n.376 del 19.12.2016 (Parte Prima)

Oggetto n. 3714 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3453 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disciplina dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10". A firma dei Consiglieri: Bertani, Ravaioli, Montalti, Bagnari, Prodi, Mumolo, Taruffi, Torri, Fabbri, Bignami, Foti

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 Premesso che

la "Disciplina dei beni regionali" contenuta nella legge regionale n. 10 del 2000 e dalle successive modificazioni, quali quelle previste dal progetto di legge oggetto assembleare n. 3453, consente:

- l'uso a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale con deliberazione della Giunta regionale a fronte del perseguimento di finalità di interesse collettivo e generale, anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12;

- l'affidamento a enti locali della gestione dei beni immobili della Regione, per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo.

Considerato che

tale possibilità costituisce un'importante opportunità per l'utilizzo del patrimonio regionale in un'ottica di promozione e di collaborazione con l'associazionismo;

la Regione persegue l'obiettivo di assicurare condizioni favorevoli alle misure di contrasto delle azzardopatie, con un'attenzione particolare alla prevenzione per categorie a rischio e fasce giovanili.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere che l'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale concesso a favore di organizzazioni ed associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 sia subordinato all'assenza negli stessi luoghi:

- dell'esercizio di attività di gioco d'azzardo, anche attraverso slot machine e videolottery o altre forme di gioco previste dalla normativa vigente, anche mediante collegamenti web;

- di materiali informativi o promozionali, recanti qualsivoglia forma di promozione o pubblicità di soggetti che operano nell'ambito del gioco d'azzardo o delle slot machine e videolottery o di tutte le forme di gioco previste dalla normativa vigente;

a prevedere inoltre che in caso di affidamento a enti locali della gestione dei beni immobili della Regione, sia esplicitato l'impegno dell'ente affidatario di non locare o concedere gli immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 2016.

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