molto inferiore alla superficie totale utile alla raccolta delle meteoriche, senza fornirne adeguata giustificazione. In merito al consumo di risorsa energetica invece il progetto origina consumi elettrici solo parzialmente garantiti da energia rinnovabile autoprodotta, nonostante i dati progettuali consentano in linea teorica un approvvigionamento del 100% del fabbisogno annuo tramite impianti fotovoltaici di ultima generazione;
al contrario, le carenze documentali riscontrate in merito alla valutazione di impatto per le matrici aria e rumore sono di entità tale da non permettere una valutazione esaustiva dei suddetti impatti, anche in considerazione della collocazione dell’impianto in prossimità di un ambito urbano residenziale edificato con continuità. In subordine, a tal fine, si evidenzia anche la presenza in area limitrofa di un impianto di lavorazione degli inerti di rilevante potenzialità produttiva;
in particolare, come maggiormente esplicitato nel valutato, in merito alla matrice atmosfera, il proponente non ha presentato una stima delle emissioni di PM10 e PM2,5 originate dalle emissioni convogliate e questo non permette una valutazione completa dell’impatto delle emissioni ai recettori. Sono state fornite delle stime di emissione in massa senza fornire una valutazione oggettiva dell’impatto delle emissioni totali (convogliate e diffuse) né una valutazione delle concentrazioni ai recettori. Di conseguenza, si ritiene di non poter esprimere, per la matrice aria, una valutazione completa di impatto ambientale originata dal progetto. Tale valutazione risulta fondamentale anche in ragione del fatto che l’intervento si trova in area di superamento dei valori limite di PM10 e NO2, come stabilito dal PAIR2030, e pertanto il contenimento della diffusione di polveri costituisce un’azione fondamentale al fine di dare attuazione agli obiettivi della pianificazione ambientale e di mitigare gli effetti sui vicini ricettori;
in merito all’impatto acustico il proponente ha individuato diversi recettori sia residenziali che terziari (uffici annessi ad attività commerciali/produttive) ma contrariamente a quanto richiesto, non ha incluso né le aree produttive connesse ai suddetti uffici né altre attività commerciali/produttive posizionate nelle immediate vicinanze dell’area di progetto. Inoltre, il proponente non ha incluso nella valutazione gli uffici della palazzina direzionale che ritiene possa essere completamente schermata dall’edificio dell’opificio. Tale impostazione non è condivisibile in quanto il proponente considera come fonte di disturbo verso i lavoratori dell’edificio direzionale solo le lavorazioni all’esterno omettendo di quantificare il contributo delle lavorazioni all’interno dell’opificio (trattamento cartongesso e guaine) ritenendole implicitamente irrilevanti. Analoga omissione è attuata per la valutazione dell’impatto verso le attività del recettore D2, per la quale è stato considerato come sorgente solo l’impianto di aspirazione annesso all’opificio e non le lavorazioni all’interno dell’opificio stesso;
nelle simulazioni il proponente ha ipotizzato sempre la presenza di tutti i cumuli ad un’altezza costante di 4 m in ogni momento dell’attività lavorativa, per ottimizzare l’effetto schermo omnidirezionale verso i recettori e l’inserimento di una barriera acustica mobile ad-hoc per l’ulteriore abbattimento verso i recettori residenziali in direzione sud più prossimi all’impianto (R2a ed R2c). Tale ipotesi, tuttavia, non trova riscontro nella normale attività lavorativa, in quanto, al procedere delle lavorazioni, il cumulo in lavorazione si ridurrà di quantità e quindi in altezza, inoltre, non appare realistico ipotizzare che, dei sei cumuli previsti da progetto, i cinque cumuli non in lavorazione siano sempre presenti e sempre di altezza 4m;
il proponente ha presentato uno studio in cui si tiene conto della presenza di sorgenti rumorose all’interno del capannone, che originano emissioni sonore all’esterno in corrispondenza della facciata, ma queste sono valutate solo nell’ambito dello studio dei recettori posti a sud. Per le pareti poste nelle altre direzioni, ovest e nord, dove sono presenti recettori come uffici o ambienti lavorativi di aziende limitrofe, non sono considerate;
il proponente ha inoltre omesso, nella valutazione dell’impatto acustico, le componenti impulsive, tonali o a basse frequenze in quanto non valutabili perché non dichiarate nelle schede tecniche ma al tempo stesso ha dichiarato che la loro influenza sull’impatto acustico sarebbe comunque trascurabile;
per l’insieme di tali criticità, si ritiene di non poter esprimere una valutazione completa dell’impatto acustico originato dal progetto anche in considerazione del fatto che l’impianto verrebbe ad installarsi in un’area mista produttiva/residenziale con edifici posti a distanza di 50 m dal confine dell’impianto stesso. Si considera, in sintesi, che l’impatto non sia valutabile in quanto la valutazione di impatto acustico prevede scenari non sufficientemente cautelativi per i recettori individuati. Inoltre, il proponente non ha calcolato l’impatto acustico sui lavoratori della propria azienda, sui lavoratori dei locali produttivi delle aziende circostanti, non ha calcolato l’effetto delle componenti tonali, impulsive ed a bassa frequenza originate dai macchinari. Non è pertanto possibile escludere un potenziale impatto negativo significativo relativamente alla componente acustica;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ditta Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit, al Comune di Rimini, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Rimini, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.