n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Caseificio Cooperativo Casanova Società Cooperativa. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Comune di Besenzone (PC), località Casanova, ad uso igienico ed assimilati (antincendio) - Proc. PC21A0080 – SINADOC 27144/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al Caseificio Cooperativo Casanova Società Cooperativa - C.F. e P.I.V.A. 00110650330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC21 A0080, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (antincendio);
- portata massima di esercizio pari a l/s 7;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 150; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)