n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)
Parere in merito al progetto di Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto idrografico dell'Appenino Centrale "Frane" adottato con delibera n. 58/2025 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare la parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione” e in particolare:
- l’articolo 63, che al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- l’articolo 64 e, in particolare, il comma 1, lettera d), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- l’articolo 65, recante “Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale", ai sensi del quale "il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla. difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;
- l’articolo 67, comma 1, che prevede che “nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime”.
- l’articolo 68, commi 3 e 4, ai sensi dei quali:
“3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino. 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;
Richiamati:
- il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca, approvato dalle Regioni Emilia-Romagna con deliberazione Giunta Regionale n. 1703/2004, Marche con deliberazione Consiglio Regionale n. 139/2004 e Toscana con deliberazione Consiglio Regionale n. 115/2004 e Variante PAI Marecchia-Conca 2016 (pubblicazione sulla GURI n. 261 del 21 ottobre 2020);
- il Piano stralcio Assetto Idrogeologico del bacino nazionale del fiume Tevere, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007) e aggiornamenti adottati con D.P.C.M. del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 12 agosto 2013) e D.P.C.M. del 4 giugno 2025 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.234 dell’8 ottobre 2025)
Premesso che:
- con deliberazione n. 58 del 31/07/2025 della C.I.P. dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, avente come oggetto: “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65 comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, è stato adottato un Progetto di PAI inerente al rischio frana e sono state adottate misure di salvaguardia;
- il PAI frane è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione
- Allegati alle Norme tecniche di attuazione
- Cartografia
- Allegati
Dato atto che con DGR n. 2020 del 09/12/2025, è stato deliberato di svolgere la Conferenza programmatica di cui all’art. 68 comma 3, relativa al PAI frane, in un ambito territoriale unico sovraprovinciale costituito dall’intero territorio interessato dal distretto dell’Appennino centrale, ricadente nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini;
Considerato che:
- ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 68 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 è stata convocata, da parte della Regione, la Conferenza Programmatica degli Enti ricadenti nel territorio dell’Emilia – Romagna del distretto dell’Appennino Centrale, alla presenza dell’Autorità di bacino distrettuale, articolata nelle seguenti sedute:
- prima seduta del 12/12/2025 (convocazione prot. regionale n. 1222499 del 4/12/2025) nella quale è stata illustrata la bozza di parere, predisposta dal Settore Difesa del territorio della DG Cura del territorio e dell’ambiente della Regione-Emilia-Romagna, previa consultazione interna delle DG Agricoltura, caccia e pesca e DG Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, e con Settori e Aree afferenti alla medesima Direzione direttamente interessati;
- seconda e ultima seduta del 06/03/2026, nella quale è stata presentata la proposta finale di parere, allegata alla convocazione, prot. regionale n. 0196969 del 03/03/2026, elaborata a seguito delle risultanze della seduta precedente e degli specifici contributi pervenuti (Provincia di Forlì-Cesena, nota prot. regionale n. 1284896 del 31/12/2025; Provincia di Rimini nota prot. regionale n. 1261309 del 18/12/2025; Comune di Verghereto nota prot. regionale n. 0014559 del 12/01/2026);
Dato atto, inoltre, che a conclusione della seconda seduta, il cui verbale è conservato agli atti della Regione, prot. n. 0356116 del 08/04/2026, la Conferenza Programmatica ha condiviso la proposta senza modifiche, ed ha pertanto espresso il parere, favorevole con raccomandazioni, riportato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione;
Stabilito di trasmettere tale parere all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale ai fini dell’adozione della Variante di Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente e della successiva approvazione con DPCM.
