n.209 del 07.08.2015 (Parte Seconda)

Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”. 

Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegna zione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausule obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e private”;

- n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;

- n. 86 del 22 dicembre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”.

- n. 8 del 23 febbraio 2015 “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE” 

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: “9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”. 

Rilevata la necessità di garantire il rispetto della dichiarazione dell’impresa appaltatrice nei confronti dei subappaltatori e fornitori resa in fase di presentazione di SAL, si è ritenuto opportuno rendere obbligatorio l’inserimento di altre clausole nei contratti stipulati tra impresa appaltatrice e committente; 

Ritenuto necessario esplicitare le scadenze relative agli immobili agricoli già definite nell’ordinanza n. 57/2012 e smi a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato; 

Preso atto delle comunicazioni e segnalazioni pervenute in merito alla mancata conferma delle istanze preliminari contenenti l’impegno alla presentazione della domanda di contributo dovute a diverse cause e pertanto ritenuto necessario disciplinare il trattamento di tali conferme. 

Ritenuto necessario considerare come unico procedimento di un intervento unitario, ancorchè articolato in due fasi, quello che interessa gli edifici destinati ad attività produttiva che abbiano o meno subito danni dal sisma in applicazione dell’art. 3, commi 7 e successivi del D.L. n. 74/2012 convertito con la L.n. 122/2012 e che prevede una prima fase necessaria per eseguire gli interventi, anche provvisionali, di rimozione di alcune carenze strutturali individuate direttamente dalla legge (a conclusione della quale viene rilasciato un certificato di agibilità necessario per la ripresa dell’attività produttiva) e successivamente una seconda fase nella quale, effettuata la verifica di sicurezza ai sensi della NTC 2008, vengono individuati gli interventi necessari per migliorare sismicamente la struttura fino a portarla, in un numero di anni variabile da 4 a 8, al livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni; 

Dato atto che, a tre anni dal sisma, non si ritiene più opportuno lasciare aperta la possibilità di autorizzazione alla presentazione domande per le quali i termini, più volte prorogati, sono scaduti da molto tempo; 

Ritenuto necessario uniformare le disposizioni delle ordinanze per i fabbricati rurali strumentali; 

Ritenuto opportuno di dover prorogare il termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 e di allinearlo alle scadenze già previste per gli interventi di cui alle ordinanze nn. 51 e 86/2012; 

Sentito nella seduta del 26 giugno 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012; 

Tutto ciò premesso 

DISPONE  

Articolo 1

Dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 8, comma 1 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi attestanti il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici in subappalto, che costituiscono presupposto per l’emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo, sono predisposte su apposito modello pubblicato nel sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac simile per cittadini e professionisti” e presentate al comune dal legale rappresentante dell’impresa affidataria in occasione degli stati di avanzamento lavori e del quadro economico a consuntivo e costituiscono presupposto per l’emissione del provvedimento comunale di erogazione del contributo. La loro falsità, oltre alle conseguenze amministrative, comporterà la responsabilità ai sensi dell’art. 483 del Codice penale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa presentate al comune dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 

Articolo 2

Clausole contrattuali obbligatorie

1. All’art. 8, dell’ordinanza n. 119/2013 dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Nei contratti di cui al comma 2 sono inoltre obbligatorie le clausole relative agli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori, come di seguito riportate:

a) l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell’art. 5 del D.L. n. 74/2012 e nell’ordinanza n. 91/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla “white list”;

b) l’impresa appaltatrice si impegna ad applicare sui prezzi unitari dei sub-contratti un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di appalto e a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo;

c) il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione dei SAL e del Quadro finale, le dichiarazioni stabilite agli articoli 8, comma 1, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi con le quali si attesti anche di aver provveduto, nei 30 giorni previsti, al pagamento di quanto dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti;

d) l’impresa appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risoluzione immediata del contratto al momento che nei confronti del subappaltatore sia emessa una informazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso di contratti riferiti a lavorazioni per le quali è espressamente richiesta ai sensi dell’art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 e dell’ordinanza n. 91/2012, intervenga la cancellazione dalle “white list” o venga negata l’iscrizione. L’impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed al comune della risoluzione del contratto col subappaltatore.”

2. Le clausole contrattuali obbligatorie di cui al comma 1 si applicano ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. In accordo tra le parti possono essere introdotte anche nei contratti già stipulati alla predetta data. 

