n.93 del 28.03.2024 (Parte Seconda)
L.R. n. 11/2012 - art. 5, Adozione del Programma ittico regionale 2024-2025
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata, altresì, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi vengano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 11/2012;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ha imposto una revisione complessiva della citata Legge Regionale n. 11/2012;
Vista la Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 “Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;
Richiamati, in particolare, relativamente alla predetta Legge Regionale n. 11/2012, come successivamente modificata:
- l’art. 3 bis, che individua quali strumenti di programmazione e gestione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
- l’art. 4, comma 2, il quale dispone che il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale;
- l’art. 5, il quale stabilisce:
- al comma 1:
- che la Giunta regionale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica, adotta il Programma ittico regionale, sulla base del Piano ittico;
- che il Programma ittico è articolato su base territoriale ed ha durata annuale, salvo rinnovo per uguale periodo;
- al comma 2, che il Programma ittico regionale individua, in particolare:
- al comma 1:
- le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
- le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
- gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
- gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
- le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
- la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale;
- l’art. 6 che prevede, tra l’altro, il parere della Commissione ittica regionale sulla proposta di Programma ittico regionale da elaborare sulla base delle proposte formulate dai Tavoli di consultazione locali, istituiti su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del Settore Territoriale di riferimento;
- l’art. 10, comma 1, secondo il quale la Regione istituisce con il Programma ittico di cui al succitato art. 5 "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca";
- l’art. 27, comma 3, il quale dispone che fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei Piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani;
Richiamati, altresì:
- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11”;
- il Regolamento Regionale 29 ottobre 2020, n. 1 “Modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11”;
Visto il vigente Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 107 del 3 aprile 2007;
Atteso che per l’annualità 2024-2025 si è ritenuto di elaborare uno specifico programma con i contributi dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, su proposta dei rispettivi Tavoli di consultazione locale, previsti dal soprarichiamato art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata Legge Regionale n. 11/2012;
Preso atto, con riferimento ai contenuti del predetto Programma ittico regionale 2024/2025:
- che sono stati sviluppati gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato art. 5, comma 2, suddivisi per territorio provinciale;
- che le risorse finanziarie (lettera f) del medesimo art. 5, comma 2) non sono state evidenziate nel predetto documento, in quanto corrispondono a quelle stanziate annualmente sugli appositi capitoli del bilancio regionale, il cui utilizzo viene effettuato sulla base della programmazione annuale degli interventi ed azioni da realizzare;
Sentita in merito la Commissione ittica regionale, istituita con propria deliberazione n. 1901 del 7 novembre 2022;
Vista la nuova “direttiva regionale sulla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1174 del 10 luglio 2023, e la determinazione dirigenziale del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ambiente n. 14585 del 3 luglio 2023 che ha approvato l’“Elenco delle Tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”;
Preso atto della nota del Responsabile dell’Area Biodiversità del Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, acquisita e trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0277196.I del 14 marzo 2024, con la quale è stato comunicato l’espletamento della procedura di pre-valutazione e il conseguente esito positivo della Valutazione di Incidenza effettuata sul Programma ittico regionale 2024/2025, posto che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000 in quanto il Programma risulta compatibile con la corretta gestione di tali siti, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- rispettare le misure di mitigazione individuate nello Studio di incidenza;
- rispettare le Misure generali e specifiche di conservazione vigenti, nelle quali, tra l’altro, sono indicate le regolamentazioni da osservare nei siti Natura 2000 in materia di ripopolamenti, immissioni, aree di pesca regolamentata e campi gara, nonché l’elenco delle specie per i quali è vietata ogni forma di cattura e uccisione;
- acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’immissione di alcune specie, come definite dai decreti attuativi”;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione del Programma ittico regionale 2024/2025, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, inoltre:
- di stabilire che le disposizioni riportate nel predetto Programma ittico entrano in vigore alle ore 6:00 del 31 marzo 2024 (data di inizio della corrente stagione piscatoria) e cessano di avere efficacia alle ore 5:00 del 30 marzo 2025 (data di inizio della prossima stagione piscatoria);
- di demandare ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2024/2025 - l’estrazione delle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”, da divulgare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;
Dato atto, infine, che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al citato Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel predetto Programma in alcuni corpi idrici;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di adottare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2012, il Programma ittico regionale 2024/2025 nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni rese nella valutazione di incidenza ambientale di cui in parte narrativa:
- rispettare le misure di mitigazione individuate nello Studio di incidenza;
- rispettare le Misure generali e specifiche di conservazione vigenti, nelle quali, tra l’altro, sono indicate le regolamentazioni da osservare nei siti Natura 2000 in materia di ripopolamenti, immissioni, aree di pesca regolamentata e campi gara, nonché l’elenco delle specie per i quali è vietata ogni forma di cattura e uccisione;
- acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’immissione di alcune specie, come definite dai decreti attuativi”;
2) di stabilire che le disposizioni riportate nel predetto Programma ittico entrano in vigore alle ore 6:00 del 31 marzo 2024 (data di inizio della corrente stagione piscatoria) e cessano di avere efficacia alle ore 5:00 del 30 marzo 2025 (data di inizio della prossima stagione piscatoria);
3) di demandare ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2024/2025 - l’estrazione delle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”, da divulgare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;
4) di dare atto che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel predetto Programma in alcuni corpi idrici;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.