n.358 del 04.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA – recupero rifiuti all'interno del cementificio di Piacenza

L’autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il

  • progetto: incremento della quantità di rifiuti oggetto di recupero per apporto di energia;
  • localizzato: nel comune di Piacenza - Via Caorsana n. 14;
  • presentato da: Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. 

Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza. 

Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l’autorità competente - Provincia di Piacenza - con atto di Giunta Provinciale n. 226 del 15 novembre 2013, ha assunto la seguente decisione:

 delibera

per quanto indicato in narrativa:

A. la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18/5/1999, n. 9, e dell’art. 26 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, del progetto presentato dalla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., avente sede legale in Piacenza Via Caorsana 14 – P. IVA 00116670332, relativo all'incremento a 60.000 t/anno della quantità di rifiuti, costituiti da pneumatici fuori uso triturati, plastica e gomma e ritagli di gomma, oggetto di recupero per apporto di energia nel cementificio pure ubicato in Piacenza Via Caorsana 14;

B. che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 60 mesi dalla data del presente atto, specificando che oltre tale periodo, qualora non abbia avuto inizio l'intervento di che trattasi (salvo proroga, concessa su istanza del proponente) la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;

C. di condividere e approvare i contenuti e della seguente documentazione:

  • Verbale della seduta della conclusiva conferenza di servizi tenutasi in data 13/11/2013, completo dei relativi allegati, le cui risultanze sono già state richiamate nella parte narrativa del presente atto, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto come “Allegato A”;
  • “Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto” aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva conferenza di servizi del 13/11/2013, Rapporto allegato come “Allegato B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

D. di stabilire, sulla base dei contenuti del verbale conclusivo della conferenza di servizi, che la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, come decisa al precedente punto A., è subordinata al rispetto delle prescrizioni e indicazioni come di seguito riportate:

  • la Ditta dovrà progettare e realizzare un'area “a verde” alberata e recintata, con campo giochi e strutture sportive, su terreni di proprietà del Comune di Piacenza localizzati nel quartiere “Capitolo” (come indicati nello schema di massima trasmesso dalla Ditta con le integrazioni del 4.10.2013); l’intervento, per un importo massimo di 200.000 euro, dovrà essere realizzato entro dodici mesi dalla stipula di specifico accordo con l’Amministrazione Comunale di Piacenza e manutenuto per un periodo di 10 anni. I dettagli esecutivi dovranno essere concordati con i competenti uffici comunali;
  • la Ditta dovrà versare, entro 30 giorni dalla stipula di uno specifico accordo con l’Amministrazione provinciale, la somma complessiva di euro 250.000 (duecentocinquantamila) per studi e monitoraggi della qualità dell'aria così ripartiti:
    • € 100.000: per l’acquisizione di mezzi e attrezzature per il potenziamento della capacità di monitoraggio della qualità dell’aria da parte degli Enti preposti;
    • € 30.000: per l’acquisizione della strumentazione informatica e del software per un programma di divulgazione dei dati relativi alle principali fonti emissive e alla qualità dell'aria:
    • € 120.000: per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria a cura dell'Amministrazione Provinciale;
  • l'incremento dell'uso dei rifiuti per apporto di energia dovrà essere graduale secondo il seguente programma: primo anno fino a 43.000 tonnellate, secondo anno fino a 53.000 tonnellate e terzo anno fino al quantitativo massimo pari a 60.000 tonnellate;
  • l'incremento del traffico che deriva dal trasporto dei combustibili alternativi non dovrà interessare la via del Capitolo. In tal senso l'Azienda dovrà impartire apposite indicazioni ai fornitori ed agli eventuali trasportatori utilizzati per la consegna di tali combustibili;
  • annualmente, contemporaneamente al Report A.I.A., Ditta dovrà fornire all'Amministrazione Provinciale e Comunale i dati relativi al monitoraggio della CO2 che mettano in evidenza il risparmio conseguito rispetto all'uso del mix di combustibili precedentemente autorizzato. Le Amministrazioni potranno rendere disponibili e pubblici tali dati;
  • per il contenuto di Cloro si dovranno rispettare i seguenti limiti sul mix dei combustibili alternativi alimentati al forno: 2% come valore massimo puntuale inteso come valore medio composito su un periodo minimo di 8 h di campionamento, 1% come valore medio mensile relativo ad un periodo in cui si siano verificati almeno 15 giorni di funzionamento;
  • per il contenuto di Mercurio andrà attivata una procedura di controllo analitico del metallo che potrà avere un limitemassimo di 0,1 mg/MJ sul rifiuto tal quale;
  • i combustibili alternativi potranno essere alimentati esclusivamente con impianto a regime;
  • per l’Omologa del produttore/fornitore si prescrive l’adozione delle procedure previste dal DM 22/2013, limitatamente alle modalità di campionamento ed alle frequenze. Il rifiuto dovrà essere certificato come contenente almeno un 70% di materie plastiche e gomme;
  • andrà attuata la riduzione progressiva dei limiti emissivi per gli inquinanti più significativi che caratterizzano l’emissione n. 51 in riferimento alle BAT:
    • NOx: riduzione del limite di NOx da 800 a 500 mg/Nm3 a partire dall'01.01.2015 al fine di garantire un numero adeguato di ore di funzionamento dell’impianto necessario alla messa a punto del sistema SNCR. In ogni caso si propone una riduzione del limite a 700 mg/Nm3 da rispettarsi entro tre mesi dal rinnovo dell'A.I.A. La fissazione di un valore inferiore a 500 mg/Nm 3 potrà essere definita progressivamente alla luce dei controlli che saranno effettuati, con particolare riferimento alla gestione dell’equilibrio NH3/NOx e comunque in ottemperanza ai tempi di adeguamento alla direttiva 2010/75/UE.
    • NH3: poiché la concentrazione di NH3 in emissione è correlata anche al processo di abbattimento degli NOx, il limite si definirà a seguito della valutazione del piano di monitoraggio relativo all’anno 2014 (periodo di messa a punto) e dei risultati dei primi mesi del 2015;
    • SO2: i dati rilevati dal SME non evidenziano che l’utilizzo dei combustibili alternativi comporti un aumento dell’emissione di SO2. La variabilità della concentrazione di tale inquinante è principalmente legata alla non omogeneità delle caratteristiche chimiche della materie prime da cuocere (marna). Tale valutazione associata al fatto che i dati di qualità dell’aria non mostrano più tale inquinante come critico, consente di poter confermare la deroga del limite fissato dal D.Lgs. 133/05 (punto 2.3) e dalla direttiva 2010/75/UE. Tuttavia si propone di indicare, in aggiunta al limite giornaliero di 475 mg/Nm3, un limite di concentrazione medio annuo pari a 200 mg/Nm3.
    • Polveri: tenuto conto della presenza di un filtro a maniche al punto di emissione n.51 si fissa un limite di materiale particellare pari a 10 mg/Nm3 riferito a campionamenti discontinui (campione puntuale, come media di 3 campioni da rilevarsi con il metodo UNI EN 13284-1). Come limite giornaliero si conferma il vigente limite di 30 mg/Nm3 fissato dal D.Lgs. 133/05 e dalla direttiva 2010/75/UE, da misurarsi con il sistema di monitoraggio in continuo (opacimetro).
    • COT: per analoghe considerazioni effettuate in merito all’SO2 si ritiene di poter concedere ancora la deroga del limite fissato dal D.Lgs. 133/05 e dalla direttiva 2010/75/UE, riproponendo il limite di 60 mg/Nm3. Si precisa che per i composti organici ritenuti più pericolosi si conferma il valore limite di emissione per gli IPA benchè non più previsto a livello comunitario.
    • HCl: si conferma il limite giornaliero di 10 mg/Nm3;
    • HF: si conferma il limite giornaliero di 1 mg/Nm3;
    • IPA: si conferma il limite di 0,01 mg/Nm3 (campionamento discontinuo);
    • Cd+Tl: si conferma il limite di 0,05 mg/Nm3 (campionamento discontinuo);
    • Mercurio: si conferma il limite di 0,05 mg/Nm3 (campionamento discontinuo);
    • PCDD+PCDF: in aggiunta al limite attuale, si fissa un limite pari a 0,08 ng/Nm3 inteso come media di 4 controlli trimestrali – ciascuno costituito da almeno tre prelievi della durata di 8 ore;
    • Metalli pesanti: si conferma il limite attuale di 0,5 mg/Nm3 (campionamento discontinuo);
    • CO: si conferma il limite giornaliero di 1.200 mg/Nm3;
  • tenuto conto della presenza del sistema SNCR si ritiene, comunque, che in sede di rinnovo AIA dovrà essere valutata la possibilità di riduzione del limite di emissione di NO X anche du rante il funzionamento con combustibili convenzionali;
  • in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 2236/09 e smi (allegato 3 lett. C punto 4) per gli altri camini dovrà essere rispettato un limite di materiale particellare pari a 10 mg/Nm3 entro il termine che sarà fissato in sede di rinnovo dell’AIA;

E. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

F. di dare atto che in ragione di quanto stabilito al precedente punto A., ad opera della responsabile del Servizio Ambiente ed Energia verrà modificata l'AIA rilasciata con D.D. n. 2107 del 29/10/2007 nell’ambito del procedimento di rinnovo della stessa attualmente in corso.

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