n.123 del 28.04.2014 (Parte Seconda)

Programma di riordino territoriale: disciplina delle incentivazioni alle Unioni di Comuni per il 2014; Ricognizione delle Unioni di Comuni (L.R. 21/2012 e ss.mm.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (di seguito “legge”) ed in particolare l’art. 7 (Effetti della delimitazione degli ambiti ottimali) e gli artt. 22 e segg. che disciplinano l’incentivazione delle Unioni e delle gestioni associate di funzioni comunali;

- la legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la legge regionale 21 novembre 2013, n. 23 recante “Misure urgenti per favorire l'attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane” ed in particolare gli artt. da 1 a 4;

- la propria deliberazione n. 286 del 30 marzo 2013 avente ad oggetto: “Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/2012";

Dato atto che sul cap. 03205 del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 la legge regionale n. 29/2013 ha stanziato la somma di 9.150.000,00 euro, quali contributi alle forme stabili di gestione associata, ossia alle Unioni di comuni;

Considerato che occorre definire i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incentivi disciplinati dalla l.r. 21/2012 e ss.mm., ma che, per i motivi indicati di seguito, è opportuno differenziare la disciplina delle incentivazioni per l’anno 2014 e per gli anni successivi:

a) a seguito della definizione degli ambiti ottimali, in attuazione della l.r. 21/2012 e ss.mm., la rete delle forme associative nell’ultimo anno è stata completamente ridisegnata;

b) si sono costituite numerose nuove Unioni, per trasformazione delle Comunità montane ormai quasi tutte estinte oppure per accorpamento di precedenti forme associative insistenti nello stesso ambito territoriale ottimale, oppure indipendentemente da precedenti aggregazioni di comuni; nel contempo diverse forme associative hanno effettuato percorsi di allargamento e riassetto; parallelamente le unioni storiche hanno proseguito i percorsi di incremento e/o qualificazione delle gestioni associate;

c) i processi suddetti, talora molto complessi ed impegnativi, per il loro completamento e per la loro compiuta efficacia richiedono una fase di graduale realizzazione, di assestamento e di messa a regime, che comporta spesso anche una riorganizzazione amministrativa, una riprogrammazione degli obiettivi e riprogettazione delle azioni e delle attività per conseguirli;

d) la tempistica, prevista dalla l.r. 21/2012 per i vari adempimenti posti a carico dei Comuni e delle loro forme associative ai fini dell’accesso ai contributi, è stata modificata dalle successive leggi regionali indicate sopra in ragione della complessità del riordino previsto e pertanto alcune scadenze per l’adozione di atti fondamentali e l’effettuazione dei conferimenti di funzioni sono venuti a scadere a ridosso della tornata elettorale generale per il rinnovo delle amministrazioni comunali;

Considerato opportuno, per le ragioni indicate, in questa specifica fase di transizione:

- definire per l’annualità 2014 una disciplina semplificata di incentivazione delle Unioni;

- rimandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi entro il corrente anno, l’adozione di una diversa disciplina per gli anni 2015-2017, da impostare in maniera completamente rinnovata sulla base di specifici progetti di sviluppo delle gestioni associate, ma anche sulla valutazione della qualità delle gestioni associate attraverso appositi indicatori, da elaborare e condividere con i nuovi amministratori;

- prevedere fin d’ora un’apposita integrazione al presente provvedimento finalizzata all’erogazione alle Unioni di eventuali contributi in conto capitale quale concorso per specifiche spese di riorganizzazione e riallocazione degli uffici comuni e delle funzioni associate (art. 25 co. 7 l.r. 21/2012);

Ritenuto quindi di sintetizzare, come segue, i principali criteri di accesso, di calcolo e di riparto delle risorse stanziate a favore dell’associazionismo individuati dalla legge e meglio dettagliati nell’allegato A) alla presente deliberazione:

1. l’accesso è riservato alle Unioni (e al Nuovo Circondario imolese) coerenti con la l.r. 21/2012 e ss.mm., salvo l’accesso in deroga per Unioni ed eventuali Comunità montane, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 23/2013;

2. l’accesso è subordinato all’avvenuto conferimento all’Unione entro il 31/3/2014 di 4 funzioni minime da parte di tutti i Comuni aderenti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm., fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell’art. 30 della stessa legge (DGR n. 166 del 17/2/2014);