Preso atto che:
- con nota di AUBAC prot. n. 0279250 del 19/03/2026 sono stati trasmessi i riscontri alle raccomandazioni espresse nel Parere della Conferenza programmatica e un testo emendato delle NTA, aggiornato in seguito alle osservazioni pervenute e ai contributi e alle raccomandazioni delle Conferenze Programmatiche del territorio del distretto dell’Appennino centrale;
- con nota di AUBAC prot. n. 0327760 del 31/03/2026 è stato trasmesso un ulteriore testo emendato delle NTA in accoglimento di ulteriori fasi di confronto con le Regioni del distretto che verrà sottoposto, unitamente ai restanti elaborati del Piano, al parere della Conferenza operativa, fissata per il 20/04/2026, prot. AUBAC n. 4396/2026, preliminare alla C.I.P. convocata per il successivo 28/04/2026, prot. regionale n. 0343638 del 03/04/2026, ai fini della adozione definitiva;
Ritenuto di delegare la Responsabile del Settore Difesa del territorio, in qualità di rappresentante della Regione Emilia-Romagna nella sopracitata Conferenza Operativa, all’espressione del parere, favorevole, in merito alla proposta definitiva di Progetto di Piano distrettuale “PAI frane”;
Richiamate:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2025, n. 2224 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1°marzo 2026. Prima fase.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 100 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1°marzo 2026. Seconda fase.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2026, n. 278 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 luglio 2025, n. 1187 “XII LEGISLATURA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE E DI DIRETTORE DI ALCUNE AGENZIE REGIONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 18 DELLA L.R. N. 43/2001.”;
- la determinazione dirigenziale 27 febbraio 2026, n. 4291 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente”;
Visti, infine, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 101 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE.”;
- la determinazione dirigenziale 09 febbraio 2022, n. 2335: “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022” e s.m.i.;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta della Sottosegretaria alla Presidenza;
1. di prendere atto del parere, favorevole con raccomandazioni, della Conferenza Programmatica ai sensi dell’art. 68 del Dlgs. 152/2006 sul “Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale, per la gestione del rischio da frana (PAI frane)” adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale n° 58 del 31 luglio 2025, riportato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il parere di cui all’allegato 1 all’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per gli adempimenti di competenza;
3. di delegare la responsabile del Settore Difesa del territorio, in qualità di rappresentante per la Regione Emilia-Romagna presso la Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino centrale, all’espressione del parere, favorevole, in merito all’adozione del PAI Frane;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Parere di cui all’articolo 68 commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 in merito al “Progetto di Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell’Appenino centrale “Frane” adottato con delibera n. 58/2025 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettualedell’Appennino Centrale.
Premessa
Il quadro attuale della pianificazione dell’assetto idrogeologico del bacino distrettuale dell’Appennino centrale comprende una varietà di strumenti ereditati dalle precedenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, e che, dal 17 febbraio 2017, ai sensi della L. 221/2015 e del DPCM 294/2016, sono confluite nell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale. In particolare, gli strumenti di pianificazione per l’assetto idrogeologico ad oggi vigenti nel territorio regionale di competenza del distretto sono:
1) il Piano stralcio assetto idrogeologico del Bacino Tevere, su parte del Comune di Verghereto (FC);
2) il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei Bacini delle Marche, su parte del Comune di Montecopiolo (RN);
3) il Piano stralcio di bacino per assetto idrogeologico del bacino Marecchia – Conca, su parte dei Comuni di Saludecio (RN) e Mondaino (RN).
Iter di adozione e procedure relative al parere sul progetto di PAI.
Al fine di uniformare i diversi strumenti di pianificazione in atto AUBAC ha avviato nel 2023, con delibera della Conferenza Istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (C.I.P.) n. 38 del 25 luglio 2023, l’iter di elaborazione di un PAI distrettuale che sostituirà gli strumenti ad oggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 152/06 il Piano di bacino distrettuale ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Il comma 8 dell’art. 65 prevede che i piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.
Con la deliberazione n. 58 del 31 luglio 2025 la C.I.P., ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato un progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI distrettuale frane) con le relative misure di salvaguardia.
L’avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.08.2025 e sulle gazzette regionali dei territori compresi nel distretto (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria).
In particolare, per la Regione Emilia-Romagna, la pubblicazione è stata effettuata sul Bollettino Ufficiale (BURERT) al n. 231 del 27/08/2025 periodico (Parte Seconda).
La deliberazione 58/2025 ha adottato come misure di salvaguardia, a partire dal 22/08/2025 (data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale), ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le sottoindicate disposizioni del progetto di PAI frane:
- Norme tecniche di attuazione: art. 7; art. 8;
- Norme tecniche di attuazione: allegati 1 e 5;
- cartografia.
Durante la fase di partecipazione del Progetto di Piano, secondo quanto previsto dall’articolo 68 commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006, le Regioni sono tenute a convocare una Conferenza Programmatica per l’espressione del parere propedeutico all’adozione del PAI distrettuale frane a cui partecipano i comuni e le province interessate dal Progetto di Piano. La conferenza programmatica esprime parere sul Progetto di Piano con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche.
