n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Definizione della modalità di erogazione di misure finanziarie straordinarie per i nuovi Comuni della regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della Legge Regionale n.20 del 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

- la legge regionale n.20 del 2022 che detta “Disposizioni per l’istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell’Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario”;

- la finalità della citata legge regionale espressa all’articolo 1 che chiarisce come l’intervento della Regione sia volto a favorire la stabilità del sistema istituzionale regionale degli enti locali, in particolar modo allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria dei comuni;

- la disposizione del secondo comma dello stesso articolo ove è esplicitato l’obiettivo, correlato alla suddetta finalità, di prevenire rischi di dissesto finanziario e di adottare misure atte a superare situazioni di squilibrio finanziario;

Richiamato il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 Cost. in combinato disposto con l’articolo 119 Cost. che consente l’attivazione di meccanismi di solidarietà nei confronti delle comunità in squilibrio finanziario da parte del livello di governo superiore (principio riportato anche dall’art. 2 della legge regionale in oggetto);

Tenuto conto:

- delle attività di analisi svolta in relazione alla situazione della finanza locale del territorio regionale proprio al fine di valutare la sussistenza di situazioni di squilibrio attenzionate dalla legge regionale citata, nel rispetto di quanto è stato precisato dall’articolo 5 della legge regionale n.20 del 2022;

- che tale attività è stata estesa anche ai comuni di nuovo ingresso in Regione Emilia-Romagna, stante la possibilità che l’ingresso nell’ordinamento giuridico dell’Emilia-Romagna possa aver comportato per i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio maggiori oneri a carico dei propri bilanci, anche per l’adeguamento alle nuove normative di settore e le conseguenti procedure amministrative, e conseguentemente il rischio di incorrere nelle situazioni di squilibrio sopra richiamate;

- dell’articolo 6 della sopra citata legge regionale n.20 del 2022 il quale precisa che la Giunta regionale può definire modalità per l’erogazione di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso in Regione Emilia-Romagna allo scopo di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale;

- della legge nazionale n.84 del 2021 che attua il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e il relativo ingresso nella Regione Emilia-Romagna;

- della legge regionale n.18 del 2021 di attuazione della legge nazionale di distacco;

Dato atto, pertanto, dell’ingresso dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna;

Rilevato, altresì, che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno compiuto azioni positive di inserimento nella rete delle forme associative della Regione;

Preso atto, infatti, dell’ingresso, nell’annualità 2022, dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, rispettivamente nell’Unione di Comuni Valmarecchia e nell’Unione dei Comuni della Valconca;

Considerato, quindi, che la Regione nel delineare modalità e procedure di cui all’art. 6 deve operare nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1 della legge regionale 20/2022, e pertanto prevedere interventi finalizzati a prevenire rischi di dissesto finanziario e adottare misure atte a superare situazioni di squilibrio finanziario;

Considerato, inoltre, che tale intervento, ha, conseguentemente l’effetto di facilitare l’inserimento dei comuni nella rete associativa regionale, con un effetto moltiplicatore dell’efficacia dell’attività di stabilizzazione istituzionale e finanziaria di cui alla legge regionale 20/2022;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna vuole continuare a sviluppare il proprio ruolo di sostegno e collaborazione agli enti territoriali e che l’articolo 6 della legge regionale n.20/2022 nasce dalla volontà di esplicitare questo sostegno anche sul fronte finanziario rivolgendosi ai comuni di nuovo ingresso in Regione Emilia-Romagna da non più di tre anni e che a tal fine la Giunta ha predisposto le seguenti modalità di erogazione delle misure straordinarie in attuazione del principio di sussidiarietà tra livelli di governo;

Considerato, altresì, che la citata legge regionale si muove nel solco della tradizionale collaborazione che la Regione promuove con i propri enti territoriali, con lo specifico scopo di contribuire a garantire la stabilità finanziaria e istituzionale degli enti locali;

Preso atto che, i Comuni attualmente rientranti tra i potenziali beneficiari delle citate misure straordinarie risultano essere quelli di Montecopiolo e Sassofeltrio, in quanto sono stati annessi al territorio regionale da non oltre tre anni dall’ entrata in vigore della legge regionale citata;

