n.238 del 29.07.2016 (Parte Prima)

Oggetto n. 3018 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 2881 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Foti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale approvata oggi dall'Assemblea regionale si propone di agevolare i processi associativi attraverso interventi di modifica e di integrazione delle discipline regionali contenute nella L.R. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni) e nella L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza);

più specificatamente, essa introduce disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento dei referendum propedeutici alle fusioni, a disciplinare la procedura di fusione per incorporazione, in attuazione della L. 56/2014, ad introdurre modalità di armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni preesistenti alle fusioni e a regolare l'Osservatorio regionale delle fusioni quale organismo di presidio di tali processi;

il programma di mandato della Giunta regionale pone tra i propri obiettivi sia la riduzione dei Comuni esistenti attraverso processi di fusione da sostenere e articolare in un contesto ordinato nell'ambito del più complessivo programma di riordino territoriale, sia l'adesione di tutti i Comuni della Regione ad Unioni di Comuni dialoganti con la Regione stessa e con le aree vaste sovrastanti.

Considerato che

è evidente la rilevanza assunta, in tutto il territorio emiliano-romagnolo, dai fenomeni istituzionali delle Unioni e delle fusioni e l'incidenza degli stessi rispetto alle politiche di riordino istituzionale messe in atto dalla Regione;

dei 348 Comuni esistenti nella nostra regione nel 2014, ad oggi si è assistito al compimento di 8 processi di fusione, che hanno determinato l'avvio di altrettanti Comuni unici al posto dei 22 preesistenti, e all'avvio di ulteriori 6 nuovi processi di fusione che interessano 16 Comuni e che, se si concluderanno positivamente, porteranno a 324 il numero dei Comuni in Emilia-Romagna;

risulta indispensabile proseguire nel processo di semplificazione istituzionale e di efficientamento del governo del territorio rimuovendo possibili ostacoli e sanando, ove necessario, eventuali vuoti normativi dando così attuazione a quanto espressamente richiesto anche dal legislatore statale.

Evidenziato che

in particolare, nelle modifiche introdotte all'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, relativo alle procedure per lo svolgimento del referendum consultivo propedeutico alle fusioni di Comuni, è previsto che alcune di tali modifiche si applichino solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano stati presentati dopo l'entrata in vigore della legge approvata, escludendo pertanto i 6 processi di fusione attualmente in corso;

i commi in questione prevedono i casi in cui il progetto di legge di fusione non può essere approvato, in quanto la maggioranza sia della popolazione dei singoli Comuni sia della popolazione complessiva si è espressa sfavorevolmente, e i casi in cui risultino discordanti la volontà espressa dalla maggioranza complessiva della popolazione e quella espressa dalla maggioranza dei Comuni nei referendum consultivi, per i quali la norma prevede che venga acquisito preliminarmente il parere dei Consigli dei Comuni in cui il referendum ha avuto esito negativo.

Impegna l'Assemblea legislativa regionale

Per le motivazioni di cui in narrativa

a tenere conto, nella valutazione degli esiti dei referendum consultivi propedeutici ai 6 processi di fusione attualmente in corso, dei principi espressi dalla legge regionale “Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni”, e del parere dei Consigli comunali dei Comuni in cui l’esito del referendum risultasse avverso alla proposta di fusione.

Impegna la Giunta regionale

a presentare durante il progetto di legge collegato al bilancio di previsione 2017, una proposta di modifica della LR 24/1996 volta ad acquisire il parere non vincolante da parte degli organi istituzionali del Comune nel quale risulti respinto il quesito referendario riguardante la fusione.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2016

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina