n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Terme di Riolo Bagni - Riolo Terme (RA) - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazioni e prescrizioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23, commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

Viste le proprie determinazioni:

- n. 15147 del 6/11/2015 con cui è stato concesso l'accreditamento in via provvisoria al Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, sito in via Firenze n. 15, Riolo Terme (RA);

- n. 4636 del 28/3/2017 con cui è stato confermato con prescrizioni l'accreditamento già concesso in via provvisoria allo stesso Poliambulatorio;

- n. 18373 del 15/11/2017 con cui si è preso atto delle azioni intraprese dalla struttura di cui trattasi per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di conferma dell'accreditamento e si sono dichiarate superate le prescrizioni stabilite con il citato atto n. 4636/2017;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento con variazioni di attività, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 3/5/2019, con ultime integrazioni del 29/10/2019, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Terme di Riolo Bagni s.r.l., con sede legale in Riolo Terme (RA);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la nota PG/2019/0811388 del 31/10/2019 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 26/2/2020, trasmessa con nota Prot. 25/09/2020.0620364.I, e la successiva integrazione Prot. 08/10/2020.0647800.I;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, in cui:

1. si evidenzia che in relazione all’estensione della verifica quale Poliambulatorio per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Cardiologia;

- Dermatologia;

- Geriatria;

- Medicina interna;

- Ortopedia e traumatologia;

- Ostetricia e Ginecologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Recupero e riabilitazione funzionale;

- Reumatologia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

è stata effettuata la verifica della rispondenza ai requisiti generali previsti per l’accreditamento (DGR 1943/2017) e ai requisiti specifici applicabili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, ed è stato riscontrato che la Struttura sanitaria di cui trattasi non ha comunicato alcuna osservazione a seguito del verbale di verifica in riferimento alle criticità evidenziate;

2. si esprime una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento con variazioni della struttura sanitaria di cui trattasi per le seguenti attività richieste:

- visite e prestazioni, svolte in ambulatorio medico, di:

- Cardiologia, con esclusione di TILT Test, Elettrocardiografia da sforzo, Elettrocardiografia dinamica, Ecocardiografia;

- Dermatologia;

- Medicina interna;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Recupero e riabilitazione funzionale;

- Reumatologia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

con le seguenti prescrizioni:

entro 12 mesi la Struttura dovrà dare evidenza del superamento delle criticità riscontrate in particolare per i requisiti generali (1.5 e 2.5); dovrà dimostrare di avere implementato il programma di valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati e il ripristino del sistema documentale a seguito dell’attacco informatico subito il 7.09.2019.

Con riferimento ai requisiti specifici, la Struttura si deve adeguare indipendentemente dalla stipula del contratto di fornitura. In particolare, rispetto ai requisiti del Poliambulatorio (16071, 16068), la Struttura dovrà dare evidenza della possibilità di pagare il ticket anche in assenza di addetti e della presenza di percorsi per l’accesso differenziato in rapporto a gravità e urgenza.

Inoltre, in relazione alle discipline di:

- Pneumologia, la Struttura si deve dotare di Emogasanalizzatore, Erogatori di gas medicali – aspiratori, distanziatori – Camere di inalazione (requisiti 4564, 4566, 4567), deve attuare percorsi diagnostico-terapeutici che soddisfino i requisiti dello standard di prodotto con indicatori di performance individuati e misurabili (requisito 4571) e deve prevedere procedure per la gestione – rintracciabilità delle prenotazioni, delle liste d’attesa, delle urgenze, delle registrazioni utenti e prestazioni (requisito 4572);

- Ortopedia, la Struttura deve prevedere e mettere a disposizione degli operatori i protocolli e le istruzioni operative per la gestione della documentazione ambulatoriale, la rilevazione dei volumi e tipologie delle prestazioni effettuate, la gestione delle liste d’attesa e le prenotazioni delle visite di controllo e delle prestazioni (requisiti 6391, 6392, 6393, 6394);