Vista la propria deliberazione n. 2080/2022 di variazione di bilancio che ha istituito il capitolo n.3204 “Contributi ai comuni dell’Emilia-Romagna in situazione di squilibrio finanziario (L.R. 24 novembre 2022, n.20)” e ha stanziato nel citato capitolo, per il bilancio gestionale finanziario 2022-2024, anno 2022, una cifra pari a 50.000,00 euro e per l’anno 2023 una cifra pari a 300.000,00 euro;

Visto che sussistono le condizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 20/2022;

Valutata, quindi, l’opportunità di dare attuazione all’articolo 6 della legge regionale 20/2022 e ritenuto, quindi, di prescrivere, con la presente delibera, la procedura che i comuni interessati dovranno seguire per richiedere la concessione del contributo straordinario di cui all’articolo 6 della legge regionale 20/2022;

Preso atto che nel capitolo 3204 ci sono le risorse necessarie per dare attuazione alla presente delibera nell’anno 2022 e nell’anno 2023;

Ritenuto che il contributo straordinario in oggetto sia una tantum, stante che la previsione della possibilità di maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e il conseguente rischio di incorrere nelle situazioni di squilibrio, si fonda sul nuovo ingresso di quest’ultimi nella Regione Emilia-Romagna e sull’adeguamento alle nuove normative di settore e le conseguenti procedure amministrative che esso comporta, ed ha pertanto natura occasionale e non reiterabile;

Ritenuto, pertanto, che la concessione del contributo di cui all’art. 6, della L.R. n. 20/2022 sopra citata deve avvenire previa istanza del Sindaco del Comune richiedente con allegata la delibera di Giunta mediante la quale l’amministrazione comunale autorizza il Sindaco a trasmettere l’istanza, indicando le motivazioni di richiesta del contributo a sostegno del proprio stato di necessità economico-finanziaria;

Richiamate:

- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4” in quanto applicabile e non in contrasto con i principi e postulati del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- il D.lgs. n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n.20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n.21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- La L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e s.m.;

- la propria deliberazione n. 1354/22 “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n.468/2017;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e ss. mm.ii., per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n.111 del 31/1/2022 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL’ART.6 DEL D.L. N.80/2021”;

- la determinazione n.2335 del 9/2/2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di stato avente ad oggetto “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;

- la propria deliberazione n. 324 del 7/3/2022 avente ad oggetto “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE”;

- la propria deliberazione n.325 del 7/3/2022 avente ad oggetto “CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ AMMINISTRATIVE: RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”;

- la propria deliberazione n.426 del 21/3/2022 avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;

- la determinazione n. 6089 del 31/3/2022 del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni avente ad oggetto “MICRO ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;

- la determina dirigenziale n. 5514 del 24 marzo 2022 avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E PROROGA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”;

- la propria deliberazione n.1224 del 18/7/2022 avente ad oggetto “PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1264. MONITORAGGIO INTERMEDIO E ADEGUAMENTI NON ONEROSI AL MUTATO CONTESTO ORGANIZZATIVO E NORMATIVO. APPROVAZIONE”;

- la determinazione n.16715 del 6/9/2022 avente ad oggetto “PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI A DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;

- la propria deliberazione n.1846 del 02/11/2022 avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA’ E DELL’ORGANIZZAZIONE 2022-2024”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di attivare le modalità per la concessione del contributo una tantum ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n.20/2022 per le motivazioni indicate in parte narrativa della presente delibera;

b) di prevedere che la concessione del contributo una tantum avvenga a fronte di presentazione di istanza, a firma dei rispettivi sindaci dei comuni interessati corredata dalla delibera di Giunta, entro 7 giorni lavorativi dall’adozione della presente delibera da trasmettersi al Responsabile del Settore regionale Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: programmiarea@postacert.regione.emilia-romagna.it;

c) di prevedere, inoltre, che il contributo una tantum sia assegnato sulla base delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione regionale nelle annualità 2022 e 2023;

d) di autorizzare il Responsabile del Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione, all’adozione dei provvedimenti relativi;

e) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del D. lgs. n.33 del 2013 e ss.mm.ii.;

f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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