n.224 del 09.07.2019 (Parte Seconda)

Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”, che all’articolo 1, comma 514, definisce il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in 114,439 mld per l’anno 2019 e viene previsto un incremento di 2 mld per il 2020 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld, subordinando gli aumenti per il biennio 2020-2021 alla stipula di una specifica Intesa in Conferenza Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021;l’importo per il 2019 è incrementato, ai sensi del successivo comma 518, di 10,00 milioni di euro per finanziare l’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di ulteriori 25,00 milioni ai sensi del successivo comma 526 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, e per le finalità previste dai commi 527 e 528; il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è quindi rideterminato in complessivi 114.474,00 milioni di euro;

- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”; 

Visti inoltre gli interventi della legge 145/2018 in materia di:

- Rinnovi contrattuali 2019-2021 (commi 438-439): la legge di bilancio definisce per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio dello stato per la contrattazione collettiva nazionale e stabilisce che per i dipendenti delle altre amministrazioni l’onere ricade sui rispettivi bilanci. Le percentuali di riferimento per gli oneri contrattuali sono: 1,3% per il 2019, 1,65% per il 2020 e 1,95% per il 2021. Le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il SSN. Nelle more dei rinnovi, si procede alla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, nella misura dello 0,42% dall’1/4 e dello 0,7% dall’1/7, nonché dell’elemento perequativo.

- Pay-back farmaceutico (commi 574-584): le disposizioni della legge di bilancio sono finalizzate a rendere più chiaro e trasparente il meccanismo di fissazione dei tetti annui per le aziende farmaceutiche e le procedure di ripiano degli effettivi sfondamenti, a decorrere dal 2019. Per gli anni pregressi, a seguito dell’Accordo Regioni-Farmindustria per gli anni 2013-2017, le disposizioni contenute in legge sono oggetto di revisione normativa da parte dell’articolo 9-bis del dl 135/2018 convertito in legge 11/2/2019, n. 12 “ Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”)

- Tempi di pagamento (commi 849-865): la norma è volta ad accelerare il pagamento di debiti commerciali introducendo la possibilità per istituzioni e intermediari finanziari di concedere anticipazioni a regioni, anche per conto dei rispettivi enti del Ssn, che si trovino in situazioni di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili. Per il pagamento dei debiti degli enti del SSN il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per gli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti, le Regioni provvedono ad integrare i contratti dei Direttori generali e Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.

- “Superticket” (comma 549): sono apportate alcune modifiche all'art. 1 comma 796, lett. p-bis) della Legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) relativamente alla possibilità, per le Regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, la Regione può adottare in alternativa alla quota fissa, azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti; 

Richiamato l’articolo 1, commi da 385 a 412 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio 2017) che ha inserito vincoli/destinazioni specifiche a valere sul fabbisogno sanitario standard e introdotto alcune revisioni della normativa in essere, con diretta incidenza sul finanziamento; nello specifico:

- Revisione tetti farmaceutica: a decorrere dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera denominato tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, è rideterminato nella misura del 6,89% (fino al 2016 pari al 3,5%). Il tetto della spesa farmaceutica territoriale denominato tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nella misura del 7,96% (fino al 2016 pari all’11,35%). Il tetto della spesa farmaceutica complessivo resta invariato, ovvero pari al 14,85%;

- Fondo farmaci innovativi: vengono previsti 500 mln annui a decorrere dal 2017;

- Fondo farmaci oncologici innovativi: vengono previsti 500 mln a decorrere dal 2017;

- le somme dei Fondi per l’acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La spesa dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici concorre al tetto per l’ammontare eccedente la somma dei due fondi; 

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", il cui Capo IV disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e, in particolare, l’articolo 25 che prevede che i Bilanci preventivi economici annuali degli Enti del Servizio Sanitario siano predisposti in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e siano corredati, tra l’altro, dal Piano triennale degli investimenti; 

Preso atto che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 febbraio 2019 ha definito l’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2019, che ha trasmesso ai Ministri competenti (Salute ed Economia e finanze);

- all’Accordo ha fatto seguito la proposta, in data 29/5/2019, da parte del Ministero della salute di suddivisione tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il 2019; 