Con nota prot. n. 100267 del 07/10/2025 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente è stata inviata un’informativa alle Province e ai Comuni territorialmente interessati inerente all’adozione dei suddetti PAI, i riferimenti per la consultazione dei relativi elaborati, l’entrata in vigore delle norme temporanee di salvaguardia, le modalità per l’espletamento della fase partecipativa e la convocazione della Conferenza programmatica.
Il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ha, inoltre, convocato una riunione per il giorno 19/11/2025 (nota prot. 12/11/2025.1114342.I), con le Direzioni generali Agricoltura, caccia e pesca e Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, nonché con Settori e Aree afferenti alla medesima Direzione direttamente interessati, per illustrare i progetti di Piano ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del presente parere regionale.
Infine, la Regione con DGR n. 2020 del 09/12/2025 ha deliberato di convocare la suddetta Conferenza programmatica relativa al Progetto di variante in una singola seduta, per ambito sovraprovinciale comprendente l’intero territorio interessato, ricadente nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini.
La Conferenza Programmatica è stata pertanto convocata (prot. 22/12/2023.1270096.U) per il giorno 12 dicembre 2025, con la partecipazione dei seguenti Enti, alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità di bacino distrettuale:
- Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Forlì – Cesena;
- Provincia di Rimini;
- Comune di Mondaino (RN);
- Comune di Montecopiolo (RN);
- Comune di Saludecio (RN);
- Comune di Verghereto (FC).
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore difesa del territorio e dei contributi pervenuti dalle altre Direzioni e Settori regionali, la Regione ha proposto alla discussione della Conferenza programmatica una bozza di parere istruttorio allegato alla convocazione stessa.
Lo svolgimento della conferenza programmatica ha consentito di integrare la bozza di parere con le osservazioni degli Enti partecipanti. In Particolare, la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Rimini hanno trasmesso, a esito della discussione, due note assunte al protocollo regionale rispettivamente in data 18/12/2025, prot. n. 1261309 e in data 31/12/2025, prot. n. 1284896, nelle quali sono indicate le integrazioni proposte. A livello comunale, il Comune di Verghereto ha trasmesso una nota di osservazioni in data 12/01/2026 prot. RER n. 0014559. Le proposte di integrazione di tali Enti sono richiamate nel proseguimento del documento.
Contenuti del progetto di Piano distrettuale Frane
Il Progetto di Piano distrettuale frane è costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 1 – Relazione generale;
- Allegato 2 – Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato 3 – Cartografia;
- Allegato 4 – Linee Guida AUBAC;
Il progetto di Piano, per quanto riguarda il territorio dell’Emilia-Romagna, interessa i seguenti ambiti:
· Provincia di Forlì: parte del territorio del Comune di Verghereto (bacino Fiume Tevere).
· Provincia di Rimini: parte del territorio del Comune di Montecopiolo (bacino Torrente Foglia, ex AdB Bacini regionali marchigiani) e parte del territorio dei Comuni di Mondaino e Saludecio (bacino Torrente Foglia ex AdB Bacino Marecchia Conca).
Il Progetto di Piano prevede una revisione complessiva del ruolo dell’Autorità di bacino, coerente con la nuova funzione a scala distrettuale ed in linea con l’evoluzione del quadro giuridico regionale, nazionale e sovranazionale. Il progetto prevede, inoltre, il superamento degli impianti normativi contenuti nei tre Piani stralcio precedentemente vigenti sui territori in oggetto, sostituiti con un nuovo impianto normativo. La cartografia allegata al Piano si basa sui dati già contenuti nei Piani preesistenti ma, ai fini della omogeneizzazione a livello distrettuale, il livello di pericolosità associati ai fenomeni e le conseguenti norme d’uso del territorio sono stati completamente rivisti.
Osservazioni e raccomandazioni proposte nella Conferenza Programmatica.
Sulla base della intera documentazione allegata alla Delibera CIP 58/2025, di seguito si elencano le principali osservazioni e raccomandazioni raggruppate per temi.
Cartografia.
La cartografia è costituita da tre elaborati:
- Carta della Pericolosità
- Carta del Rischio
- Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi
In relazione alla cartografia si osserva quanto segue:
Carta della pericolosità sul territorio dei Comuni di Saludecio e Mondaino.
