n.5 del 10.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di all'articolo 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Paolo Ferrecchi

Premesso che:

- in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 104 del 2017 che, fra le altre cose, ha introdotto nel D.lgs. n. 152 del 2006 l’art. 27 bis recante la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

- nelle more del recepimento della nuova disciplina con legge regionale, la Giunta, con deliberazione n. 1692 del 2017, ha fornito le disposizioni organizzative relative al procedimento di adozione del suddetto provvedimento autorizzatorio unico;

- in particolare la DGR n. 1692/2017 ha stabilito che:

a) la struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006, sia la stessa cui fa già capo il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ferma restando la competenza della Giunta all’emanazione dello stesso nelle more del recepimento con provvedimento legislativo della nuova disciplina (cfr. punto 1) del dispositivo);

b) il rappresentante unico per la Regione in tutti i casi di procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 sia il responsabile del relativo procedimento o suo delegato, fermo restando, in ragione della peculiarità del modello organizzativo richiamato, quanto disposto in merito al punto 7 delle direttive approvate con propria deliberazione n. 2363 del 2016 (cfr. punto 2) del dispositivo);

c) il responsabile del procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale nell’indi­viduare il soggetto responsabile dell’istruttoria debba tenere conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle richiamate in materia di valutazione di impatto ambientale (cfr. punto 3) del dispositivo);

Rilevato che:

- le suindicate disposizioni individuano quale responsabile del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 il dirigente del Servizio regionale valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA);

- sempre in base alle suindicate disposizioni, il responsabile del procedimento di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 è da considerarsi altresì il Rappresentante unico della Regione ai fini dell’espressione della posizione dell’amministrazione in merito alle decisioni da assumersi nell’ambito della relativa conferenza di servizi;

Rilevato che la sopra citata deliberazione di Giunta 1692/2017, dispone, inoltre, che il dirigente del Servizio regionale VIPSA può delegare ad altro soggetto la responsabilità del procedimento tenendo conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle richiamate in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamato l’articolo 15 comma 4 della legge regionale n. 13 del 2015 in cui è disposto che la Regione esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Dato atto che, in attuazione della sopra richiamata disposizione, con deliberazione di Giunta n. 1795 del 2016 è stata, tra l’altro, approvata la delega ad ARPAE per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di servizi nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

Ritenuto quindi opportuno delegare la responsabilità del procedimento di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 ai Dirigenti delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE nei casi in cui gli stessi siano stati delegati con la deliberazione di Giunta n. 1795 del 2016 allo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

Precisato che i Dirigenti delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE individuati quali responsabili del procedimento ai sensi del presente atto sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990 il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria corredato dagli atti ricompresi nel procedimento unico di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 al dirigente del Servizio regionale VIPSA;

Dato atto che in base alla DGR n. 1692/2017 i responsabili del procedimento come sopra indicati sono altresì da considerarsi rappresentanti unici della Regione ai fini delle espressioni della posizione dell’amministrazione sulle decisioni da assumersi nell’ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo 14 ter commi 5 e 6 della legge n. 241 del 1990 il rappresentante unico, sia nella figura individuata dalla sopra citata deliberazione di Giunta n. 1692/2017 e sia nella figura individuata ai sensi del presente atto può avvalersi, nell’ambito dell’attività svolta e in funzione di supporto, dei tecnici e dei soggetti dell’amministrazione rappresentata che esprimono la propria posizione in base alle specifiche competenze in merito ai pareri, ai nulla osta ed in via generale agli atti di assenso richiesti nell’ambito procedimento unico;

Richiamate le deliberazioni di Giunta:

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”, e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/04/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

- n. 89 del 30/1/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

  1. di delegare la responsabilità del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 ai Dirigenti delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE nei casi in cui gli stessi siano stati delegati con la deliberazione di Giunta n. 1795 del 2016 allo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
  2. di precisare che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, i responsabili del procedimento di cui al punto 1) sono tenuti a trasmettere al dirigente del Servizio regionale VIPSA il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria corredato dagli atti ricompresi nel procedimento unico di cui all’articolo 27 bis del D.lgs. n. 152 del 2006;
  3. di dare atto che i responsabili del procedimento ai sensi del punto 1) sono altresì da considerarsi rappresentanti unici della Regione ai fini dell’espressione della posizione dell’amministrazione sulle decisioni da assumersi nell’ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990;
  4. di dare atto che ai sensi dell’articolo 14 ter commi 5 e 6 della legge n. 241 del 1990 il rappresentante unico, sia nella figura individuata dalla sopra citata deliberazione di Giunta n. 1692/2017 e sia nella figura individuata ai sensi del presente atto può avvalersi, nell’ambito dell’attività svolta e in funzione di supporto, dei tecnici e dei soggetti dell’amministrazione rappresentata che esprimono la propria posizione in base alle specifiche competenze in merito ai pareri, ai nulla osta ed in via generale agli atti di assenso richiesti nell’ambito procedimento unico;
  5. di dare atto che per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi delle proprie deliberazioni n. 89 del 30/1/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” e n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto nel BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico).

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