Valutata pertanto la necessità di completare la programmazione sanitaria regionale per l’anno 2019, fornendo alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per formalizzare gli strumenti aziendali di programmazione e per attuare le politiche regionali, assicurando un efficace governo delle risorse disponibili; 

Ritenuto di prendere a riferimento, per la definizione del quadro complessivo delle risorse su cui impostare la programmazione regionale 2019, la sopra citata proposta del Ministero della Salute, che per la Regione Emilia-Romagna ha definito le seguenti disponibilità: 

- € 8.091.584.425 quale fabbisogno standard, a finanziamento dei livelli essenziali di assistenza

- € 1.923.350 quale quota premiale

- € 89.971.170 quale finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari di livello nazionale 

A questi si aggiungono:

- 41 milioni di euro quale stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci innovativi (ex art.1, comma 400 L.232/2016)

- 41 milioni di euro quale stima della quota di competenza regionale del Fondo farmaci innovativi oncologici (ex art.1, comma 401 L.232/2016) 

mentre le risorse che deriveranno dai meccanismi del pay-back farmaceutico verranno inseriti nella programmazione delle risorse in relazione agli effettivi incassi che si realizzeranno in corso d’anno; 

Valutato pertanto di quantificare le risorse 2019 a disposizione del SSR in misura pari ad € 8.265.478.945; 

Preso atto che il Bilancio regionale ha stanziato per il 2019 risorse per complessivi 120 milioni di euro:

- 89,4 milioni di euro a supporto delle politiche regionali per la non autosufficienza (FRNA);

- 10,6 milioni di euro a finanziamento delle misure di esenzione dal ticket sulla prima visita per le famiglie con almeno 2 figli a carico, deliberate, con decorrenza 1° gennaio 2019, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2076/2018;

- 20 milioni di euro, in continuità con gli anni precedenti, a copertura delle perdite pregresse, a fronte degli ammortamenti non sterilizzati ante 2011. 

Considerato che: 

- resta a carico del bilancio sanitario la copertura della revisione della quota fissa per ricetta di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p e p-bis) della legge 296/2006 (il cosiddetto superticket) introdotta, a far tempo dal 1 gennaio 2019, dalla Giunta regionale con deliberazione n.2075/2018, per un ammontare stimato di 22,7 milioni di euro, revisione che si è resa possibile grazie alle misure di efficientamento del sistema sanitario regionale e di controllo dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 

- già dai primi mesi del 2019 sono inoltre corrisposti gli aumenti contrattuali al personale dipendente per il rinnovo del triennio 2019-2021. A fronte delle percentuali di aumento previste dalla legge di bilancio, i maggiori oneri da corrispondere o da accantonare per contratti e convenzioni ammontano a circa 50 milioni di euro, cui si aggiungono i trascinamenti a regime del contratto 2016-2018 del personale del comparto (6 milioni di euro circa a livello regionale); 

- l’esercizio 2019 è pertanto caratterizzato da un livello di costi in sensibile aumento, con ricadute sui bilanci aziendali di politiche nazionali (in primis i rinnovi contrattuali) e regionali (revisione ticket e maggiore supporto finanziario a carico del FSR delle politiche per la non autosufficienza, in relazione anche al progressivo adeguamento al DPCM sui LEA), non affrontabili con le ordinarie disponibilità annuali. Dovranno quindi essere messe a disposizione e utilizzate, per la fase di programmazione, risorse accantonate sul bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata, quantificate in questa sede in 40 milioni di euro. 