L’elaborato Carta di Pericolosità, base di riferimento per le norme del PAI, non è presente sul territorio dell’ex PSAI Marecchia – Conca, con riferimento ai territori dei Comuni di Saludecio e Mondaino. Il contenuto informativo relativo alle frane contenute nel PSAI Marecchia – Conca non è stato, evidentemente, ritenuto sufficiente per la trasposizione di tali frane nella sopracitata carta di pericolosità. Le frane ex PSAI Marecchia – Conca sono state riportate nella “Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi”, cui sono associate le norme d’uso di cui all’art. 12 delle NTA.
Si ritiene che le frane mappate ex art. 17 del PSAI Marecchia Conca possano essere direttamente riclassificabili sulla base della matrice di pericolosità armonizzata di cui all’allegato 1 alle Norme. Infatti, nel PSAI Marecchia Conca, tali aree in dissesto (definite da assoggettare a verifica) sono già classificate per stato di attività, mentre la tipologia, pur non essendo definita, può essere assimilata in prima approssimazione al gruppo costituito da frane per scivolamento, colamento, frane complesse e DGPV che, secondo la tabella dell’allegato 1 alle norme, assumono tutte lo stesso livello di pericolosità. In particolare, assumono pericolosità P2 se frane quiescenti e P3 se frane attive. Per quanto riguarda le frane per crollo si segnala che i territori oggetto delle norme non sono predisposti a tale tipologia di dissesto.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone a AUBAC di rivedere, pertanto, la cartografia, assimilando tutte le frane del territorio dei Comuni di Mondaino e Saludecio a P2 se quiescenti e a P3 se attive. La Regione fornirà gli elementi tecnici sufficienti a identificare eventuali frane di crollo al fine di una completa applicazione della tabella di pericolosità alle frane presenti, e rendere possibile la applicazione della normativa di cui alla parte terza, articoli da 7 a 11.
Carta della Pericolosità sul territorio del Comune di Verghereto.
Le frane rappresentate nella carta di pericolosità sul territorio del Comune di Verghereto ricalcano quanto già rappresentato nel PAI Tevere. Esse, tuttavia, sono difformi sia rispetto allo strumento di pianificazione Provinciale (PTCP), e sia ad alcuni ulteriori aggiornamenti regionali trasmessi ad AUBAC nelle settimane precedenti, ma non ancora recepiti nella cartografia AUBAC.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone che vengano inserite nella Carta di pericolosità le frane presenti nel PTCP vigente, elaborate con i livelli di pericolosità derivanti dalla matrice armonizzata dell’allegato 1 alle norme.
Aggiornamento generale della cartografia delle frane.
La Regione aggiorna il quadro conoscitivo delle frane attraverso azioni periodiche di approfondimenti tecnici basati su evidenze di terreno, fotointerpretazione, dati di monitoraggio in situ o in remoti ed altri dati informativi reperiti nell’ambito della propria funzione di governo del territorio. Nello specifico sui territori in oggetto (per tutti e quattro i Comuni interessati) è disponibile una cartografia che tiene conto di eventi recenti e di aggiornamenti conoscitivi basati su dati tecnici recentemente acquisiti (DTM ad alta risoluzione). Tali dati verranno ulteriormente implementati nelle prossime settimane fino a coprire tutto il territorio regionale di competenza di AUBAC.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone di allineare la cartografia (a cura della Regione) anche agli ultimi aggiornamenti cartografici che verranno implementati, da inserire nel PAI frane secondo tempi e modalità da concordare con AUBAC.
Si propone, collegato al punto precedente, di integrare l’art. 20 “Procedure di aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio” prevedendo un iter semplificato per le procedure di modifica di iniziativa delle Regioni, che non contempli l’obbligo per tali amministrazioni di produrre la documentazione di cui all’Allegato 4 alle Norme.
Norme di Piano
Le Norme tecniche di attuazione sono composte di 22 articoli, suddivisi in 5 parti e di 5 Allegati. In relazione alle Norme si elencano le principali osservazioni / raccomandazioni.
Parte Prima: Definizione di pericolosità e individuazione delle classi livelli P1- P4.
Tra le Definizioni esposte nell’art. 4 non sono presenti le definizioni di pericolosità e di rischio. In particolare, non è descritto il significato dei quattro livelli progressivi su cui si basa gran parte dell’impianto normativo. Anche l’allegato specifico “Allegato 1” alle NTA (Quadro della pericolosità del PAI distrettuale) ne è privo. È presente il solo riferimento al DPCM 29 settembre 1998 (citato nell’art. 5 comma 1).
