n.151 del 20.05.2022 (Parte Seconda)
Provvedimenti urgenti per la prevenzione della peste suina africana
IL PRESIDENTE
Visti:
- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento Delegato(UE)2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di "indenne" della malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni dell'area al confine con la zona infetta, compresi i comuni di Ottone e Zerba della provincia di Piacenza;
- il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54," Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana";
- La legge 7 aprile 2022 n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
- il D.M. 7 marzo 2008 "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
- il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico 2014;
- il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici – rev. n. 2 del 21/04/2021;
- la delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 977/2020 "Recepimento del “Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020”, approvazione linee guida per l’applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione del Nucleo di Coordinamento Tecnico Regionale";
- il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per il 2021;
- il Piano di Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica: linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna, anno 2021;
- la nota della DGSAF “Peste Suina Africana – indicazioni per il divieto delle attività venatorie” prot. 496-11.01.2022-DGSAF-MDS-P che definisce i confini della zona infetta per peste suina africana;
- il dispositivo dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari - Ministero della Salute prot. n. 583 del 11/1/2022 concernente “Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici” ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- il dispositivo dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari - Ministero della Salute prot. 1195 del 18/1/2022 "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci Veterinari – Ministero della Salute protocollo 3037-04/02/2022-DGSAF-MDS-P del 04/02/2022 “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana. Richiesta di chiarimenti";
- l’Ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25/3/2022;
- la delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1248/2008 “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento dei suini all’aperto. Criteri di biosicurezza;
- la determina del responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare – Regione Emilia-Romagna n. 1190/2022.
Visti altresì:
- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
- l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Rilevato che il virus della Peste suina africana rappresenta un serio rischio epidemico per i suini allevati determinando, date le caratteristiche, un elevato indice di morbilità e mortalità con conseguenze dirette ed indirette sulle produzioni della filiera;
Rilevato che il virus della Peste suina africana sta circolando nella popolazione di cinghiali nelle Regioni Piemonte e Liguria e che la zona dichiarata infetta confina direttamente con questa Regione;
Considerata quindi la necessità di adottare immediatamente misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;
Dato atto dei pareri allegati;
ordina:
1) Che nei comuni di Zerba e Ottone della provincia di Piacenza, facenti parte della zona di restrizione di tipo I, istituita dal Regolamento di eseuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e s.m.e i., vengano adottate le misure riportate di seguito, riferite rispettivamente ai suini selvatici e domestici.
a) Suini selvatici
I. Fino all’installazione di una recinzione che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, gli interventi devono essere limitati alle catture con gabbie-trappola o al prelievo selettivo (sia in caccia che in controllo) nelle aree ad ovest del Fiume Trebbia. Nelle aree ad est del Trebbia l’attività venatoria potrà essere condotta esclusivamente con metodi selettivi, mentre l’attività di controllo può essere condotta con catture, con metodi selettivi o con il metodo della girata. In base al numero di cinghiali rimossi, all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle risultanze della sorveglianza passiva, le attività sopra descritte potranno essere revocate o consentite, sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti e previa valutazione congiunta con le Regioni contermini.
II. Ogni Istituto Faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle zone di restrizione I, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, soggetto ad autorizzazione da parte del servizio veterinario della Azienda USL competente per territorio.
III. I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.
IV. È vietato il foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l’utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento nei limiti riportati nell’allegato 1.
V. È vietata la movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati.
VI. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza passiva per PSA nel cinghiale attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno bisettimanale, nei comuni di Ottone e Zerba o in aree adiacenti qualora ritenute più significative per probabilità di ritrovamento delle stesse carcasse.
VII. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva per la Peste Suina Africana da parte della AUSL territorialmente competente, con possibilità di individuare, tra i componenti del Nucleo di coordinamento locale, un coordinatore provinciale dell’attività di ricerca attiva delle carcasse prevista al punto VI. Il coordinatore avrà il compito di individuare i territori oggetto di ricerca, fornire indicazioni operative ai cercatori e verificare l’attività svolta;
VIII. Le carcasse trovate nel territorio dei comuni di Zerba e Ottone e nelle aree di ricerca attiva adiacenti devono essere rimosse dal luogo di ritrovamento per essere trasportate in un’area designata conforme a quanto previsto dall’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1/2022, sottoposte a campionamento e successivamente stoccate in contenitori a tenuta o celle frigo/frigorifere per essere poi inviate allo smaltimento.
