n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), di cui al Decreto ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;

- l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art. 136 dello stesso Codice;

- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;

- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l’impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l’accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d’uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d’uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico: 

- il CTS nelle sedute del 28/3/2018 (prot. al PG.2018 n.0217309), del 22/6/2018(prot. al PG.2018 n.455875), 28/9/2018 (prot. al PG.2018 n.599968), 20/11/2018 (prot. al PG.2018 n.694009), 17/10/2019 (prot. al PG.2019 n.768651), 13/11/2019 (prot. al PG.2019 n.840381) e 22/1/2020 (prot. al PG.2020 n.44395) ha effettuato e concluso l’istruttoria della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno di proprietà̀ della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), istituita con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, rilevando l’impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

Criticità

Decisione condivisa

1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all’interno del testo viene citato “il terreno di proprietà della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel comune di Casalecchio di Reno”.

Viene riconosciuta l’impossibilità di dare un corretto titolo del provvedimento in assenza di una sua corretta identificazione (cfr. criticità 2).

2. La singolarità geologica citata nel testo del provvedimento non è riconoscibile nell’area indicata dal medesimo.

Il CTS prende atto che non esiste nell’area indicata, probabilmente fin dalla data di istituzione, l’oggetto stesso del provvedimento. Si rimanda il caso alla Commissione Regionale per il Paesaggio per compiere ulteriori approfondimenti con il contributo del Comune e valutare l’eventuale modifica o revoca del provvedimento.

3. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.

Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si ritiene che il bene descritto dalla tutela sarebbe stato riconducibile alla tipologia di cui alla lettera a) dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004.

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, come risulta dai relativi verbali agli atti del Servizio regionale competente ha preso atto che nell’area indicata dal testo del provvedimento istitutivo non esiste l’oggetto stesso del provvedimento, probabilmente fin dalla data di istituzione, e ha pertanto condiviso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio lo svolgimento di ulteriori approfondimenti nonché la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene paesaggistico;

Considerato che:

- la Commissione regionale per il paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 19 marzo 2020 al fine di verificare l’esistenza e la precisa localizzazione del Bene paesaggistico relativo alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, istituita con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

- la Commissione, in tale seduta del 19 marzo 2020, ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS, come da verbale, Prot. 19/03/2020.0234853.U, allegato n. 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

Il provvedimento di vincolo è stato istituito con Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965 il quale identifica come area di tutela, “per la particolare ubicazione e conformazione del terreno sulle rive del Fiume Reno sul quale discende bruscamente con una parete rocciosa ed avente caratteri di singolarità geologica”, due mappali (il n.199 e il n.200 del foglio 5 del catasto), confinanti con la via Marconi nel Comune di Casalecchio di Reno.

L’area è a sua volta ricompresa all’interno di un perimetro di vincolo più ampio (BO_109) – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Casalecchio di Reno”, di cui alle categorie c) e d), istituita l’anno successivo, 1966. Risulta pertanto essere comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

La tipologia del bene non è esplicitata nel provvedimento istitutivo ma, in quanto singolarità geologica, sarebbe ascrivibile alla lettera a) dell’art. 136 del Codice.

Nelle particelle citate dal provvedimento [istitutivo] non si riscontrano oggi caratteri di singolarità geologica, in questo tratto comunque la sponda del fiume è abbastanza alta, ma completamente coperta dalla vegetazione.

Il provvedimento ebbe una lunga gestazione ed è possibile che proprio durante l’iter amministrativo l’area sia stata edificata, determinando la perdita del bene da tutelare.

Per verificare lo stato dei luoghi e indagare le possibili ragioni che avessero condotto alla perdita del bene il giorno 15 gennaio 2020 è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato congiuntamente i rappresentanti del MiBACT […] e del Comune di Casalecchio di Reno […].

A tal proposito [la delegata dal Segretario regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna] illustra alla Commissione le foto storiche degli anni ’60, del 1976 e quelle recenti effettuate durante il sopralluogo dalle quali si rileva, proprio in corrispondenza dell’area tutelata, l’esistenza di un edificio residenziale con annesso parcheggio.

Si rileva inoltre che l’esistenza del Bene non è riscontrabile in modo chiaro già al tempo dell’istituzione del vincolo nel 1965.

