n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Approvazione della proroga degli accordi sottoscritta in data 14 luglio 2011 fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei Farmacisti convenzionati sull'attività di distribuzione per conto di cui alla lettera a), art. 8, Legge 405/01 e sulla gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato l’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 novembre 2001, n. 405, recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, ai sensi del quale le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 166 del 12 febbraio 2007, di approvazione dell'accordo sottoscritto in data 1 febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di “distribuzione per conto” di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/01 avente validità fino al 31/12/2008
- n. 2305 del 22 dicembre 2008, di proroga di tale accordo fino al 30 giugno 2009;
- n. 1071 del 29 giugno 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2009;
- n. 1407 del 21 settembre 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2010;
- n. 1143 del 26 luglio 2010 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2010;
Richiamata la normativa nazionale che impone il rispetto di obiettivi di finanza pubblica per la spesa farmaceutica ed in particolare:
- l’art. 5, comma 1 del D.L. 159/07 collegato alla Finanziaria 2008, ai sensi del quale l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;
- l’art. 22 comma 3 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2010 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento e il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 732 del 30 maggio 2011 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2011” n. 653 del 21 maggio 2012 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2012” ed in particolare i rispettivi paragrafi aventi ad oggetto la “Distribuzione diretta e per conto” e ove è previsto che:
- i volumi di distribuzione diretta di farmaci extra PHT complessivamente raggiunti nel 2008 rappresentano un riferimento anche per il 2011 e il 2012;
- gli accordi di distribuzione tramite le farmacie convenzionate prevedono che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli di numerosità di pezzi di farmaci in PHT erogati dalle farmacie aperte al pubblico tali da garantire una assistenza farmaceutica adeguata alla propria popolazione;
Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di “distribuzione per conto” permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- agevolare i cittadini nell’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale (SSR) grazie alla capillare diffusione delle farmacie convenzionate;
- riconoscere e valorizzare il ruolo sanitario e sociale delle farmacie convenzionate quale servizio pubblico essenziale finalizzato all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul territorio regionale;
Preso atto:
- della validità e dell’attualità dei principi fondamentali che hanno ispirato l’accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto';
- dei soddisfacenti risultati conseguiti nelle Aziende USL dove a tale accordo è stata data piena attuazione, in termini di qualità del servizio e gradimento dei cittadini;
- della necessità di definire obiettivi specifici per ogni Azienda sanitaria, al fine di rendere maggiormente omogenea l’applicazione dell’accordo sul territorio regionale;
Dato atto delle trattative intercorse fra l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma Emilia-Romagna, Confservizi ed Assofarm Emilia-Romagna, e Ascomfarma Reggio-Emilia, per dare continuità all’accordo sottoscritto in data 1 febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/01, già prorogato, come sopra descritto, fino al 31 dicembre 2010;
Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 14 luglio 2011 della proroga dell’accordo sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/01, avente validità fino al 31 dicembre 2012;
Ritenuto necessario dare continuità all’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di “distribuzione per conto” di cui alla lettera a), art. 8, della legge 405/01;
Ritenuto necessario che le Aziende del Servizio sanitario regionale pongano in essere ogni azione utile a dare attuazione all’accordo regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata deliberazione 653/12 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2012”, che prevede, in particolare, che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli di numerosità di pezzi di farmaci in PHT erogati dalle farmacie aperte al pubblico tali da garantire una assistenza farmaceutica adeguata alla propria popolazione;
Dato atto, in particolare, che:
- in coerenza a quanto riportato nelle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per gli anni 2011 e 2012 già citate, nell’Allegato 2 dell’accordo regionale vengono indicati il numero di pezzi e la spesa per ogni singola azienda corrispondente all’erogato extra-PHT 2008 per determinare con la massima trasparenza l’ammontare complessivo regionale, che è il parametro che la Regione intende garantire con la sottoscrizione dell’Accordo;
- la Regione auspica che le Aziende diano seguito all’accordo regionale mediante accordi locali, in coerenza con le responsabilità proprie di ogni singola Azienda;
Viste:
- la propria deliberazione 617/00 con la quale si stabilisce tra l’altro che le Aziende sanitarie, in sede di accordi locali con le rappresentanze di categoria delle farmacie pubbliche e private, perseguano il consolidamento e l’estensione nelle farmacie del servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, con sistemi telematici informatizzati, con eventuale riscossione della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei referti;
- la propria deliberazione n. 1532 del 6 novembre 2006 “Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa” emanata in ottemperanza a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni del 28 marzo 2006 sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, con la quale si prevede che l’offerta delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale sia resa disponibile in ambito aziendale attraverso una rete di prenotazione afferente al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) definito come sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, per assicurare al cittadino l’informazione complessiva sull’intera offerta di prestazioni disponibili in ambito provinciale e per consentire di gestire l’offerta con efficienza strutturandola in modo organizzato;
- la propria deliberazione n. 1035 del 20 luglio 2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/06” con la quale vengono confermate le linee guida del CUP (circolare regionale 10/2007)e ribadito l’obbligo dell’apertura continua delle liste di prenotazione;
- la propria deliberazione n. 748 del 30 maggio 2011 “Sistema CUP – Linee Guida Regionali” in cui sono definite linee operative affinché il sistema CUP rispetti le stesse regole nei diversi ambiti territoriali indipendentemente dalle scelte organizzative attuate nelle Aziende e che prevede tra i canali di prenotazione resi disponibili dal CUP anche le farmacie territoriali;
- la propria deliberazione n. 925 del 27 giugno 2011 “Piano Regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” emanata in ottemperanza a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni del 28 ottobre 2010 sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012,che prevede l’applicazione di regole uniformi per l’accesso ai servizi assicurando lo sviluppo omogeneo dei CUP, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali di cui alla sopraccitata DGR 748/11
Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale permette di supportare ulteriormente il processo di miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale;
Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 14 luglio 2011 dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di “Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale” ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPR 371/98, e all’art. 11 della L. 69/09, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto di approvare l’accordo di cui al capoverso precedente;
Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di recepire, dando continuità ai precedenti accordi, l’accordo regionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che costituisce direttiva alle Aziende Sanitarie nella regolamentazione e nell’applicazione locale delle attività di distribuzione “diretta” e “per conto” dei medicinali ai sensi della Legge 405/01;
2. di dare atto altresì che l'attuazione puntuale dell'accordo di cui al punto 1 costituisce obiettivo per le Direzioni generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della propria deliberazione 653/12;
3. di approvare inoltre, l’accordo regionale sull’attività di “Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DPR 371/1998, e all’art. 11 della L. 69/09, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che gli accordi di cui ai punti 1 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data della loro sottoscrizione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.