n.301 del 13.10.2022 (Parte Seconda)

Istituzione delle Commissioni territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica in applicazione della riorganizzazione di cui alle deliberazioni nn. 324 e 325 del 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare:

- l'articolo 12, secondo il quale l'attività venatoria può essere esercitata da chi, tra l'altro, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

- l'articolo 22, secondo il quale, tra l'altro:

- il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione;

- le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso;

- la Commissione è composta da esperti qualificati nelle predette materie, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, come in particolare modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1, di recepimento del nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie operato con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;

Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 dispone all’art. 46, che:

- la Regione provvede all'istituzione di una o più Commissioni preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell’abilitazione all'esercizio venatorio, composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente, e ne regola il funzionamento e la durata in carica;

- la partecipazione alle Commissioni non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione;

Richiamata la propria deliberazione n. 667 del 7 marzo 1995 recante “Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame”, con la quale è stato stabilito in particolare che:

- il rilascio dell’abilitazione in argomento viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;

- gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall’art. 22 della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:

a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;

b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

e) Norme di Pronto soccorso;

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni, con le quali sono state approvate le norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e degli esami di abilitazione per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, comprensive delle modalità di svolgimento delle prove e del programma delle materie di esame:

- n. 2659 del 20 dicembre 2004, recante “Direttive per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2002”;

- n. 1104 del 18 luglio 2005, ad oggetto “Approvazione delle nuove Direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998”;

Considerato che le citate disposizioni approvate con le predette proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 prevedono, tra l’altro:

- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche con valutazione finale;

- che tale valutazione finale venga effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 748 del 23 maggio 2016 e n. 175 del 17 febbraio 2017:

- sono state istituite, per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio, al rilascio dell’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e al rilascio delle abilitazioni per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;

- è stato disposto, tra l’altro, che le suddette Commissioni operino conformemente ai contenuti delle sopracitate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, per quanto non incompatibile con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria;

- sono stati approvati la “Scheda unificata regionale”, quale strumento oggettivo per la valutazione dei titoli venatori posseduti da cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati ai fini del loro riconoscimento, nella formulazione di cui all’Allegato 2, ed i modelli di domanda di ammissione agli esami per le abilitazioni di che trattasi, nonché per il riconoscimento di equipollenza di titoli tecnici venatori, nelle formulazioni di cui all’Allegato 3, quali parti integranti della propria deliberazione n. 748/2016;

Considerato, inoltre, che con proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7 marzo 2022 (di seguito meglio citate) è stata disposta, con efficacia a decorrere dal 1 aprile 2022, una revisione del modello organizzativo dell’Ente Regione Emilia-Romagna, che ha comportato una sua riorganizzazione complessiva, articolandola, tra l’altro, in Settori;

Dato atto che, per la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, in luogo dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca è stata prevista l’istituzione dei seguenti quattro Settori:

- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Parma e Piacenza;

- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Modena e Reggio Emilia;

- Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti Bologna e Ferrara;

- Settore Agricoltura, caccia e pesca – ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

Atteso che la suddetta riorganizzazione incide sull’articolazione delle Commissioni preposte all’effettuazione degli esami in materia faunistico-venatoria, oggi incardinate nell’ambito dei preesistenti Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

Richiamata la propria deliberazione n. 552 dell’11 aprile 2022, con la quale, tra l’altro, nelle more dell’individuazione delle nuove Commissioni in conformità alla riorganizzazione disposta con le deliberazioni n. 324/2022 e n. 325/2022, è stato disposto che allo svolgimento delle sessioni d’esame già indette entro il 31 marzo 2022 fossero preposte le Commissioni d’esame istituite dalle deliberazioni n. 748/2016 e n. 175/2017, nella loro composizione ridefinita a seguito di eventuali aggiornamenti disposti con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Ritenuto, pertanto, in considerazione della riorganizzazione disposta con le citate deliberazioni n. 324/2022 e n. 325/2022, di articolare, a livello di ciascun Settore Agricoltura, caccia e pesca:

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio,

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati,

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica,

di seguito denominate “Commissioni Territoriali”;

Dato atto che, stante l’accorpamento delle strutture regionali a livello territoriale, al fine di organizzare in modo flessibile lo svolgimento degli esami e conseguentemente la composizione delle Commissioni deputate alle attività, appare opportuno demandare, a parziale modifica di quanto disposto nelle citate proprie deliberazioni n. 648/2016 e n. 175/2017, a successivi atti dei rispettivi Responsabili di Settore l’individuazione dei componenti, nel rispetto di quanto segue:

- le professionalità presenti devono soddisfare la qualifica di esperti nelle materie previste dall’art. 22, della Legge n. 157/1992 per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle disposizioni di riferimento per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna;

- le funzioni di Presidente spettano al Responsabile di Settore cui afferisce la Commissione Territoriale;

- per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente;

Ritenuto, infine, di stabilire che le Commissioni Territoriali operino conformemente alle disposizioni di cui alle sopra richiamate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 – per quanto non incompatibili con l’assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. – dando atto che gli esami potranno svolgersi fino al 30 giugno 2022 secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 552/2022;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate, inoltre:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7/3/2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di articolare, a livello di ciascun Settore Agricoltura, caccia e pesca:

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- le Commissioni Territoriali per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;

2) di demandare, a parziale modifica di quanto disposto nelle citate proprie deliberazioni n. 648/2016 e n. 175/2017, a successivi atti dei rispettivi Responsabili di Settore l’individuazione dei componenti delle Commissioni Territoriali di cui al precedente punto 1) e dei collaboratori preposti alla segreteria, nel rispetto di quanto segue:

- le professionalità presenti devono soddisfare la qualifica di esperti nelle materie previste dall’art. 22, della Legge n. 157/1992 per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle disposizioni di riferimento per l'abilitazione delle figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna;

- le funzioni di Presidente spettano al Responsabile di Settore cui afferisce la Commissione Territoriale;

- per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente;

3) di dare atto che la partecipazione alle Commissioni Territoriali da parte di componenti non dipendenti è a titolo onorifico e non comporta alcuna spesa per la Regione;

4) di stabilire che le Commissioni Territoriali operino conformemente alle disposizioni di cui alle sopra richiamate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 – per quanto non incompatibili con l’assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. – dando atto che gli esami potranno svolgersi fino al 30 giugno 2022 secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 552/2022;

5) di stabilire, altresì, che le Commissioni Territoriali restino in carica fino alla revisione delle direttive regionali in materia;

6) di dare, inoltre, atto che resta confermata:

- la modulistica di cui alla propria deliberazione n. 748/2016, fatti salvi gli adeguamenti connessi alla riorganizzazione regionale;

- ogni altra disposizione in materia, per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento;

7) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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