Nella documentazione rinvenuta in Soprintendenza all’interno del fascicolo vi sono foto che sembrano riferite ad aree vicine ma non coincidenti con le particelle tutelate; in particolare si notano massi affioranti nel fiume, tuttavia il provvedimento parla di «parete rocciosa». Sulla base di questa documentazione fotografica si potrebbe ipotizzare che la singolarità geologica fosse presente in un’altra posizione che tuttavia non è individuabile con certezza. È altresì possibile che essa sia andata persa a seguito della costruzione sulla medesima area dell’edificio residenziale e annesso parcheggio.

[La delegata dal Segretario regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna] precisa tuttavia che è stata effettuata anche una verifica in archivio della Soprintendenza da cui si evince che tutta la documentazione inerente all’iter approvativo del vincolo conferma che l’area oggetto della singolarità geologica è quella rappresentata dalle particelle 199 e 200, in prossimità della scarpata sul fiume Reno.

In sintesi quindi il problema oggetto della valutazione da parte della Commissione non è quello di recuperare e identificare l’esatta perimetrazione dell’area oggetto di vincolo, quanto piuttosto la verifica della reale esistenza del bene all’interno dell’area indicata dal Decreto istitutivo”;

- ad esito degli approfondimenti istruttori, la Commissione, nella medesima seduta del 19 marzo 2020, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, ha deciso all’unanimità:

“ 1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” risulta ad oggi inesistente, e che con tutta probabilità era già scomparso in epoca precedente all’emanazione dell’atto istitutivo, e che quindi già in quel momento non esisteva la motivazione per emanare la dichiarazione per assenza assoluta del Bene paesaggistico da tutelare;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare fin dalla istituzione del vincolo paesaggistico;

3. di allegare al presente verbale il Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, atto originale istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”;

4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno (BO) la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. ai fini della pubblicizzazione della proposta e della sua avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno, di comunicare la presente proposta alla Città Metropolitana di Bologna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sui siti informatici della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che il Bene paesaggistico, vista la sua natura di bene geologico, sarebbe stato ascrivibile alla lett. a) del comma 1 dell’art. 136, del D.Lgs. 42/2004, e che pertanto il procedimento di rimozione dovrà seguire i particolari adempimenti di notifica ai proprietari, possessori o detentori del Bene previsti per questa categoria dall’art. 139, comma 3, del D.L.gs. n. 42 del 2004.”

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 11/06/2020 (prot. al PG/2020/0431611) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Casalecchio di Reno, ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Città Metropolitana di Bologna al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1);

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casalecchio di Reno per 90 (novanta) dal 28/7/2020;

- ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Codice, con note del 24 settembre 2020 (Prot. 24.09.2020.0617370.U) e tramite Raccomandate A/R agli atti del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- preso atto degli esiti negativi di alcune delle comunicazioni inviate e ritenendo di dover reiterare lo sforzo di ricerca materiale dei recapiti dei residui potenziali interessati, in quanto proprietari delle particelle catastali anche solo parzialmente coinvolte dalla Proposta in oggetto, con nota del 28 ottobre 2022 (Prot. 28/10/2020.0694457.U), si è ritenuto di chiedere al Comune di Casalecchio di procedere a una seconda pubblicazione all’Albo Pretorio per assicurare la piena e più ampia comunicazione e conoscenza dell’avvio del procedimento;

- la Proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata quindi nuovamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casalecchio di Reno per 90 (novanta), in seconda pubblicazione, dal 28/10/2020;

- effettuate ulteriori ricerche, con nota del 26 novembre 2020 (Prot. 26.11.2020.0783773.U) e tramite Raccomandate A/R agli atti del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai rimanenti soggetti proprietari, possessori o detentori del bene, interessati;

- ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo sono state presentate complessivamente n. 3 osservazioni:

N.

Soggetto proponente

Protocollo Regione Emilia-Romagna

n.1

procuratore in rappresentanza di 7 soggetti

PG/23.11.2020.0773461.E

n.2

legale rappresentante di diversi residenti nelle unità immobiliari del Condominio di Via Marconi 43 -45 -47 -49 di Casalecchio di Reno,

PG/23/11/2020.0773999.E

n.3

procuratore in rappresentanza di un soggetto

PG/25.11.2020.0781134.E

- le osservazioni n.1 (Prot. 23.11.2020.0773461) e n.3 (Prot. 25.11.2020.0781134) sono identiche fra loro e pongono alcune questioni, supportate da relativa documentazione, nel merito così riassunte:

