n.99 del 03.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Gielle SpA - Domanda 7/11/2016 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR), loc. Capoluogo. Concessione di derivazione. PROC PR16A0044. SINADOC 33823 (Determina n. 776 del 18/2/2019)

Il Dirigente (omissis) determina:

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

  1. di assentire all’azienda Gielle S.p.A., c.f.00726570344, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, codice pratica PR16A0044, ai sensi dell’art. 36, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  2. prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 15,50
  3. ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano (PR) località Capoluogo, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 42, mapp. n. 361; coordinate UTM RER x 600073; y: 4939745;
  4. destinazione della risorsa ad uso industriale;
  5. portata massima di esercizio pari a l/s 8,33
  6. volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2738;
  7. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2023;
  8. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria;
  9. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2019 quantificato in 594,95 euro è stato pagato;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 18/2/2019, n. 776

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia

  • La concessione è valida fino al 31/12/2023;
  • Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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