Ritenuto pertanto prioritario impostare la programmazione da un lato assicurando alle aziende sanitarie il finanziamento delle ricadute delle politiche nazionali e regionali, valorizzando al contempo risparmi (le ricadute positive sui bilanci delle singole aziende delle gare Intercent-ER) e obiettivi di appropriatezza, funzionali alla sostenibilità del sistema per l’anno in corso; 

Accertato che questa Giunta ha designato i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, provvedendo contestualmente ad assegnare gli obiettivi di mandato che:

- sono stati formulati sulla base del Programma di mandato di questa Giunta Regionale per la decima legislatura, che contiene le fondamentali linee di indirizzo per il Servizio Sanitario Regionale;

- sono distinti, coerentemente con la normativa statale vigente, in obiettivi di salute ed assistenziali ed in obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi;

- costituiscono indicazioni di carattere strategico che verranno riprese ed ampliate dalla programmazione annuale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ne fissa i contenuti di dettaglio;

- le misure e le modalità di attuazione sono verificati da questa Giunta regionale, nella consapevolezza che il mancato conseguimento di alcuni obiettivi prioritari comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che comportano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale figura la sostenibilità ed il governo dei servizi e l’impegno al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione sanitaria regionale, al rispetto del vincolo di bilancio assegnato ed al concorso al pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale; 

Valutata pertanto l'esigenza di impegnare le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali:

- nella predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale dell'anno 2019 coerenti con i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019 - Indicazioni per la Programmazione annuale delle Aziende Sanitarie” e “Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2019”, rispettivamente Allegato A e Allegato B parti integranti della presente deliberazione, che rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2019, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;

- nel complessivo governo dell’Azienda sanitaria e nel raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di mandato; 

Accertato che il pareggio del bilancio 2019 costituisce la condizione per garantire l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza, il consolidamento dell'area dell’integrazione socio-sanitaria, un governo flessibile del personale, l’impiego di risorse correnti in conto esercizio a finanziamento degli investimenti; 

Richiamata la propria deliberazione n. 705/2015, con la quale, al fine di rafforzare i principi di imparzialità, trasparenza e terzietà dei processi di valutazione dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sono state ampliate le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale (OIV-SSR), già definite con DGR 334/2014, includendo anche “la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali, ivi compresa quella relativa ai Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale” e specificando che l'istruttoria del processo di valutazione rimane in carico alla competente Direzione Generale; 

Visto l’articolo 1, commi 567-568 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede, tra l’altro:

- che l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso;

- che la verifica del conseguimento, da parte dei Direttori Generali, degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” del 27 luglio 2015;

- n. 2040 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal D.M. salute 70/2015” del 10 dicembre 2015;

- n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” del 29 febbraio 2016;

- n.2128 “Case della salute: indicazioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo delle comunità di professionisti e della medicina di iniziativa” del 5 dicembre 2016;

- n.272 “Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna” del 13 marzo 2017;

- n.365 “I provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del dpcm 12/1/2017 recante "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502” del 27/3/2017;

- n.427 “Approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017” del 5 aprile 2017;

- n.603 del 15/4/2019 Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021.

- n.2098/2018 “Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2110/2017 in materia di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie”. Con tale provvedimento le misure di sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli e, quindi, più esposte agli effetti della crisi nella fruizione delle prestazioni sanitarie, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2019, esentando tali soggetti dal pagamento della compartecipazione alla spesa relativamente all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica classe A;

- n.2075/2018 Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna

- n.2076/2018 Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico;

- n.1844/2018 “Assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici: percorsi organizzativi e clinico-assistenziali. Linee di indirizzo regionali”, con cui sono state fornite alle Aziende sanitarie indicazioni alla luce della ridefinizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12 gennaio 2017);

- n.744/2018 “Approvazione nuovo accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e INTERCENT-ER”. Il nuovo accordo prevede un’evoluzione del sistema di relazione dell’Agenzia con il sistema sanitario regionale, con un maggiore coinvolgimento delle Direzioni delle Aziende Sanitarie nei processi di gestione e monitoraggio degli acquisti di beni e servizi;

- n.1412/2018 “Adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende e degli enti del SSR ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e delle "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni", approvate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con il decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 luglio 2018. approvazione della disciplina regionale in materia.”. Con tale provvedimento è stata approvata la disciplina relativa al procedimento per l’adozione e l’approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- n. 9/2018 “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata. abrogazione della Legge regionale 20/12/1994, n. 50, e del Regolamento regionale 27/12/1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”,

- n. 19/2018 “Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria”,

- nn.24,25 e 26 del 27 dicembre 2018, contenenti le disposizioni di bilancio regionale e ad esso collegate per il 2019;