Con riferimento ai Livelli di Pericolosità, come descritti nell’ allegato 1 alle Norme tecniche si prende atto, come già richiamato, che essi sono stati armonizzati a livello di distretto coerentemente con quelli utilizzati dai PAI complessivamente meno “severi”. Il risultato di tale armonizzazione sviluppa tuttavia conseguenze sul livello delle tutele e dei vincoli di notevole portata, sia rispetto alle normative urbanistiche vigenti sui territori in oggetto (PTCP) e sia in relazione ai PAI vigenti.
Si prende atto, infatti, che la gran parte delle frane quiescenti, con esclusione delle frane di crollo, ricadranno in P2. Tale livello di pericolosità (basandosi ipoteticamente sulla corrispondenza con gli analoghi livelli di rischio) indicherebbe possibili solo danni minori agli edifici senza perdita di agibilità o funzionalità delle attività economiche. Se questo è vero al momento del rilievo, è tuttavia da considerare la possibilità che, per sua stessa definizione, una frana quiescente possa riattivarsi anche in un futuro a breve termine. Si evidenzia che le scelte di pianificazione dovrebbero attestarsi su una valutazione della pericolosità dei luoghi a lungo termine.
A tale proposito la Provincia di Forlì Cesena osserva quanto segue:
Pur comprendendo la necessità di uniformare le classi di pericolosità attribuite nelle diverse letture delle precedenti AdB, non si condivide appieno la logica di cercare un minimo comune denominatore, con il risultato conseguente di un generale abbassamento delle tutele e delle soglie di attenzione. In un momento in cui sono evidenti gli effetti degli eventi di portata eccezionale dal punto di vista idrogeologico, e da cui la Provincia di FC è purtroppo stata gravemente investita in maniera diretta nel recente passato, si ritiene che i livelli di attenzione e di pericolosità legati ai fenomeni di dissesto presenti sul territorio debbano quantomeno rimanere invariati (come meglio esplicitato nelle osservazioni successive).
Sullo stesso tema verte anche l’osservazione del Comune di Verghereto, di seguito riportata, in risposta a una prima bozza del presente parere presentata nella prima seduta di Conferenza programmatica nella quale la Regione proponeva un passaggio da P2 a P3 della pericolosità attribuita alle frane quiescenti, come peraltro già ipotizzato dalla stessa AUBAC nella nota prot. 1437 del 02/04/2025 (allegato 2- tabella relativa al Fiume Tevere) avente a oggetto i primi contenuti delle NTA, allora ancora in corso di elaborazione:
Tale passaggio di categoria (ovvero da P2 a P3), come già esposto, prevede una pesante ripercussione sulla pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Verghereto, infatti le norme tecniche di attuazione del PAI distrettuale Frane, se non ne cambiasse in modo radicale i contenuti, all’art.10 disciplina le aree di versante a pericolosità elevata (P3), stabilendo tutta una serie di interventi che non possono essere consentiti su tale area andando ad immobilizzare tutto il territorio comunale indistintamente, con pesanti ripercussioni sulle persone che lo abitano e che qui vi lavorano, sul patrimonio edilizio esistente e sulle attività del territorio, senza tenere in considerazione l’ulteriore stretta normativa che si dà a tutto il settore agricolo-forestale.
Raccomandazioni della Conferenza:
Per quanto riguarda l’aspetto relativo al livello di pericolosità da attribuire alle frane quiescenti, come sintesi delle diverse osservazioni pervenute e sopracitate, si rimanda ad AUBAC una rivalutazione sul livello di pericolosità più pertinente. Dal punto di vista delle ricadute sulla pianificazione territoriale, come verrà ripreso anche al punto 7, sarà la Regione stessa, richiamando il comma 5 dell’articolo 6 delle NTA, a valutare, nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni in materia di governo del territorio e nel rispetto dei livelli minimi di uniformità stabiliti in prima applicazione, eventuali prescrizioni di maggiore tutela del territorio e dei beni da applicare all’interno delle aree a pericolosità da frana censite dal presente PAI, ove ritenute opportune o necessarie in relazione ad esigenze di coordinamento con i propri strumenti di pianificazione territoriale o settoriale.
Norme di Piano e indirizzi in materia urbanistica: Il Ruolo dei tecnici professionisti e natura della verifica tecnica.
Si condivide l’introduzione della “Verifica tecnica” obbligatoria come documento specifico secondo le modalità indicate all’articolo 8.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone tuttavia che, all’art. 8, alcune tipologie di interventi, quali manutenzioni straordinarie, demolizioni senza ricostruzione, posa di pannelli fotovoltaici posti su edifici esistenti, occupazioni temporanee, opere temporanee geognostiche, venga introdotta l’esenzione di presentare la verifica tecnica, al momento esclusa solo per le manutenzioni ordinarie.
