n.40 del 06.02.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto per la "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili" ubicato nel comune di Poggio Renatico (FE). Proponente: Società Biometano Poggio Renatico Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis) 

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFE/2018/15173 del 13/1272018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;

b) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto per la “Costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili” ubicato nel Comune di Poggio Renatico (FE)” alla ulteriore procedura di V.I.A., per le seguenti motivazioni:

1) per gli impianti a biometano (impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili) si fa riferimento al D. Lgs. 28/2011 che all'art. 8-bis comma 1 definisce l'iter autorizzativo in relazione al valore della capacità produttiva: oltre 500 Smc/h si utilizza l'autorizzazione unica (art. 12 del D. Lgs. 387/03), con valori non superiori a 500 Smc/h si utilizza la procedura abilitativa semplificata (art. 6 del D. Lgs. 28/11); nella documentazione integrativa si fa riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in cui si ribadisce il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (comma 1), sia delle opere principali che di quelle connesse e indispensabili alla costruzione e all’esercizio. Le integrazioni inoltre fanno riferimento al comma 3 dell'art. 12 dove la norma specifica che l’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; ciò detto, il progetto presentato riporta un valore di circa 500 Smc/h di biogas grezzo (pagg. 10 e 28 della Relazione Tecnica - progetto preliminare), e una capacità produttiva di biometano, con il quantitativo di rifiuti previsto, di circa 4.171.519 Smc/anno, non individuando quindi un valore univoco da confrontare con i valori soglia di legge;

2) per quanto concerne la fattibilità del metanodotto, condizione indispensabile per la realizzazione dell'impianto in esame, non si ritengono esaustive le informazioni fornite dal proponente relative alla disponibilità, che va documentata e circostanziata (es. definizione del tracciato, punto di immissione alla rete, etc.), della Ditta SNAM ad accogliere in rete il biometano prodotto;

3) il traffico veicolare indotto dal progetto sarà costituito dai mezzi in entrata e in uscita dall’impianto per l'approvvigionamento della FORSU, dello strutturante utile alla sezione di compostaggio e per il ritiro del compost. L'accesso all'impianto dei mezzi conferenti all'impianto avverrà da una strada ad oggi agricola e sterrata, che scorre in adiacenza al perimetro d'impianto; tale strada individuata come strada di accesso risulta privata, di conseguenza al momento permangono criticità in relazione alle infrastrutture viarie connesse all'impianto e alla effettiva percorrenza in assenza di un accordo con i proprietari;

4) il sito individuato per l'intervento in esame evidenzia carenze infrastrutturali per i servizi pubblici, in particolare si evidenzia l'assenza di una rete di approvvigionamento idrico per cui è prevista la realizzazione di un pozzo per il prelievo da acque sotterranee, nonché l'assenza di una rete di fognatura e depurazione per cui è previsto lo smaltimento al suolo delle acque nere previo trattamento;

5) per quanto riguarda l'impatto odorigeno, è stata presentata una valutazione previsionale sulla qualità dell'aria dalla quale emerge che non si attendono disturbi olfattivi importanti attribuibili all'impianto; l'analisi ha ricompreso come fonti emissive: il biofiltro (PED 15), la trincea coperta di stoccaggio del separato solido (PED 16), il sistema di compostaggio CLF Modil (PED 19/20); tenuto conto che l'attività in oggetto è classificabile a potenziale rischio osmogeno (ai sensi dell'art. 272 bis del D. Lgs. 152/06 e DET-2018-426 del 18/5/2018 di Arpae Emilia-Romagna), per tale impatto si ritiene vadano considerate anche le fasi in ingresso della FORSU e del compost in uscita, per cui occorrono degli approfondimenti specifici;

6) nella documentazione integrativa (manifestazione d'interesse), si dichiara come provenienza generica della FORSU la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia senza produrre la documentazione idonea richiesta (es. bacini di approvvigionamento della materia prima), atta a valutare compiutamente gli impatti legati al traffico indotto e alle distanze percorse in funzione della tipologia di rifiuti biodegradabili che hanno necessità di essere lavorati in tempi contenuti;

7) in merito agli aspetti ambientali inoltre, si ritiene che l’attività di cantiere determini delle criticità, in particolare per quanto attiene le emissioni di polveri e di rumore, che devono essere preliminarmente approfondite e valutate;

8) non sono stati evidenziati i rifiuti prodotti dall'attività, sia in fase di cantiere sia in esercizio;

9) dal punto di vista dell'igiene pubblica, l'attività che si intende insediare è classificabile, rispetto al D.M. 5 settembre 1994, nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, al numero 100 “Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione e trattamento”; per tale motivo, viste le distanze ridotte dell'impianto in progetto dai ricettori individuati (abitazioni civili a circa 160 metri) e l'assenza di proposte di mitigazione nel progetto, si rende necessario un approfondimento specifico, considerato inoltre che a breve distanza sono presenti i centri abitati di Coronella (circa 3 km a NW), Poggio Renatico (circa 5 km a SW), Uccellino e Chiesuol del Fosso (circa 2 km a NE), San Martino (circa 2 km a E);

10) non sono state individuate le eventuali opere di mitigazione per contenere gli impatti attesi;

11) non è stata presentata una proposta di monitoraggio delle matrici ambientali principalmente interessate;

oltre agli aspetti ambientali sopra riportati, si rileva che l’intervento appare in contrasto con alcune disposizione dei vigenti strumenti di pianificazione comunale, in particolare non soddisfa le condizioni previste dall'art. 40 delle NTA del PRG il quale non prevede l'intervento diretto ma tramite Piano Particolareggiato; si evidenzia inoltre che l’area proposta si trova a ridosso del raccordo tra la SP70 e la SP8 distinta al Catasto Terreni del Comune di Poggio Renatico al fg 22 mapp 3 di proprietà privata, pertanto non in completa disponibilità del proponente;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.987,46 (millenovecentoottantasette/46) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

d) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al Comune di Poggio Renatico, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio della Bonifica Pianura di Ferrara;

e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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