n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 28 - Caminati Armando. Rinnovo con cambio di titolarità della concessione in precedenza rilasciata, con atto n. 17158 del 02/12/2015, all’Azienda agricola Cascina Caminati Armando per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Besenzone (PC), località Arsura, ad uso irriguo - Proc. PC14A0055 - SINADOC 40784/2024
(omissis)
1. di assentire al sig. Caminati Armando (C.F. CMNRND58A08B812O), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC14A0055, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
(omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 40;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 35.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2035; (omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.