Si propone inoltre che sia esplicitato, fin dalla definizione, il carattere “geologico” della verifica ai fini della corretta individuazione dei professionisti abilitati rinominando tale documento come “Verifica di compatibilità geologica”.
Norme di Piano e indirizzi in materia urbanistica. Il Ruolo della Regione e degli Enti delegati.
In generale si osserva che sarebbe preferibile definire a priori le tipologie consentite o escluse in modo univoco, limitando il più possibile il parere degli Enti sovraordinati sui procedimenti relativi a singoli interventi, poiché tale impostazione genera inevitabilmente un appesantimento procedurale.
Si ritiene inoltre che individuare tipologie di interventi su cui viene richiesta una specifica istruttoria regionale (o di Enti dalla Regione delegati) in applicazione delle norme di Piano, nell’ambito delle procedure di approvazione degli interventi stessi, non sia supportato da quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 ed eventualmente debba essere concordato con i singoli Enti. Il riferimento, citato in relazione a pagina 11, all’art. 65, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 non è relativo alla partecipazione delle Regioni alla gestione del Piano, ma bensì alla emanazione di disposizioni, a valle della approvazione del Piano stesso, nel settore urbanistico, afferente alla materia del governo del territorio.
I costi istruttori a carico delle Regioni per i nuovi pareri richiesti non sono stati valutati né considerati nella versione adottata del Piano di bacino.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone di stralciare le Regioni, e conseguentemente anche gli Enti da essa delegati, tra gli Enti cui va richiesto il parere sugli interventi ai sensi del PAI indicati agli articoli 9 -10 e 11.
Norme di Piano e indirizzi in materia urbanistica. Norme associate ai livelli di pericolosità.
Come già indicato in precedenza si ritiene che l’attribuzione di un livello di pericolosità P2 alle frane quiescenti, come indicato in allegato 1 alle norme non sia stato sufficientemente definito nelle sue caratteristiche. A tale livello di pericolosità, la normativa associata è sensibilmente diversa rispetto alla normativa applicata precedentemente, sia per le aree ricadenti nei PAI Marecchia Conca che nel PAI Tevere. Si ritiene inoltre che i livelli di tutela definiti nella disciplina applicata alle frane, sia quiescenti che attive possano esporre, per alcune tipologie di interventi, il territorio a una minore tutela rispetto al passato.
In particolare, si osserva che sulle frane quiescenti sono resi possibili, senza parere preventivo, tutti gli interventi su edifici esistenti e gli interventi relativi a nuove costruzioni, pubbliche e private, compresi gli edifici residenziali ed edifici produttivi, quali le centrali termiche, gli impianti di produzione energia, le discariche, gli impianti produttivi, tra cui quelli a rischio di incidente rilevante, ecc…
Anche nelle osservazioni già citate della Provincia di Forlì-Cesena si sottolinea che: “la gran parte delle frane quiescenti, con esclusione delle frane di crollo, ricadranno in P2, con un livello di tutela sensibilmente inferiore a quello attuale, derivante dall’impianto normativo del PTCP, rendendo eseguibili una vasta tipologia di interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, con la possibilità di esporre il territorio a un maggiore rischio nel medio e lungo termine”.
Per quanto riguarda le frane attive, classificate al livello di pericolosità P3, si segnala, fra l’altro, che la disciplina contempla la possibilità di costruzione di rilevanti edifici di interesse pubblico, quali ospedali, scuole ecc., ancorché subordinati a parere di AUBAC e solo in assenza di alternative.
Raccomandazioni della Conferenza:
Si propone ad AUBAC di riesaminare la disciplina proposta sulle aree di pericolosità P2 e P3, in senso maggiormente coerente con la necessità di non aumentare l’esposizione al rischio. Come già espresso in precedenza, la Regione stessa, richiamando il comma 5 dell’articolo 6 delle NTA, valuterà, nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni in materia di governo del territorio e nel rispetto dei livelli minimi di uniformità stabiliti in prima applicazione, eventuali prescrizioni di maggiore tutela del territorio e dei beni da applicare all’interno delle aree a pericolosità da frana censite dal presente PAI, ove ritenute opportune o necessarie in relazione ad esigenze di coordinamento con i propri strumenti di pianificazione territoriale o settoriale.