n. 136 del 13.10.2010 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio residenza psichiatrica a trattamento protratto "Villa Bianconi" - Calcara di Crespellano (BO) - 20 posti residenziali

IL DIRETTORE

Richiamati:

- Visto l’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;

- il comma 3 dell’art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali definisce le procedure e le priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1 comma 796, lett. S) e T), L.296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l’altro che a decorrere dalla data di adozione del suddetto atto potessero presentare domanda di accreditamento, tra le altre, le residenze sanitarie psichiatriche;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 17 novembre 2008, protocollata con n. PG.2008.0278478, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Ambra – s.c.p.a., con sede legale in Reggio Emilia, Via Danubio 19, chiede l’accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi”, ubicata in Calcara di Crespellano (BO), Via Cassola 35/40, per 20 posti residenziali;

Preso atto che la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi” ubicata a Calcara di Crespellano (BO), risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della l.r. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. medesima;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica, così come attestato dalla nota del Dipartimento di Salute mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, prot. 10801 del 26 gennaio 2009, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 14 maggio 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità – con regime provvisorio - così come consentito alle strutture di nuova attivazione - della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi” sita a Calcara di Crespellano, realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP-2009-15522 del 3 novembre 2009, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere l’accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi”, ubicata in Calcara di Crespellano (BO), Via Cassola 35/40, e gestita dalla Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., con sede legale in Reggio Emilia, Via Danubio 19, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare atto che l’accreditamento provvisorio oggetto del presente provvedimento viene concesso alle strutture di nuova attivazione per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques;

4. di dare atto che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ha validità di un anno, e che lo stesso debba essere trasformato in accreditamento istituzionale entro un anno dalla data di adozione del presente anno, così come dettato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1654/2007;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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