n. 12 del 03.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifica art. 34 del vigente Statuto comunale approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 21/12/2009

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 21/12/2009, l’art. 34 dello Statuto del Comune di Sala Bolognese è stato modificato inserendo il comma 4bis pertanto il nuovo testo risulta essere il seguente:

34. Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, è organo responsabile dell’Amministrazione e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario, al Direttore se nominato e ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè all’esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48 della L. 8.6.90 n. 142. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna. Il Sindaco attribuisce con proprio atto le funzioni di messo notificatore al personale dipendente.

3. Spetta in ogni caso al Sindaco, in quanto organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio:

a) emanare direttive e promuovere conferenze di servizio per l’esercizio delle funzioni comunali;

b) assumere l’iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare Assessori per la partecipazione alle sue singole sedute;

c) rappresentare in giudizio il Comune;

d) nominare il Segretario Comunale scegliendolo da apposito albo e conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, nel caso non sia stipulata la convenzione con gli altri Comuni per la nomina del direttore;

e) concludere con i soggetti interessati gli accordi di cui all’art. 11 della L. 241 del 1990 al fine di determinare il contenuto discrezionale della proposta di provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

f) convocare e stabilire l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;

g) impartire le direttive e vigilare sull’espletamento di polizia municipale adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

h) al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell’ambito degli eventuali criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

4. Il Sindaco può delegare l’esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed a singoli Assessori. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a: convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta, nomina e revoca di Assessori, nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, presentazione delle dimissioni, nomina, designazione e revoca ai sensi dell’art. 36 - comma 5 della L. 8.6.90 n. 142, come sostituito dall’art. 13 - comma 1 della L. 25.3.93 n. 81, di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell’art. 27 - comma 4 della L. 8.6.90 n. 142.

4bis. Il Sindaco, per sovraintendere allo svolgimento di particolari affari o materie, può incaricare singoli Consiglieri che ne riferiscono a Lui, alla Giunta, al Consiglio.

5. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.

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