Articolo 3

Proroga dei termini per edifici strumentali all’attività agricola  

1. Il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014, già modificato dall’ordinanza n. 8/2015, è sostituito con il seguente:

“1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all’art. 3 comma 1, all’art. 5 comma 1, all’art. 6 comma 1 ed all’art. 7, comma 1 dell’Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione delle domande che le imprese agricole, attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, presentano ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ovvero ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e smi, per le quali il termine viene stabilito, al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 30 settembre 2016. “

2. Dopo il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo stesso termine del 31 dicembre 2014 di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande effettuate sulla piattaforma MUDE da parte di persone fisiche o giuridiche, proprietarie di edifici danneggiati che, alla data del sisma, erano concessi in locazione, comodato d’uso o godimento, con contratto registrato, ad imprese agricole ed agroindustriali attive nei settori della produzione, della trasformazione e lavorazione dei prodotti.

3. La procedura di cui all’art. 9 dell’ordinanza n. 9/2014 che consente di traferire le domande di contributo di imprese agricole da piattaforma Mude alla piattaforma Sfinge e viceversa è applicabile solo nel caso in cui, preventivamente al trasferimento della domanda, la struttura regionale competente per SFINGE o quella comunale competente per MUDE verifichi che la domanda è stata effettuata sulla piattaforma errata.  

Articolo 4

(Conferma delle prenotazioni)

1. Coloro i quali abbiano inviato, ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n. 14/2015, la conferma della prenotazione contenente l’impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione anche dopo il 15 maggio 2015, ma prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, e tale conferma sia stata rifiutata dal comune, possono ripresentarla, integrandola per le parti mancanti o correggendola per le parti errate. entro il 30 settembre 2015.

2. Le domande di contributo depositate in assenza di conferma di prenotazione dopo il 15 maggio 2015 ma prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, e per tale motivo rifiutate dal comune, possono essere ridepositate entro il 30 settembre 2015.

3. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio 2015 le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n. 14/2015, ma le abbiano inserite, almeno in bozza e prima di tale data, nella piattaforma informatica MUDE, riceveranno dal comune la comunicazione che li informa del mancato perfezionamento dell’invio e li invita a provvedervi nei 30 giorni successivi alla comunicazione stessa. Qualora risultasse impossibile completare l’invio della conferma per il cambio del professionista incaricato il beneficiario ne informa il comune trasmettendo via PEC, entro il 30 settembre 2015 tramite il nuovo tecnico, la conferma di prenotazione redatta su apposito modulo reperibile all’interno del sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac simile per cittadini e professionisti”. Restano confermati i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito delle domande di contributo.

4. Coloro i quali non abbiano inviato entro il 15 maggio 2015 le conferme di prenotazione ai sensi del punto 1 dell’ordinanza n. 14/2015, ma abbiano invece inserito sulla piattaforma MUDE, almeno in bozza e prima di tale data, la domanda di contributo, possono completare il deposito della stessa entro il 30 settembre 2015.

5. Coloro i quali abbiano rappresentato al comune od al Commissario, prima della entrata in vigore della presente ordinanza, con modalità diverse da quelle previste dalla ordinanza n. 14/2015, ma comunque tracciabili e riscontrabili anche nella data, la volontà di confermare la prenotazione senza averla inserita, neppure in stato di bozza, nella piattaforma informatica MUDE, possono redigerla utilizzando l’apposito modulo reperibile all’interno del sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac simile per cittadini e professionisti” ed inviarla tramite PEC al Comune entro entro il 30 settembre 2015.

6. Il comune, nei 30 giorni successivi all’invio della PEC, verifica la completezza della documentazione attestante la volontà di confermare la prenotazione ed informa il richiedente ed il Commissario dell’esito della stessa. In caso di accettazione della conferma di prenotazione restano comunque fermi i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per il deposito della domanda di contributo tramite piattaforma informatica MUDE.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal contributo. 

Articolo 5

(Controllo dei progetti di edifici ad uso produttivo)

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, gli interventi su edifici ad uso produttivo ubicati nei 33 comuni dell’allegato 1 della legge di cui sopra, nonché quelli su edifici delle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal citato allegato 1 che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, possono essere ricondotti ad un procedimento unico, articolato in due fasi:

  • la prima fase volta all’eliminazione delle carenze strutturali o eventuali altri carenze prodotte dai danneggiamenti, identificate al comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ottenere, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica necessario alla prosecuzione dell’ attività produttiva;
  • la seconda fase relativa agli eventuali interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione.

2. Come disposto all’art. 3, comma 7, della l. n. 122 del 2012, dopo aver eseguito gli interventi di prima fase, deve essere effettuata la verifica di sicurezza, ai sensi del capitolo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (NTC 08) da cui consegue il certificato di agibilità sismica, da considerare come provvisorio nel caso in cui la verifica di sicurezza abbia evidenziato la necessità di interventi per il miglioramento sismico al 60%.

3. Il certificato di agibilità sismica redatto a seguito degli interventi di cui all’art.3, comma 8 della l. n. 122 del 2012 deve essere consegnato presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune di riferimento.

