n.37 del 11.02.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Impianto agrivoltaico Carpi" di potenza di 16,49 mwp e relative opere di connessione alla rete elettrica nel comune di Carpi (MO), proposto dalla società Opal A S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto dell’ impianto agrivoltaico avanzato denominato “Impianto Agrivoltaico Carpi” di potenza di 16,49 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nel Comune di Carpi (MO), proposto da Opal A S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in fase autorizzativa si chiede di presentare una chiara sovrapposizione dell’impianto con la fascia di rispetto ai sensi del PTPR art.17 e PTCP dei canali a nord dell’area in esame che confermi l’effettivo rispetto di tali aree di tutela eventualmente modificando e meglio raccordando l’area interessata dall’impianto agrivoltaico con quelle soggette a tutela;
2. dovranno essere monitorate le polveri PM10 nella fase di cantiere, con una campagna della durata di almeno 15 giorni, all’inizio delle lavorazioni più impattanti in base alle stime svolte con le LG di ARPAT (sistemazione morfologica), presso il ricettore più prossimo alle lavorazioni svolte durante il periodo di monitoraggio. I risultati del campionamento dovranno essere valutati dal proponente al massimo entro 10 giorni dal termine della campagna, in modo da poter eventualmente incrementare le azioni di mitigazione. Si precisa che la strumentazione di misura per il PM10 dovrà risultare con certificazione di equivalenza, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. Gli esiti del monitoraggio del PM10 di questa fase saranno oggetto di specifici rapporti che dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 30 gg dal termine dei monitoraggi. Dovrà inoltre essere allegata una relazione che specifichi la posizione del cantiere e del punto di monitoraggio nel periodo considerato, le lavorazioni in corso, le attività di mitigazione eventualmente implementate e che includa la correlazione tra i dati misurati, i dati meteorologici e i dati rilevati dalle stazioni fisse di Arpae.
3. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposto ed inviato ad ARPAE un piano per le emergenze ambientali, che comprenda l’analisi dei vari elementi di criticità che si possono manifestare durante la fase di realizzazione dell’opera e gli accorgimenti necessari ad evitare e/o contenere le possibili fonti di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali. Si richiede anche che nel suddetto piano per le emergenze ambientali siano allegate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati o che siano comunque conservate in cantiere;
4. nell’ambito delle perforazioni in T.O.C., vista la probabile interferenza con la falda, si chiede di adottare le soluzioni tecniche e gestionali più idonee e più cautelative per evitare il rischio di dispersione dei fanghi di perforazione. Prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere inviata ad ARPAE una relazione con le specifiche delle soluzioni tecniche e gestionali che si intendono utilizzare;
5. si chiede di aggiornare la progettazione della fascia verde perimetrale nella progettazione definitiva in fase autorizzativa, potenziando il sistema arboreo/arbustivo, con un maggior numero di alberi e arbusti, anche sul lato nord dell’intervento ove è già presente una vegetazione preesistente, al fine di attutire l’interferenza visiva, tenendo conto delle visuali panoramiche e paesaggistiche con particolare riferimento a quanto esplicitato dalle Strategie del PUG del Comune di Carpi e, in particolare, dalla tavola ST.3.7 Strategie locali del PUG vigente, che evidenzia proprio nel Sentiero Argine del cavo Lama un tratto della Rete Verde-Blu ed un’area di pregio naturalistico/ambientale; per un più efficace inserimento paesaggistico nel territorio rurale, si veda anche dall’art. 77.2 del Regolamento Edilizio vigente. Nello specifico, al fine di migliorare l’azione mitigativa dell’intervento, si chiede di integrare le specie arboree inserendo anche alberi di 1° grandezza; le specie selezionate dovranno garantire un mascheramento dell’impianto in maniera, per quanto possibile, duratura durante l’anno; per tale motivo dovranno essere selezionate, nei limiti della disponibilità, specie arboree (es. Leccio) e specie/varietà arbustive vigorose, sempreverdi o dall’alta persistenza del fogliame (Cotoneaster spp.,Fotinia spp., Eunymus spp, Pyracantha spp, Eleagnus spp o similari). Per quanto riguarda la presenza di un albero tutelato dalla Regione di tipo monumentale, se confermata l’interferenza con l’impianto, sarà necessario valutare un’idonea zona di protezione dell’albero (ZPA) quale fascia di rispetto della pianta stessa, di norma di forma circolare, calcolata con un raggio minimo di 10 m conformemente alle norme di tutela degli alberi monumentali regionali (AMR);