- Cardiologia, la Struttura deve disporre della/e procedura/e per la gestione degli accessi (follow up, nuovi accessi e urgenze) (requisito 11831);

- Otorinolaringoiatria, la Struttura deve dotarsi dell’apparecchio termico al quarzo (requisito 16119);

3. si propone il diniego dell’accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni di Riolo Terme (RA), precisando che la Struttura deve essere adeguata indipendentemente dalla stipula del contratto di fornitura, per le seguenti attività e motivazioni:

- Geriatria: i locali non sono climatizzati e non è presente il personale medico e il personale di supporto (requisiti 14512, 14524, 14525);

- Ostetricia e ginecologia (solo visite): non è presente il carrello con materiale e strumentazione per visita ostetrico-ginecologica, non è presente né il medico né l’ostetrica e/o infermiera; inoltre, non sono previste procedure e percorsi per la gestione delle liste di attesa per le prestazioni urgenti e non urgenti (requisiti 5882, 5887, 5888, 5891);

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni e prescrizioni del Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, sito in via Firenze n. 15, Riolo Terme (RA), così come sopradescritto;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, sito in Via Firenze n. 15, Riolo Terme (RA), il rinnovo dell’accreditamento con variazioni e prescrizioni, come Poliambulatorio per le seguenti attività:

- visite e prestazioni, svolte in ambulatorio medico, di:

- Cardiologia, con esclusione di TILT Test, Elettrocardiografia da sforzo, Elettrocardiografia dinamica, Ecocardiografia;

- Dermatologia;

- Medicina interna;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Pneumologia;

- Recupero e riabilitazione funzionale;

- Reumatologia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere l'accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni:

entro 12 mesi dalla data di adozione del presente atto la Struttura dovrà dare evidenza del superamento delle criticità riscontrate in particolare per i requisiti generali (1.5 e 2.5); dovrà dimostrare di avere implementato il programma di valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati e il ripristino del sistema documentale a seguito dell’attacco informatico subito il 7/9/2019.

Con riferimento ai requisiti specifici, la Struttura si deve adeguare indipendentemente dalla stipula del contratto di fornitura. In particolare, rispetto ai requisiti del Poliambulatorio (16071, 16068), la Struttura dovrà dare evidenza della possibilità di pagare il ticket anche in assenza di addetti e della presenza di percorsi per l’accesso differenziato in rapporto a gravità e urgenza.

Inoltre, in relazione alle discipline di:

- Pneumologia, la Struttura si deve dotare di Emogasanalizzatore, Erogatori di gas medicali – aspiratori, distanziatori – Camere di inalazione (requisiti 4564, 4566, 4567), deve attuare percorsi diagnostico-terapeutici che soddisfino i requisiti dello standard di prodotto con indicatori di performance individuati e misurabili (requisito 4571) e deve prevedere procedure per la gestione – rintracciabilità delle prenotazioni, delle liste d’attesa, delle urgenze, delle registrazioni utenti e prestazioni (requisito 4572);

- Ortopedia, la Struttura deve prevedere e mettere a disposizione degli operatori i protocolli e le istruzioni operative per la gestione della documentazione ambulatoriale, la rilevazione dei volumi e tipologie delle prestazioni effettuate, la gestione delle liste d’attesa e le prenotazioni delle visite di controllo e delle prestazioni (requisiti 6391, 6392, 6393, 6394);

- Cardiologia, la Struttura deve disporre della/e procedura/e per la gestione degli accessi (follow up, nuovi accessi e urgenze) (requisito 11831);

- Otorinolaringoiatria, la Struttura deve dotarsi dell’apparecchio termico al quarzo (requisito 16119);

3. di negare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accreditamento istituzionale per le seguenti attività:

- Geriatria;

- Ostetricia e ginecologia (solo visite);

in quanto la Struttura deve essere adeguata indipendentemente dalla stipula del contratto di fornitura;

4. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro i tempi stabiliti;

5. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

7. di dare atto che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la l.r. 22/2019, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. medesima, con le modalità ivi indicate;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

10. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

11. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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