n. 176 del 22.12.2010 periodico (Parte Seconda)

Carlo Cavalli SpA - Domanda 22/12/2000 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale e igienico, dalle falde sotterranee tramite due pozzi in Comune di Fontevivo (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(omissis)

determina: 

a) di assentire alla società Carlo Cavalli SpA, con sede legale in comune di Fontevivo, Via Emilia n. 76, P.IVA: 00520390345 e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Fontevivo (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite due pozzi in comune di Fontevivo (PR) loc. Castelguelfo, senza restituzione, da destinare ad uso industriale e igienico, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,01 (6 l/s), per un volume complessivo di circa 31.100 mc/anno d’acqua;

b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovazione alle condizioni di cui all’art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di fissare la quantità massima d’acqua da derivare in 6 l/s, pari a 0,01 moduli massimi;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 8/11/2006 n. 15653

(omissis)

Art. 6 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ai sensi dell’art. 21, c 1, come modificato dall’art. 47, c 1, del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 e R.R. approvato con DGR n. 2213 del 29/12/2005, è assentita fino al 31 dicembre 2015.

Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo (31/12/2015), potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato Regolamento regionale 41/01, art. 27 e R.R. approvato con DGR 2213/05 con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

La concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche d’una sola delle circostanze previste dall’art. 22 del R.R. 41/01 in ordine ai casi di negata concessione.

(omissis)

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