3. l’avvenuto trasferimento di personale comunale all’Unione (o acquisizione del personale della correlativa comunità montana estinta) o l’impegno a trasferirlo a decorrere dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto inoltre di individuare, come segue, i principali criteri di riparto delle risorse disponibili e di calcolo dei contributi spettanti:

a) riservare una quota di risorse allocate sul cap. 03205 pari ad € 3.900.000,00 alle sole Unioni montane (ed eventuali residue Comunità montane in applicazione dell’art. 4 della l.r. 23/2013 e dell’art. 23 comma 3 ultimo periodo della l.r. n. 21/2012), a sostegno del processo di riorganizzazione avviato nel 2009, proseguito in attuazione della l.r. 21/2012 ed in via di completamento;

b) le risorse sub a) sono ripartite tra gli enti beneficiari in proporzione ai contributi ricevuti nel 2013 dallo stesso ente o dall’ente o pluralità di enti a cui l’Unione è subentrata per spese di funzionamento e di riordino delle Comunità montane, salvo che per gli enti che accedono in deroga, per i quali il contributo è quantificato nella metà di quello complessivamente percepito l’anno scorso;

c) le restanti risorse disponibili sul cap. 03205 sono ripartite tra tutte le forme associative sulla base innanzi tutto di quote fisse che premino principalmente i consistenti processi di aggregazione o di allargamento di precedenti forme associative ed il fattore, ritenuto qualificante dalla l.r. 21/2012 e ss.mm., della coincidenza delle Unioni con l’ambito territoriale ottimale, ma anche l’incremento delle gestioni associate rispetto a quelle minime necessarie per l’accesso ai contributi e a quelle finanziate l’anno scorso e rientranti comunque nell’elenco di cui all’art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. (come meglio precisato nell’all. A);

d) le rimanenti risorse, dedotte quelle sub a) e c), sono ripartite tra tutte le unioni ammesse a finanziamento in proporzione ai contributi percepiti nel 2013 per le gestioni associate (tenendo conto dei contributi percepiti da entrambi gli enti precedenti nel caso di subentro di un’Unione a due preesistenti forme associative) (come meglio precisato nell’all. A;

Ritenuto di stabilire termini per la presentazione delle domande, per l’istruttoria e per la concessione dei contributi ridotti al massimo al fine di erogare nel modo più rapido ed efficace le risorse di cui trattasi (v. per la tempistica procedurale il §6 dell’all. A) e di stabilire che il modulo per la presentazione della domanda sarà predisposto e pubblicato nel sito web “Unioni” del portale Autonomie (http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni) entro 15 giorni dall’approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto altresì necessario, alla luce delle risultanze del costante monitoraggio effettuato sui numerosi processi di riordino delle forme associative giunti a compimento, di aggiornare l’elenco delle Unioni di cui al Programma di riordino territoriale approvato con propria deliberazione n. 286/2013 (v. all. B);

Dato atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio Autonomie locali acquisito il 17 aprile 2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vice Presidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. approvare il Programma di riordino territoriale per l’anno 2014 comprendente all’allegato A) la disciplina incentivante per l’annualità 2014 a favore delle gestioni associate svolte dalle Unioni, in attuazione degli artt. 22 e segg. della l.r. 21/2012 e ss.mm. e all’all. B) la ricognizione e l’aggiornamento delle Unioni della Regione Emilia-Romagna;

2. di dare atto che il modulo per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2014 sarà predisposto e pubblicato nel sito web “Unioni” del portale Autonomie ( http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni) entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di provvedere ad integrare in corso d’anno il presente provvedimento con l’approvazione di un’apposita disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle Unioni di comuni per spese di riorganizzazione e riallocazione degli uffici comuni e delle funzioni associate, ai sensi dell’art. 25 co. 7 l.r. 21/2012;

4. di stabilire che le risorse statali a sostegno dell’associazionismo intercomunale assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l’annualità 2014, ripartite secondo quanto disposto dal § 7 dell’All. A), saranno concesse con determina del Dirigente competente non appena le risorse saranno trasferite e rese disponibili sul bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26
1° comma del D.Lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto nel BURERT.

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