n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Variante dell'autorizzazione unica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di via San Carlo snc, situato in comune di S. Agata Bolognese (BO)", proposto da S.A.F.A.C. Soc. Coop
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/109902 del 30/7/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/530210 del 30/7/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e smi, per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/18, il progetto denominato “Variante dell’Autorizzazione Unica dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Via San Carlo, situato in comune di S. Agata Bolognese (BO), dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni - condizioni ambientali di seguito indicate:
In riferimento al Quadro di Riferimento Progettuale:
1. Si prescrive che a seguito dello scavo per la realizzazione dell’invaso di laminazione, il substrato argilloso venga adeguatamente lavorato e compattato e venga effettuata almeno una prova di permeabilità in campo per verificare la reale impermeabilizzazione (il coefficiente di permeabilità dovrà essere pari o inferiore a 10-7 cm/sec). Si chiede pertanto di presentare nella dichiarazione di fine lavori, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ampliamento, l’esito delle prove richieste.
La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPA
2. Si prescrive di proporre una modifica del lay-out, numero e/o tipo degli spruzzini fissi, tale da garantire che tutte le superfici dei cumuli siano bagnate in modo sistematico. Tale proposta dovrà essere presentata nell’istanza di modifica di AU.
La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE.
3. Nell’istanza di variazione dell’autorizzazione unica, dovranno essere presentate:
- una relazione tecnica specifica con il computo metrico dettagliato dei volumi escavati per i diversi manufatti previsti e con l’illustrazione della gestione di queste terre nella fase del cantiere ed eventualmente, se previsto, nella successiva fase di esercizio dell’attività;
- una relazione tecnica specifica sui criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto (end of waste) aggiornata a quanto disposto dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 di modifica dell’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Detta relazione dovrà essere elaborata sulla base delle Linee Guida (LG) SNPA sull'end of waste approvate con delibera SNPA n. 23/2020, con specifico riferimento alla tabella 4.1 di dette LG sulle condizioni generali e sui criteri dettagliati di cessazione dalla qualifica di rifiuto ed alla tabella 4.3 per l’inquadramento della casistica dell’oggetto rispetto ai criteri stabiliti dal DM 5/02/1998 e s.m.i.
La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE
In riferimento al Quadro di Riferimento ambientale:
4. In riferimento all’inserimento paesaggistico dell’impianto, si chiede di proporre, in sede di istanza di modifica di AU, l’inserimento di un sistema di irrigazione dei nuovi filari da impiantare.
La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE
5. In relazione al monitoraggio ambientale, dovrà essere presentato un nuovo programma di monitoraggio nell’istanza di modifica dell’AU, in recepimento delle presenti richieste:
- per il rumore, rispetto a quanto proposto, si prescrivono le seguenti modifiche:
- dovranno essere verificati tutti i 3 recettori individuati (PM1, PM2, PM3);
- dovranno essere previste due misure/anno, di cui una in autunno e la seconda nella tarda primavera (maggio-giugno);
- per le polveri, rispetto a quanto proposto, si prescrivono le seguenti modifiche:
- dovrà essere verificato esclusivamente il recettore PM1;
- dovranno essere previste due misure/anno, di cui una in autunno e la seconda nella tarda primavera (maggio-giugno);
- la durata di ogni campagna di misura dovrà essere di due settimane;
- per il traffico, in concomitanza, e per la stessa durata, con i monitoraggi per le polveri dovranno essere rilevati i flussi di traffico sulle due strade SP 16 e S. Carlo, differenziando i mezzi afferenti all’impianto.
La verifica dell’ottemperanza di tali prescrizioni compete ad ARPAE.
6. In merito al Lay-out di impianto si prescrive di:
- mantenere l’altezza dei cumuli situati lungo la SP 16 sempre inferiore all’altezza della rispettiva barriera posta lungo la SP 16;
- per l’area a sud (Terra vagliata, 2.345 mq) prospiciente la barriera sulla SP 16 da 3.5 m, lasciare un franco di almeno 10 m ortogonalmente alla barriera in cui l’altezza dei cumuli non deve essere superiore a 3.5 m;
- per l’area a nord-ovest (Prodotti riciclati misti da commercializzare, 702 mq) mantenere il cumulo ad una altezza massima non superiore a quella della rispettiva barriera, ovvero 3.5 metri;
- poiché non è presente conglomerato bituminoso bensì del pietrisco frantumato, dunque a maggiore polverosità, mantenere umida anche la viabilità interna ed i piazzali.
La verifica della presente prescrizione compete ad APAM durante l’attività di vigilanza e non è pertanto soggetta alle condizioni dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006.
c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE APAM;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006 e smi;
e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, S.A.F.A.C Soc. Coop., al Comune di Sant’Agata Bolognese, alla Città metropolitana di Bologna, al Comune di Crevalcore, al Consorzio della Bonifica Burana e all’Azienda Unità Sanitaria Locale;
f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.