n.157 del 17.06.2026 periodico (Parte Seconda)

Proroga delle zone di protezione ex art. 19 e delle aree soggette a limitazioni ex art. 51 istituite in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023 prorogato dall'art. 15 della Legge regionale n. 2/2026

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

  • il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

  • il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

  • i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

  • il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

  • il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

  • i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

  • al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
  • al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

  • al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
  • al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
  • al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 8/1994 e quelli indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;
  • al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
  • al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
  • al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 25, che prevede che l'utilizzo a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definito dalla Giunta regionale, sentito l’ISPRA;

- l’art. 51, che dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 (di seguito PFVR ER 2018-2023) e da ultimo prorogato dall’art. 15 della Legge regionale 20 aprile 2026, n. 2 come segue: “Nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano”;

Richiamata la propria deliberazione n. 655 del 15 maggio 2024 “L.R. n. 8/1994 - Proroga delle zone di protezione ex artt.19 e 25 e delle aree soggette a limitazioni ex art. 51 istituite in attuazione del Piano Faunistico regionale 2018-2023 prorogato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 149/2023” con la quale si è stabilito:

- di prorogare, coerentemente con la proroga del PFVR di cui alla citata deliberazione assembleare n. 149/2023, fino al termine della stagione venatoria 2025/2026 le zone di protezione ex art. 19 della Legge regionale n. 8/1994, istituite con le seguenti deliberazioni:

  • n. 730/2021 per il territorio di Parma;

  • n. 856/2023 per il territorio di Piacenza;

  • n. 696/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 2020/2022, per il territorio di Modena;

  • n. 906/2022, modificata e integrata con deliberazione n. 278/2023, con esclusione della Zona di ripopolamento e cattura denominata “Monte Alto”, per il territorio di Reggio Emilia;

  • n. 905/2020, modificata, integrata e rettificata con deliberazione n. 2350/2022, per il territorio di Bologna;

  • n. 1008/2020, integrata con deliberazione n. 1702/2023, per il territorio di Ferrara;

  • n. 385/2020, modificata con deliberazione n. 555/2023 (ad esclusione delle zone di protezione istituite in area demaniale, valide sino a loro eventuale revisione), per il territorio di Forlì-Cesena;

  • n. 1366/2020, con esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi”, “Filetto” “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa”, per il territorio di Ravenna;

  • n. 1335/2019, modificata con deliberazione n. 959/2021, con esclusione delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Borgonuovo” e “Consorziale”, per il territorio di Rimini;

- di prorogare analogamente, fino al termine della stagione venatoria 2025/2026, le aree soggette a limitazioni ex art. 51 della Legge regionale n. 8/1994, istituite con le seguenti deliberazioni:

  • n. 1833/2022, in relazione alla sola area denominata “Matildico” per il territorio di Reggio Emilia;
  • n. 1290/2023, in riferimento all’area denominata “Ghirardi” nel territorio di Parma, istituita nelle more dell’iter di riperimetrazione dell’omonima Riserva regionale di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 33/2010, con la medesima validità del prorogato PFVR ER 2018-2023 fatta salva la decadenza di tale area all’atto di approvazione dei nuovi confini della Riserva;
  • n. 1341/2021, modificata e integrata con deliberazioni n. 696/2022 e n. 1342/2022, in riferimento all’area denominata “Valle del Mezzano” per il territorio di Ferrara;

- che, per le zone di protezione istituite su demanio regionale ex art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994, di cui alle proprie deliberazioni n. 385/2020 e n. 1141/2023 (Oasi “Careste”, “Colorio”, “Monte Carpano-Monte Zuccherodante”, “Monte Collina”, “Monte Fumaiolo”, “Monte Marino”, “Montetiffi”, “Monte Tiravento”, “Quarto”, “Rio Cozzi”, “San Valentino” e “Monte delle Forche” e Zone di ripopolamento e cattura “Monte delle Forche”) per il territorio di Forlì-Cesena e n. 341/2020 (Oasi “Alto Senio 1”, “Alto Senio 2”, “Alto Senio 3” e “Sintria-Alto Lamone”) per il territorio di Ravenna, il vincolo di protezione abbia invece validità ed efficacia fino a loro eventuale revisione;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1812 del 16 settembre 2024 “Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Istituzione di zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 in territorio di Ravenna e Rimini in attuazione del Piano Faunistico regionale 2018-2023 prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026”;

Vista, inoltre, la deliberazione n. 2178 del 2 dicembre 2025 “Proposta di modifica del provvedimento istitutivo della riserva denominata "Ghirardi" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 33/2010” con la quale è stata approvata la proposta di modifica del perimetro dell’indicata riserva, con conseguente applicazione delle misure di salvaguardia nonché del divieto di attività venatoria, ex art. 43 della Legge Regionale n. 6/2005, dal momento in cui la proposta di modifica viene pubblicata sul BURERT e fino alla pubblicazione della delibera dell’Assemblea legislativa che modifica definitivamente l’atto istitutivo della Riserva;

Preso atto che, in seguito alla proroga del PFVR ER 2018-2023 disposta dalla sopra richiamata Legge Regionale n. 2/2026, il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura ha sottoposto ai componenti della Commissione consultiva territoriale di Bologna la proroga delle zone di protezione autorizzate ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 per il territorio di pertinenza, acquisendo altresì agli atti le note trasmesse dai Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, contenenti richieste di proroga:

  • delle zone di protezione ex art. 19 e delle aree di limitazione ex art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 già prorogate con propria deliberazione n. 655/2024, con esclusione della zona soggetta a limitazioni ex art. 51 denominata “Ghirardi” nel territorio di Parma in ragione dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia e del divieto di attività venatoria conseguenti all’approvazione, con la citata deliberazione n. 2178/2025, della proposta di modifica del provvedimento istitutivo dell’omonima riserva;

  • delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 con propria deliberazione n. 1812/2024;

Considerato che:

  • con le richiamate proprie deliberazioni istitutive e di proroga delle zone di protezione ex art. 19 e delle zone di limitazione ex art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, l'Ente ha inteso perseguire l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

  • tali zone sono state istituite in attuazione del Piano Faunistico venatorio 2018-2023 e nel rispetto degli obiettivi fissati dallo stesso;

  • l’ulteriore proroga del citato PFVR ER 2018-2023 fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione permette di mantenere l’allineamento del termine di validità attualmente previsto per tali zone, tenuto conto anche della recente istituzione di alcune di esse, per cui si evidenzia l’opportunità di verificarne l’efficacia almeno fino ad approvazione del nuovo Piano Faunistico venatorio regionale;

  • i già menzionati artt. 19 e 51 della Legge Regionale n. 8/1994 non predeterminano la durata del vincolo di destinazione delle zone da essi disciplinate;

  • le zone di protezione su demanio regionale ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994, istituite in deroga a quanto disciplinato dall’art. 19, hanno validità ed efficacia fino all’eventuale revisione delle disposizioni regionali di disciplina dell’utilizzo faunistico-venatorio del patrimonio demaniale nel suo complesso di cui al punto “3.4.4 Utilizzo Faunistico-Venatorio del Patrimonio Forestale Regionale” del PFVR ER 2018-2023;

Considerato, altresì, che in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione indicati dal PFVR ER 2018-2023, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale deve essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale, così come definita dallo stesso PFVR ER 2018-2023;

Ritenuto, pertanto, di prorogare fino all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, coerentemente con la proroga delPFVR ER 2018-2023 definita dall’art. 15 della Legge regionale n. 2/2026:

  • le zone di protezione ex art. 19 e le aree soggette alle limitazioni ex art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 già prorogate fino alla stagione venatoria 2025/2026 con propria deliberazione n. 655/2024, con esclusione della zona soggetta a limitazioni ex art. 51 denominata “Ghirardi” nel territorio di Parma per la quale, a decorrere dalla pubblicazione sul BURERT della citata deliberazione n. 2178/2025, sono in vigore le misure di salvaguardia ed il divieto di attività venatoria, ex art. 43 della Legge Regionale n. 6/2005;

  • le zone di protezione ex art. 19 istituite con propria deliberazione n. 1812/2024;

Ritenuto, altresì di stabilire, a conferma di quanto previsto dalla deliberazione n. 655/2024, che per le zone di protezione istituite su demanio regionale ex art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994, di cui alle proprie deliberazioni n. 385/2020 e n. 1141/2023 per il territorio di Forlì-Cesena e n. 341/2020 per il territorio di Ravenna, il vincolo di protezione abbia invece validità ed efficacia fino a loro eventuale revisione;

Ritenuto, infine:

  • di demandare ai Responsabili dei Settori territorialmente competenti della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone interessate dal presente provvedimento;

  • di prevedere, in attuazione dell'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994 e dell’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015, che le Province interessate e la Città Metropolitana di Bologna assicurino, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di tutela della fauna di cui al presente provvedimento;

  • di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione” come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

  • la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

  • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

  • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prorogare, fino all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale:

  • le zone di protezione ex art. 19 e le aree soggette alle limitazioni ex art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 già prorogate in coerenza con la proroga del PFVR con propria deliberazione n. 655/2024, con esclusione della zona soggetta a limitazioni ex art. 51 denominata “Ghirardi” nel territorio di Parma per la quale, a decorrere dalla pubblicazione sul BURERT della propria deliberazione n. 2178/2025, sono in vigore le misure di salvaguardia ed il divieto di attività venatoria, ex art. 43 della Legge Regionale n. 6/2005;

  • le zone di protezione ex art. 19 istituite con propria deliberazione n. 1812/2024;

2. di stabilire che per le zone di protezione istituite su demanio regionale ex art. 25 della Legge Regionale n. 8/1994, di cui alle proprie deliberazioni n. 385/2020 e n. 1141/2023 per il territorio di Forlì-Cesena e n. 341/2020 per il territorio di Ravenna, il vincolo di protezione abbia invece validità ed efficacia fino a loro eventuale revisione;

3. di stabilire altresì che i confini delle zone di protezione e delle aree di limitazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di demandare ai Responsabili dei Settori territorialmente competenti della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone interessate dal presente provvedimento;

5. di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, e sulle aree di limitazione, ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015, sono assicurate dalle Province territorialmente competenti e dalla Città Metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;

6. di stabilire che le indicate zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

7. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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