Richiamata inoltre la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 di approvazione del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, che la programmazione sanitaria regionale dell'anno 2019 possa essere impostata sulla base di un volume complessivo di risorse pari a 8.305,479 milioni di euro e che si proceda, in questa sede, al riparto delle risorse disponibili tra le diverse linee di finanziamento; a queste risorse si aggiungono 120 milioni stanziati come sopra detto a carico del bilancio regionale; 

Considerato che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2019 è necessario tenere anche conto di:

- 300 milioni quale acconto sul saldo attivo per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilità interregionale;

- 500 milioni circa di entrate dirette delle Aziende sanitarie, a fronte di prestazioni rese,

risorse che, pur concorrendo alla copertura della complessiva spesa sanitaria regionale, dovranno essere contabilizzate nei bilanci aziendali in relazione alle prestazioni e ai servizi effettivamente resi in corso d'anno; 

Visti:

- gli articoli 2 “Programmazione economico finanziaria del Ssr” e 3 “Criteri di finanziamento del Ssr e dell’integrazione socio-sanitaria”

- la L.R. n. 29 del 23/12/2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi; 

Dato atto del percorso di semplificazione operato negli ultimi esercizi finanziari dei criteri di finanziamento da parte della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, a favore delle Aziende USL che tiene conto, da un lato dell’esigenza di una maggiore aderenza dei criteri regionali ai criteri adottati a livello nazionale per il riparto del fabbisogno tra le regioni e dall’altro della effettiva consistenza della popolazione residente nei diversi ambiti aziendali, oltre che delle sue caratteristiche; tale percorso dal 2018 ha tenuto maggiormente in considerazione la struttura per età della popolazione; 

Valutata altresì la necessità di proseguire nella qualificazione del finanziamento alle aziende ospedaliere e IRCCS, in relazione alle principali funzioni svolte, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al riconoscimento a tariffa della produzione annuale, ai sensi dell’articolo 8-sexies del dlgs 502/1992 e s.m. e i., all’interno del limite massimo stabilito dal DM 18 ottobre 2012; 

Considerato di confermare, per il 2019, l’impianto di finanziamento complessivamente operato nel 2018, sostenendo le Aziende sanitarie con specifici finanziamenti in relazione alle ricadute delle politiche nazionali e regionali, aggiuntivi rispetto al finanziamento a quota capitaria (aziende USL) e a funzione (aziende ospedaliere); 

Dato atto che, alla luce dell’andamento effettivo di alcuni fattori della produzione che saranno monitorati in corso d’anno, e del livello effettivo delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per il 2019, questa Giunta si riserva di definire eventuali ulteriori politiche di sistema e/o ulteriori manovre di razionalizzazione e sostegno alle aziende sanitarie; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 18/6/2019; 

Richiamate:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che all’art. 16, comma 1, prevede che l’A.R.P.A.E dell’Emilia-Romagna sia ridenominata “Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni, in tema di riorganizzazione dell’ente Regione e incarichi dirigenziali: n.193/2015, n.628/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.702/2016, n.56/2016, n.1107/2016, n.2344/2016 e n.3/2017, n.477/2017, n. 1059/2018 e n. 1123/2018;

Richiamati infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.122 del 28/1/2019 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”; 

- la propria deliberazione n.468 del 10/4/2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

- le Circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, entrambe predisposte in attuazione della propria deliberazione n.468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di determinare il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019, per le considerazioni in premessa esposte e qui richiamate, in 8.305,479 milioni di euro;

2. di destinare le risorse complessivamente disponibili, come di seguito riportato:

- 7.575,160 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene: a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento; nella cifra di cui sopra sono ricompresi 359 milioni di euro che costituiscono la quota a finanziamento del FRNA a carico del FSR (265,898 per politiche a favore della popolazione anziana e 93,392 a favore della popolazione affetta da disabilità); sono inoltre compresi euro 52 milioni a finanziamento dell’ARPAE (Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna);