- l’errata perimetrazione, nella Tav. 1 allegata alla proposta di rimozione, dell’area sottoposta a tutela, di cui al D.M. 23/3/1965, rispetto alla quale gli osservanti propongono una individuazione parzialmente diversa utilizzando come base una mappa catastale di impianto;

- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, che gli osservanti contestano affermando che “si ha immediata percezione dell’esatta ubicazione della parete rocciosa, che è pressoché coincidente con l’andamento del confine Est del mappale 199 del F.5 (facendo riferimento alla vecchia mappa catastale d’impianto). In definitiva il lato Est di Via della Chiusa, come in prossimità della sommità della parete rocciosa. Detta parete rocciosa è evidente che tutt’ora esiste, immutata rispetto alla preesistenza, (così non fosse la strada di via della Chiusa da tempo sarebbe franata sul greto del fiume, tuttavia essa risulta occultata da terreno di riporto, disposto in pendio, gradante cioè verso il letto del fiume Reno, il quale pendio risultata sistemato a verde (con cespugli, alberi, prati) ed è percorso, a quota quasi prossima alla sommità, dal Vialetto Cardinale Egano Righi Lambertini. Sarà semplice verificare tale realtà, attuando scavetti nella zona al limitare fra terreno di riporto e parete rocciosa lungo la spezzata di confine”;

- gli errati presupposti di inesistenza, scomparsa o perdita del bene tutelato, poiché gli osservanti affermano che la natura del vincolo apposto ai sensi della L. 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali” avrebbe una valenza non solo sotto il profilo paesaggistico, ma anche e soprattutto sotto il profilo geologico;

- la mancanza, in conclusione, di motivi e giustificazioni a sostegno della proposta di rimozione del vincolo;

- l’osservazione n. 2 (Prot. 23.11.2020.0773999) riguarda in sintesi:

- la supposta conoscenza della Commissione in riferimento ad un ricorso pendente al TAR riguardante le aree soggette al vincolo;

- la legittimità dell’operato della Commissione in relazione alla possibilità di procedere alla rimozione di vincoli paesaggistici;

- la contestazione dei presupposti di inesistenza dell’emergenza geologica nonché della sua presunta scomparsa in epoca precedente alla emanazione del vincolo, che gli osservanti sostengono sulla base di diverse considerazioni, tra le quali in particolare che: un vincolo di natura geologica è caratterizzato dalla stabilità dell’oggetto; la “singolarità geologica” è ancora esistente, tuttora percepibile anche visivamente e costituita dalla “stretta interdipendenza tra parete rocciosa a picco e strato orizzontale sopraelevato senza il quale, evidentemente, non ci sarebbe strapiombo sul fiume”; il pianoro sovrastante la scarpata è occupato solo in modesta parte “quella più distante dalla scarpata stessa, mentre rimane (ancora) libera la parte più ampia e vicina alla parete rocciosa a picco”; l’inalterato stato dei luoghi dal 1965;

- esaminata la documentazione pervenuta e preso atto delle affermazioni attestate nelle osservazioni n.1 e n.3 circa l’esistenza della singolarità geologica, con nota del 2 marzo 2021 (Prot. 02.03.2021.0179703.U) il Servizio Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione Emilia-Romagna ha provveduto a richiedere agli osservanti interessati e al Comune di Casalecchio di Reno, di produrre tutta l’eventuale documentazione disponibile idonea a verificare l’esistenza della singolarità geologica oggetto della tutela;

- gli osservanti, con nota del 15 marzo 2021 (Prot. 15.03.2021.0220696.E), hanno trasmesso le integrazioni alle osservazioni n. 1 e n. 3 con le quali contestano gli aspetti di seguito riassunti:

- l’”incedere frettoloso” dell’iter conclusivo del procedimento di proposta di rimozione;

- gli aspetti ambigui e anomali del procedimento in itinere determinati da una presunta istanza del Comune di Casalecchio di Reno “disturbato dalla permanenza (del vincolo)”, da una supposta attività istruttoria superficiale della Commissione Regionale per il paesaggio e da una mancanza di volontà di coinvolgere i cittadini;

- l’errata perimetrazione dell’area sottoposta a tutela che, secondo gli osservanti, dovrebbe coincidere con l’intera proprietà della Compagnia Immobiliare di Lugano, individuata sulla base dell’atto notarile di compravendita del 1950, che interessava diversi altri mappali oltre ai n. 199 e 200;

