n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)

(Titolo II) – Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 27 “Montebellino” in località strada di Montebellino presentato dalla ditta C.B.R. Cooperativa Braccianti Riminesi di Rimini

L’Autorità competente: Comune di Cesena – Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il:

-  Progetto: coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 27 “Montebellino” – cava di arenaria tipo “tufo” (sabbia di monte)

-  Presentato da: ditta C.B.R. S.r.l. – Cooperativa Braccianti Riminesi con sede in Rimini Via Emilia n. 113

-  Localizzato: in Via Com.le Montebellino, Comune di Cesena.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35 ed integrata ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. 128/10, l’Autorità competente Comune di Cesena con atto di deliberazione della Giunta comunale del 6 marzo 2012, n. 66, avente come oggetto: “Procedura di verifica (screening) , art. 9 L.R. n. 9/99 e s.m.i., relativa al progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 27 “Montebellino” in località strada di Montebellino presentato dalla ditta C.B.R. S.r.l. Cooperativa Braccianti Riminesi di Rimini. Approvazione parere tecnico.” ha assunto la seguente decisione:

a)  di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 27 “Montebellino” in località Strada di Montebellino in Comune di Cesena, presentato dalla Ditta C.B.R. Rimini dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. la previsione indicata dal progetto di coltivazione relativa alla realizzazione di edifici di servizio da adibire a ricovero dei mezzi d'opera è, in base alle norme del vigente P.A.E., ammissibile purché subordinata all’obbligo dell’autorizzazione o del permesso a costruire ai sensi della legislazione urbanistica vigente, precisando che la vita in esercizio degli stessi non può eccedere la durata dell’attività estrattiva;

2. il progetto di sistemazione finale, data la funzione compensativa che è chiamato a svolgere, deve avere i contenuti di cui alla tav. 1.5.6b Progetto, Piano di sistemazione, Opere di riqualificazione naturalistica con deroghe, Planimetria in scala 1:500;

3. nella fase di scopertura dell'area di cava si dovrà provvedere a tenere separato dal cappellaccio il terreno vegetale necessario alla realizzazione delle coperture dell'area al termine dei lavori di estrazione, individuando apposite aree, al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno; i cumuli dovranno essere realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia del suolo biologicamente attivo, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;

4. l'impianto di rimboschimento e la semina per le essenze erbacee, dovranno essere realizzati nella prima stagione utile al termine dell'attività di coltivazione e di ripristino morfologico dell'area; entro tre mesi dalla realizzazione delle piantumazioni previste, dovrà essere inviata al Comune di Cesena e all'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, una relazione descrittiva, corredata da materiale fotografico, relativa agli interventi effettuati;

5. dovranno essere previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi l'impianto delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

6. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento dell'impianto, dovrà essere inviata al Comune e al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni dall'impianto, entro il mese di gennaio, una relazione tecnica e descrittiva delle opere realizzate riportante la sintesi dei rilievi effettuati e la documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora;

7. il monitoraggio acustico andrà eseguito presso i ricettori 3 e 4 entro tre mesi dall'entrata in esercizio della cava in relazione alla nuova autorizzazione; il monitoraggio sarà eseguito nel periodo di riferimento diurno secondo le norme vigenti al fine di verificare i limiti assoluti e differenziali e dovrà avvenire nel periodo di massima attività della cava e nel momento nel quale le sorgenti sono più vicine ai ricettori di cui sopra;

8. i risultati del monitoraggio acustico dovranno essere trasmessi all'ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Cesena entro un mese dalla loro realizzazione; nel caso si registrino degli sforamenti dai limiti di legge, dovranno essere descritti e valutati gli interventi mitigativi che si intendono adoperare nonché le tempistiche di attuazione degli stessi;

9. al fine di limitare la dispersione di polveri, l'attività estrattiva deve essere gestita con le seguenti modalità:

- copertura del carico trasportato mediante teloni;

- umidificazione, nei periodo secchi, dei depositi di accumulo temporaneo e delle vie di transito non asfaltate;

- copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di inattività;

10. gli interventi a verde da realizzarsi in corrispondenza del confine di proprietà, nella parte nord est dell'area di cava, devono essere effettuati contestualmente all'inizio dell'attività estrattiva; dell'avvenuta realizzazione di tale intervento deve essere data comunicazione, tramite relazione descrittiva corredata da materiale fotografico, al Comune e alla Provincia – Servizio Pianificazione Territoriale – entro 3 mesi dall'avvenuto impianto. Gli interventi di manutenzione devono essere i medesimi individuati alla prescrizione n. 5;

11. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento dell'impianto, dovrà essere inviata al Comune e al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni dall'impianto, da far coincidere con le comunicazioni periodiche di fine anno relative ai quantitativi di materiale estratto, una relazione tecnica e descrittiva delle opere realizzate riportante la sintesi dei rilievi effettuati e la documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora;

b) di quantificare in € 596,22  pari allo 0,02 % del valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del Proponente;

c) di trasmettere copia della delibera alla ditta proponente e all’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena;

d) di pubblicare per estratto i contenuti della presente delibera, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/99 e s.m.i, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

e) di provvedere a pubblicare integralmente sul proprio sito web la presente delibera.

La Giunta, inoltre, ha deliberato di rendere il proprio atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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