- 76,498 milioni di euro finanziano l’integrazione alla quota capitaria delle Aziende Usl e garantiscono sostegno ai piani di riorganizzazione, di investimento ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 66,180 milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario Regionale - Università;

- 150,274 milioni di euro finanzianola qualificazione dell’assistenza ospedaliera delle Aziende Ospedaliere e IRCCS, e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione e di investimento ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;

- 43,582 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell’innovazione; sono ricompresi 3,5 milioni per le iniziative di cui alla legge regionale 19/2018 in materia di prevenzione;

- 393,784 milioni di euro comprendono:

  • 25,000 milioni di euro destinati al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”;
  • 41,000 milioni di euro quota parte regionale del Fondo nazionale a finanziamento dei costi per l’acquisizione dei farmaci innovativi HCV; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio;
  • 41,000 milioni di euro quota parte regionale del Fondo nazionale a finanziamento dei costi per l’acquisizione dei farmaci innovativi oncologici; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio;
  • 31,196 milioni costituiscono il Fondo aggiuntivo regionale quale concorso finanziario ai costi per l’acquisizione dei farmaci innovativi oncologici; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l’esercizio;
  • 31,000 milioni di euro costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici;
  • 39,287 milioni sono destinati al finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2019 relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31/12/2009;
  • 13,714 milioni sono destinati alla copertura finanziaria dell’impatto delle variazioni in tema di mobilità inter-regionale;
  • 139,276 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente e convenzionato;
  • 22,700 milioni finanziano la ricaduta delle politiche regionali in tema di rimodulazione del super-ticket;
  • 9,611 milioni di euro restano accantonati a copertura degli oneri connessi al trasferimento in capo al SSN delle certificazioni INAIL e alle politiche nazionali in tema di RIA, nonchè per fronteggiare eventuali esigenze si dovessero riscontrare in corso d’anno rispetto alle linee di finanziamento definite con la presente deliberazione,

come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento; 

3. di definire in questa sede un primo provvedimento di riparto delle risorse a favore delle Aziende ed Enti del SSR, con le modalità e secondo gli importi definiti nel documento Allegato A “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2019 – Indicazioni per la programmazione annuale delle Aziende Sanitarie” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Tabelle A1- A2 – A3;

4. di disporre che i documenti “Finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2019 - Indicazioni per la programmazione annuale delle Aziende Sanitarie” e “Gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2019”, rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, rappresentano il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali nell’anno 2018, rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale; a tali obiettivi è correlata la corresponsione dei compensi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 5, al DPCM 15 luglio 1995, n. 502, previsti dai contratti stipulati con i singoli Direttori Generali delle Aziende sanitarie e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli;

5. di vincolare in questa sede una quota pari al 30% dell’indennità di risultato al governo delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali, una quota pari al 20% al governo delle liste di attesa dei ricoveri chirurgici programmati di cui alla propria deliberazione n. 272/2017 ed una quota pari al 50% ai restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare gli elementi di dettaglio e le specifiche per singole Aziende, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la valutazione dei Direttori Generali, alla luce delle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 705/2015 di ampliamento delle funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione per il SSR;

6. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce obiettivo prioritario ai fini dell’accesso all’indennità di risultato e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;

7. di dare altresì atto che il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico obiettivo; in caso di mancato rispetto opera l’articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018; la quota dell’indennità di risultato condizionata all’obiettivo è pari al 30%;

8. di stabilire che le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongano il Bilancio preventivo economico dell’anno 2019, integrato dal Piano degli investimenti 2019-2021, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dall’articolo 7 della L.R. n. 9/2018, e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nei documenti richiamati al precedente punto 5;

9. di definire che la verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo le verifiche straordinarie che saranno definite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; ove necessario, le Aziende sanitarie dovranno predisporre azioni di rientro, da realizzarsi, entro la chiusura dell’esercizio; in particolare, l’andamento della gestione al IV trimestre 2019, corredato dalla relativa certificazione, dovrà essere formalizzato con specifico atto dalla Direzione Generale aziendale entro la data del 31/1/2020;

10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi alle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

application/pdf Tabella 1 - 454.3 KB

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