IX. Nei comuni di Ottone e Zerba siano rafforzate le operazioni da parte delle competenti autorità di corretto smaltimento di rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta, prevedendo un'adeguata frequenza dello svuotamento dei cestini.
b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali)
I. Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed aggiornare immediatamente la Banca Dati Nazionale sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF prot 1195 del 18/1/2022. Detta attività̀ deve comprendere anche l’individuazione di ogni struttura non registrata in Banca Dati Nazionale che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti.
II. Eseguire i controlli virologici dei casi sospetti come definiti dall’ art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689; sottoporre a campionamento inoltre tutti i verri e le scrofe trovati morti, e i suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica.
III. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già̀ precedentemente pianificati, l’operatore dovrà̀ darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà̀ con il Servizio veterinario territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus della PSA.
IV. Adottare le misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i., dei requisiti minimi di biosicurezza elencati nell’Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2021 nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della salute in cui verranno stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all’art. 1, punto 7 del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito nella Legge n. 29 del 7 aprile 2022, dando puntuale applicazione della delibera di Giunta regionale 1248/2008 “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento dei suini all’aperto. Criteri di biosicurezza".
V. Dare applicazione della delibera di Giunta regionale 1248/2008 “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento dei suini all’aperto. Criteri di biosicurezza".
VI. Laddove i Servizi veterinari territorialmente competenti verifichino l’assenza di strutture che garantiscano, attraverso ogni forma di recinzione, l’effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia “semibrado”, compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate.
VII. Rafforzare la vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserire l’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario territorialmente competente.
VIII. Completare entro 15 giorni, qualora non sia già stata effettuata, la macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari e vietarne il ripopolamento fino alla revoca della zona di restrizione, fatti salvi i suini di cui alla nota protocollo 3037-04/02/2022-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute.
IX. I movimenti di partite di suini al di fuori dei territori della zona di restrizione di tipo I e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni:
- lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i. oltre che i requisiti minimi elencati dell’Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2021;
- prenotifica al Servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita;
- esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal Manuale delle emergenze da Peste suina africana e Peste suina classica;
- rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.
2) Che in tutto il territorio regionale chiunque riscontri la presenza di carcasse di cinghiale o resti di carcasse, ha l'obbligo di darne segnalazione al Servizio Veterinario della AUSL presente per territorio, anche per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico.
3) Che in tutto il territorio regionale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n.1/2022, sia vietata la movimentazione di suini selvatici catturati, ivi comprese le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all’abbattimento immediato.
4) Che in tutto il territorio regionale le carcasse dei cinghiali abbattuti in attività di “Controllo” attuato ai sensi dell’art.19 rimangano nella disponibilità di colui che le abbatte.
5) Che l’applicazione della misura di cui al punto 1 b) VI. venga estesa a tutta la Provincia di Piacenza e che l'applicazione della misura di cui al punto 1 b) VIII. venga estesa a tutto il territorio regionale.
6) Che in tutto il territorio regionale, eccetto i Comuni in zona di restrizione dove si applicano in toto le misure di cui al punto 1), venga applicato quanto di seguito riportato:
I. le misure previste dalla delibera di Giunta regionale 1248/2008 “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento dei suini all’aperto. Criteri di biosicurezza;
II. la verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it, secondo le indicazioni di cui articolo 3 punto 1. lettera d) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n.1/2022. Nelle more dell’emanazione del dispositivo ministeriale relativo alla programmazione di tale attività e della pubblicazione del Decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all’art. 1, punto 7 del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito nella Legge n. 29 del 7 aprile 2022, tale attività viene sospesa negli allevamenti non familiari stabulati, esclusi quelli che detengono cinghiali.
7) Che in tutto il territorio regionale l’operatore che detiene suini in allevamenti familiari o semibradi comunichi al Servizio Veterinario territorialmente competente ogni suino morto riscontrato nello stabilimento. Il Servizio Veterinario effettuerà idonei prelievi per il controllo virologico per Peste Suina Africana e comunque assicurerà l’attività di sorveglianza nel rispetto degli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della PSA.
8) Che gli effetti di quanto disposto al punto 2. Lettera b) della determina del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica n.1190/2022 sono sospesi fino alla pubblicazione del Decreto del Ministro della salute in cui verranno stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti di suini di cui all’art. 1, punto 7 del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito nella Legge n. 29 del 7 aprile 2022.
9) Le disposizioni alla presente Ordinanza integrano ma non sostituiscono le misure previste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022 e sono aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia europei o nazionali emanati.
10) Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini