n.12 del 25.01.2022 (Parte Seconda)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ VENATORIA E AD ALTRE ATTIVITÀ ALL'APERTO DI NATURA AGRO-SILVO-PASTORALE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

IL PRESIDENTE

sostituito, ai sensi del decreto n. 24/2020 dalla Vicepresidente Assessore delegato ELLY SCHLEIN

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;

- il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

- il Regolamento (UE) 2018/1629 (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l’elenco delle malattie figuranti nell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);

- il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

- il Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

- il Regolamento (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

- il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

- il D.M. 7 marzo 2008 “Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi”;

- il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico;

- il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici – rev. n. 2 del 21/4/2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 977/2020 di recepimento del “Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020”, approvazione linee guida per l’applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione del Nucleo di Coordinamento Tecnico Regionale;

- il Piano “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021”;

- il Piano di Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica: linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna, anno 2021;

Visti altresì:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l’art. 19 relativo all’attività di controllo faunistico;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” come modificata dalla Legge Regionale n. 1/2016;

- il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 12 aprile 2021, recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2021/2022” che stabilisce giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni per le specie di fauna cacciabile;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

- l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Richiamato infine il proprio Decreto n. 3 dell’11 gennaio 2022 “Provvedimenti urgenti in ordine all’attività venatoria per prevenire la diffusione della peste suina africana”, approvato a seguito della nota prot. n. 496 pervenuta in data 11/1/2022 dal Ministero della Salute “Peste Suina Africana” che, in esito alle riunioni tenutesi tra Ministero, Regioni, Cerep (Centro di referenza nazionale per la Peste Suina Africana) ed ISPRA, ha inviato la delimitazione della zona infetta riguardante parte delle Regioni Piemonte e Liguria, indicando, per le Regioni confinanti con l’area infetta, le azioni necessarie al fine di prevenire la diffusione della malattia;

Vista l’ulteriore nota del Ministero della Salute prot. 1195 pervenuta in data 18/1/2022 ed in particolare l’art. 2 “Misure di controllo nell’area confinante con la zona infetta”, che, nel delimitare i confini dell’area infetta a seguito dell’evoluzione epidemiologica della malattia, ha previsto, tra le altre, nei territori compresi nell’area di 10 chilometri dal confine con la zona infetta, l’applicazione da parte delle Regioni di misure di rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell’attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici e la regolamentazione dell’attività venatoria e delle altre attività all’aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurne la mobilità, demandando alle Regioni, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Considerata quindi la necessità di adottare immediatamente misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

Sentiti l’ISPRA e il Laboratorio di referenza per le suine;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. nei territori dei comuni della provincia di Piacenza compresi nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nell’allegato al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, la sospensione:

- di tutta l’attività venatoria e di controllo compresa l’attività di allenamento e addestramento cani;

- delle gare e delle prove cinofile;

- della ricerca e raccolta dei tartufi;

- di tutte le attività che prevedano l’impiego di cani, fatta salva la possibilità di autorizzare l’attività di ricerca attiva PSA con l’ausilio di cani;

- del pascolo effettuato nella forma vagante;

- delle manifestazioni sportive/competitive in area boschiva;

2. la sospensione, nei restanti comuni della provincia di Piacenza e nella Provincia di Parma:

- dell’attività venatoria vagante con l’ausilio del cane;

- dell’attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;

- dell’attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;

- dell’attività di allenamento e addestramento cani;

3. che la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia assicurata dalle competenti autorità in collaborazione con le competenti Forze dell'ordine;

4. il rafforzamento delle operazioni, da parte delle competenti Autorità, su tutto il territorio delle Province di Piacenza e Parma, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lungo le strade e/o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

5. che le disposizioni di cui al presente atto sostituiscano quanto già stabilito dalla precedente Ordinanza n. 3/2022, trovino applicazione dalle ore 00:00 del 24 gennaio 2022 e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica e almeno fino al 31 gennaio 2022;

6. che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

La Vicepresidente

Elly Schlein

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