SUPPLEMENTO SPECIALE N.10 DEL 28.01.2015

Relazione

In larga parte del territorio nazionale sono in fase di presentazione progetti urbanistici ed edilizi che prevedono la realizzazione di luoghi di culto differenti da quello cattolico, il quale riceve puntuale disciplina di rapporti con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 7 Cost.

All’art. 8 comma 2 della Carta Costituente si riporta "le confessioni religiose diversa dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" e, proseguendo, il comma 3 dell’art. 8 cita che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

È noto come non esista una forma di legislazione che disciplini i rapporti con la religione islamica la quale, peraltro, non è organizzata tramite statuti.

È pacifico che non si possa negare la libertà religiosa, come previsto dallo stesso art. 8 Cost, definendo quello che è il carattere di laicità dello Stato Italiano, ma si ritiene che l'assenza di una legge che disciplini i rapporti con la religione islamica e la mancanza di uno statuto che organizzi tale confessione non consenta di recepire in maniera coordinata e omogenea col nostro ordinamento le istanze provenienti da questa confessione, rendendo in tal modo difficoltoso l'attuarsi dei rapporti nel rispetto della legislazione nazionale e regionale.

Risulta evidente, allo stesso tempo, l'intendimento di chi professa questa religione di ottenere spazi per l'esercizio della propria libertà di culto senza tuttavia adempiere e rispettare i principi costituzionali sopra richiamati. È necessario partire dal presupposto, al fine di poter legiferare equamente, che qualsiasi forma di libertà conosce comunque il limite implicito del rispetto del principio di legalità.

In materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa e, segnatamente il caso emiliano romagnolo, è necessaria una precisa attribuzione conformativa delle aree inserite nei vari strumenti urbanistici indicati dalla L.R. n.20/00.

Sono stati ravvisati diversi casi in cui gli Enti Locali del territorio regionale hanno proceduto al rilascio di titoli abilitativi finalizzati alla costruzione di edifici destinati al culto senza che le aree su cui i medesimi venissero realizzati presentassero una destinazione urbanistica omogenea con l'uso a cui poi si intendono dichiaratamente destinate, destinazione normalmente qualificata nel Regolamento Urbanistico Edilizio e nel POC con la categoria AR, ovvero Attrezzatura Religiosa.

Si ritiene pertanto necessario il completamento della normativa regionale in oggetto (LR 20/2000) tramite l’aggiunta di un ulteriore Capitolo 42 bis al testo della Legge.

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