- l’incoerenza delle considerazioni della Commissione in merito alla caratterizzazione geologica dell’area e alle origini del vincolo nonché la necessità di aggiornamento del Catasto dei Geositi regionale; 

- il Comune di Casalecchio di Reno, con nota del 7 aprile 2021 (Prot. 07.04.2021.0324984), ha trasmesso una relazione contenente:

- l’attestazione completa dei titoli abilitativi rilasciati per le opere ricadenti sull’area sottoposta al Decreto di tutela e l’elencazione delle relative autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in ottemperanza al vincolo in oggetto;

- una sintetica relazione della documentazione in possesso del Comune utile a dirimere la questione relativa alla esistenza dell’emergenza geologica in oggetto al momento dell’apposizione del vincolo paesaggistico (1965) fino ad oggi;

- precisazioni e notizie in merito al ricorso pendente al TAR indicato dagli osservanti, per la parte che riguarda l’area iscritta nel perimetro del vincolo.

Considerato inoltre che:

- al fine di esaminare le osservazioni pervenute in relazione alla proposta di revoca del bene ex art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” (ID BO-106), valutando i nuovi e ulteriori elementi istruttori prodotti sia da parte degli osservanti sia dal Comune di Casalecchio di Reno, la Commissione regionale per il paesaggio è stata convocata in data 21 maggio 2021;

- la Commissione, in tale seduta del 21 maggio 2021, ha valutato nel dettaglio tutta la documentazione integrativa al fine di prendere una decisione conclusiva su tre aspetti fondamentali: 1) la corretta individuazione dell’area di tutela, 2) la verifica dell’esistenza ad oggi della presenza o meno di un’emergenza geologica sull’area interessata, 3) la verifica della coerenza tra il perimetro dell’area tutelata e l’oggetto della tutela, a partire dalle motivazioni originarie espresse nel provvedimento istitutivo di vincolo paesaggistico, come da verbale della medesima seduta, Prot. 21/05/2021. 498246.U, allegato n. 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ad esito degli approfondimenti istruttori, la Commissione, nella medesima seduta del 21 maggio 2021, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione, ha deciso all’unanimità:

“1. di ritenere che le osservazioni e la documentazione prodotte non apportino motivazioni e conoscenze utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell’area di tutela e alla esistenza della “singolarità geologica” oggetto del provvedimento;

2. di riconfermare la proposta di rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica) (ID BO-106), come già espresso nella precedente seduta del 19 marzo 2020.”

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- prendere atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale per il Paesaggio nella seduta del 19 marzo 2020 in merito alla inesistenza del bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)”, come integrate nella seduta del 21 maggio 2021 con l’esame delle osservazioni e degli ulteriori elementi istruttorio emersi;

- non accogliere, di conseguenza, le osservazioni presentate in quanto esse non apportano motivazioni e documentazioni utili a modificare le valutazioni già effettuate in merito alla corretta individuazione dell’area di tutela e alla esistenza della “singolarità geologica” oggetto del provvedimento;

- approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano”, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e del 21 maggio 2021 per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

1. il Decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale del 23 marzo 1965, istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano”, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, emanato ai sensi della Legge del 29 giugno 1939 n. 1497;

2. Tavola 1 – Delimitazione dell’area oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale;

3. del verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio (estratto);

4. il verbale della seduta del 21 maggio 2021 della Commissione regionale per il paesaggio;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm, per quanto applicabile;

- n. 2018/2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 771/2021, ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31/05/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

 A voti unanimi e palesi

 delibera

 per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. dare atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale per il Paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e del 21 maggio 2021 in merito alla inesistenza del bene paesaggistico oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano, sito nel Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica)” istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965;

2. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano”, sito nel Comune di Casalecchio di Reno”, istituita con Decreto ministeriale del 23 marzo 1965 e ascrivibile alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nelle sedute del 19 marzo 2020 e per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione:

1) Decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Educazione Nazionale del 23 marzo 1965, istitutivo della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Compagnia Immobiliare Lugano”, sito nel Comune di Casalecchio di Reno, emanato ai sensi della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497;

2) Tavola 1 – Delimitazione dell’area oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale;

3) verbale della seduta del 19 marzo 2020 della Commissione regionale per il paesaggio (estratto);

4) verbale della seduta del 21 maggio 2021 della Commissione regionale per il paesaggio;

4. di disporre, ai fini della conoscibilità della rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

6. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;

7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Casalecchio di Reno, alla Provincia di Bologna, al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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