6. in fase autorizzativa dovrà essere aggiornata la progettazione prevedendo la recinzione, rialzata da terra, lungo tutto il perimetro, di almeno 30 cm, che consenta il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio;
7. in merito all’impatto acustico in fase di cantiere, per garantire il rispetto dei 70 dBA in facciata presso i ricettori, si chiede di impiegare le barriere mobili per proteggere sia il ricettore R2 che il gruppo di ricettori compreso tra R1_a e R1_f (anch’essi situati in prossimità dei confini dell’impianto). L’utilizzo delle barriere è necessario anche durante l’attività A3, considerando che il livello stimato presso R2 in questa fase raggiunge i 69.9 dBA. Dovrà essere documentato, anche fotograficamente, l’utilizzo delle barriere in un apposito rapporto da inviare ad ARPAE entro 30 giorni dall’inizio lavori;
8. ad integrazione di quanto previsto dal proponente nel Piano di Monitoraggio Ambientale per il monitoraggio acustico in fase di cantiere, si prescrive che i monitoraggi siano effettuati in corrispondenza delle lavorazioni più rumorose, quando queste si trovano alla distanza più sfavorevole rispetto al ricettore monitorato. Gli esiti delle rilevazioni dovranno essere inviati a Comune, Arpae e Ausl entro 30 giorni dall’effettuazione, con una relazione descrittiva in cui viene fornita l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria, con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto. Dovrà essere indicata la lavorazione in atto durante il monitoraggio e la sua collocazione;
9. a tutela dei recettori, si richiede di eseguire un monitoraggio acustico dell’intero periodo diurno (6.00-22.00) presso R2 (ricettore più prossimo all’area di impianto) durante la fase di esercizio, in stagione estiva (ultima decade di giugno), in quanto risultano l’orario e il periodo dell’anno in cui l’irraggiamento solare è massimo. Dovrà essere comunicato anche il livello acustico residuo, in modo tale da verificare il rispetto del limite differenziale. Gli esiti delle rilevazioni dovranno essere inviati a Comune, Arpae e Ausl entro 30 giorni dall’effettuazione con una relazione descrittiva in cui viene fornita l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto;
10. per la conformità delle opere alla normativa sull’impatto elettromagnetico, si chiede il rispetto delle seguenti condizioni, da rendicontare ad ARPAE tramite un rapporto da inviare entro 60 giorni dalla messa in esercizio:
a. al fine di tenere conto degli effetti cumulativi, in caso di presenza di altre linee elettriche, deve essere garantito il rispetto dell’obiettivo di qualità dei 3 μT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere;
b. nel caso di attraversamento di terreni privati deve essere garantita l’assenza di luoghi a permanenza prolungata all’interno delle DPA;
c. le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - devono ricadere esternamente alle DPA.
d. l’area in progetto risulta coinvolta dal passaggio di una linea ad AT esistente, di cui si dovrà tener conto nel caso sia prevista permanenza per tempi superiori alle 4 ore giornaliere all’interno dell’area suddetta per il rispetto del valore di attenzione di 10 µT (D.P.C.M. 08/07/2003);
11. in sede di presentazione di autorizzazione unica, tenuto conto dell’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e dell’importanza di misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio previsto per la valutazione dei dati meteoclimatici per la fase post operam, che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;
12. dovrà essere inviata preventiva comunicazione ad ARPAE con indicazione della data di inizio lavori e la data di entrata in esercizio dell’impianto;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 4, da 6 a 10 e 12, dovrà essere effettuata da ARPAE, per il punto 5 dal Comune di Carpi, per il punto 11 dalla Regione Emilia-Romagna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Opal A S.r.l., al Comune di Carpi, al Comune di Soliera, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena, all'ARPAE di Modena, al Consorzio Bonifica Emilia Centrale, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.