n.284 del 22.09.2016 Parte Seconda

Pianta organica farmacie 2016 - Bentivoglio (BO) (Delibera di Giunta comunale n. 69 del 25/08/2016)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici …”, segnatamente l’art. 20, il quale prescrive che i Comuni sono tenuti a ridisegnare la propria pianta organica, tenendo conto anche dell’individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire, con possibilità di esprimere prelazione per le nuove sedi;

Viste le circolari regionali n. 181137 del 15 marzo 2016, n. 199927 del 21 marzo 2016, che delineano le indicazioni operative per la revisione di che trattasi, nonché la documentazione con esse trasmessa;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale 35/2016, esecutiva, ha approvato il progetto della propria pianta organica delle sedi farmaceutiche, prevedendo l’istituzione di una nuova sede in San Marino di Bentivoglio;

Visto che la delibera di cui sopra è stata sottoposta all’espressione dei pareri necessari dell’Ordine dei Farmacisti e all’approvazione o eventuali osservazioni dell’AUSL - Servizio Farmaceutico;

Dato atto che l’Ordine dei Farmacisti, con nota avente protocollo n. 74.441 del 24/6/2016, qui pervenuta il 24/6/2016, protocollo n. 9.920, ha espresso parere favorevole;

Vista la comunicazione dell’AUSL - Servizio Farmaceutico, prot. n. 74.441 del 24/6/2016, con la quale ha espresso parere, con proposta di alcune modifiche a semplificazione e chiarimento dei contenuti delle schede descrittive;

Ritenuto di recepire gli esiti dei pareri sopra citati;

Vista la necessità di approvare la propria nuova pianta organica delle farmacie del territorio, in via definitiva, entro il 16 settembre 2016, termine indicato dalla Regione;

Dato atto che il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge del 24 marzo 2012, n. 27, Il quale prevede che in ogni Comune sia istituita una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti, il quale prevede altresì che, qualora la popolazione residente ecceda tale parametro in misura superiore al 50% del parametro stesso (1.651 abitanti), è facoltà del Comune istituire una sede farmaceutica ulteriore, laddove ne ravvisi una reale contingente necessità;

Accertato che la propria popolazione anagrafica residente al 1 gennaio 2015 è pari a 5.520 abitanti e che pertanto, a termini di legge, la propria pianta organica può prevedere due sedi farmaceutiche;

Visto che la vigente pianta organica prevede una sede farmaceutica, a oggi assegnata e regolarmente in esercizio;

Richiamato quanto illustrato e motivato nella precedente deliberazione 35/2016, più sopra citata;

Considerato, in particolare, che permangono le motivazioni poste a base delle precedenti richieste di ampliamento della pianta organica ovvero che la località di San Marino di Bentivoglio dista circa sette chilometri dal Capoluogo comunale, ove è ubicata l’unica attuale farmacia e che nella frazione sono presenti ambulatori medici, la scuola materna ed elementare, il centro diurno comunale, il Museo della Civiltà Contadina, che attira ogni anno un notevole numero di visitatori;

Dato atto che nel territorio di Bentivoglio esistono infrastrutture che, di fatto, rendono problematici i collegamenti tra il Capoluogo e la località di San Marino di Bentivoglio, quali l’autostrada BO–PD, che taglia trasversalmente il territorio del Comune, con conseguente accesso alla frazione da un unico cavalcavia, il quale, nei mesi invernali, peraltro presenta problemi di transitabilità a causa del fondo ghiacciato;

Considerata la presenza, sul territorio comunale, dell’Interporto di Bologna, uno dei maggiori d’Italia, verso il quale confluiscono giornalmente, dallo svincolo autostradale nell’immediata vicinanza di San Marino di Bentivoglio, centinaia di automezzi e migliaia di lavoratori pendolari e Evidenziato che all’interno dell’Interporto non vi è possibilità di approvvigionarsi di farmaci mentre una farmacia in San Marino di Bentivoglio sarebbe facilmente raggiungibile dai piazzali interni di sosta, poiché posti a circa 1 chilometro, frequentati anche di notte, da numerosi autotrasportatori;

Ritenuto congruo prevedere la revisione della propria Pianta Organica delle sedi farmaceutiche con aggiunta all’attuale unica sede farmaceutica, privata, rurale, di una seconda sede farmaceutica in San Marino di Bentivoglio, rurale, istituita secondo criterio demografico, nelle forme e modi di cui alla vigente normativa;

Ritenuto di approvare la propria nuova pianta organica, esercitando la facoltà di ampliamento, in quanto permangono le condizioni di cui sopra, al fine di garantire un’equa distribuzione sul territorio con adeguata accessibilità al servizio farmaceutico da parte della popolazione residente o in transito, così come da schema illustrativo per le farmacie n. 1 e 2, nonché da cartografia che rappresenta le circoscrizioni, perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche;

Considerato che l’art. 4 della Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, prevede che l’Amministrazione Comunale possa indicare le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione;

Ritenuto di non esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso;

Dato atto che dalla presente non discendono oneri diretti in capo al corrente Bilancio dell’Amministrazione Comunale;

Visti:

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;

- il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge del 24 marzo 2012, n. 27;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;

- la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2;

- lo statuto Comunale;

- il Decreto legislativo del 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera:

1) di adottare, per i motivi di cui in premessa narrativa, la propria nuova pianta organica delle sedi farmaceutiche, come di seguito descritta e identificata dagli allegati, con previsione di una seconda sede farmaceutica:

a) schemi illustrativi, relativi alle farmacie n. 1 e 2;

b) cartografia;

2) di non esprimere prelazione per la gestione della seconda sede farmaceutica testé istituita, secondo le forme e nei modi di cui alla vigente normativa;

3) di provvedere a richiedere la pubblicazione della Pianta organica, come sopra approvata, nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e di inviarne copia alla Regione e al Servizio Farmaceutico dell’AUSL di Bologna.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione della propria Pianta organica delle sedi farmaceutiche, entro il 16 settembre 2016, con votazione all’unanimità delibera 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rispettare i termini del procedimento di revisione della pianta organica comunale delle sedi farmaceutiche.

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