4. In considerazione delle gravi difficoltà incontrate dalle imprese per la ripresa dell’attività produttiva ed a fronte di giustificate motivazioni in merito al mancato adempimento entro il termine dell’8 giugno 2014, stabilito dall’art 1, comma 363, della l. n. 147/2013, la consegna della verifica di sicurezza di cui all’art. 3, comma 9 della l. n. 122 del 2012 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2015 ed essa tiene luogo anche del deposito, ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, della documentazione relativa agli interventi di prima fase.

5. Per gli edifici di cui all’ art. 3, comma 7, della l. n. 122 del 2012, ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame abbia superato il 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una nuova costruzione, che non siano usciti dall’ambito del comportamento lineare elastico, non è richiesta la verifica di sicurezza ma il certificato di agibilità sismica di cui al comma 3, che costituisce unico deposito ai sensi degli art. 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, è corredato della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.

6. Qualora il livello di sicurezza della costruzione ottenuto a seguito della corrispondente verifica risulti inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio di nuova costruzione, e pertanto sia necessario eseguire interventi di miglioramento sismico, il soggetto interessato provvede al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica preventiva, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della l.r. n. 19 del 2008 e degli art. 93 e 94 del d.p.r. n.380 del 6 giugno 2001, e ad eseguire i lavori secondo le scadenze temporali riportate al comma 10, dell’art. 3 della l. n. 122 del 2012.

7. Il parere espresso dalle strutture tecniche competenti in materia sismica sugli interventi estratti a campione viene rilasciato per la fase del procedimento in essere al momento dell’estrazione (prima fase o seconda fase). Il parere sulla documentazione depositata inerente la prima fase del procedimento unitario, non esclude un eventuale parere qualora venga estratto a campione l’intervento di seconda fase.

8. I comuni che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica ai sensi art. 3 della l.r. n. 19 del 2008, secondo le disposizioni dell’ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 27 del 2013 come integrata e modificata dalla successiva ordinanza n. 59 del 2014, nonché secondo quanto specificato dalla circolare assessorile PG.2014.0231847 del 10 giugno 2014, dovranno fare riferimento al Servizio geologico sismico e dei suoli (SGSS) per il controllo dei progetti su edifici ad uso produttivo richiamati al punto 1 del presente articolo. A tal proposito i SUAP competenti inviano, per conto del comune, al SGSS, l’elenco dei progetti che rientrano nel campione selezionato.

9. Le verifiche tecniche, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 19 del 2008, devono essere depositate presso il SUAP, che le trasmette alla Struttura tecnica competente in materia sismica. 

Articolo 6

Autorizzazioni per domande fuori termine

1. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può più accettare le richieste di cui al punto 5 dell’ordinanza n. 39/2014, relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le domande per la concessione del contributo ai sensi dell’ordinanza n. 29/2012 e smi.

2. A far data dal 1 ottobre 2015 il comune non può inoltre accettare le richieste di cui al comma 4 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014, relative alla autorizzazione a presentare fuori termine le domande per la concessione del contributo ai sensi delle ordinanze n. 51/2012 e 86/2012 e smi in assenza dell’istanza di prenotazione prevista dal comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013

3. Il comune, valutata la gravità delle motivazioni che hanno determinato il ritardo, decide in merito alle autorizzazioni richieste ai sensi del punto 5 dell’ordinanza n. 39/2014 e del comma 4 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste e, per quelle giacenti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dandone comunicazione al Commissario. 

Articolo 7

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi

1. Ai commi 2 degli art. 3 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 le parole “dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012” sono sostituite con le parole “dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale”.

2. Alle lettere c) dei commi 7 degli art. 4 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 le parole “e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012” sono eliminate.

3. Ai commi 1-ter degli art. 2 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 dopo le parole “Per tali edifici” e prima delle parole “che non necessitino di particolari finiture” sono aggiunte le parole “o porzioni di edifici”. La modifica si applica alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia ancora intervenuto il provvedimento comunale di concessione del contributo.

Articolo 8

Modifiche all’ordinanza commissariale n. 33/2014

1. Il comma 4 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 è sostituito dal seguente:

“4. La domanda per beneficiare del contributo per l’acquisto deve essere presentata al comune entro il 31 dicembre 2015 e deve contenere l’indicazione dell’unità immobiliare da acquistare insieme al compromesso di acquisto registrato. Il comune determina il contributo, previa verifica del diritto del richiedente a beneficiare dei finanziamenti disposti dall’ordinanza n. 86/2012, quale minore importo tra il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare ed il costo convenzionale dell’unità immobiliare danneggiata.”

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 agosto 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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