n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 all'intervento per lavori di manutenzione straordinaria diretti all'efficientamento in un fabbricato ubicato nel comune di Guastalla e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina 

1. di autorizzare, in via straordinaria considerate le particolari circostanze locali, l’intervento per lavori di manutenzione straordinaria diretti all’efficientamento energetico in un fabbricato ubicato nel Comune di Guastalla (Re) richiesto dal soggetto 1 e dal soggetto 2, come indicati e identificati nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, in qualità di aventi diritto, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR; 

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata Prot. 0536645.E del 1/6/2021 e Prot. 0643085.E del 7/7/2021, depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporti Pubblici e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione: 

- Elaborato Grafico,

- Relazione Tecnica;

3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;  

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) provvedere lungo tutto il confine con la sede ferroviaria e nell’area retrostante di proprietà all’abbattimento/ potatura di alberi, piante, siepi ecc… non conformi a quanto prescritto dall’art. 52 del D.P.R. 753/80 “Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di 2 metri”;

b) provvedere ad eliminare tassativamente le piantumazioni ad orto attualmente presenti in area ferroviaria collocate tra il piede della massicciata e la recinzione. Questo intervento su sedime ferroviario dovrà essere svolto esclusivamente in presenza di agente FER con il compito di protezione dei riguardi della circolazione treni;

c) allontanare la recinzione di confine, a norma dell’art. 52 del D.P.R.753/80, alla distanza di m 6,00 dalla più vicina rotaia e per tutto il fronte ferroviario. La medesima recinzione, nella parte di confine adibita a parcheggio delle auto dovrà possedere requisiti antisfondamento e dovrà essere realizzata superiormente ad un muretto in c.a. di almeno cm 40 di altezza;

d) in corrispondenza della suddetta recinzione, considerato il tracciato ferroviario curvilineo, evitare la piantumazione di siepi al fine di rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei treni e la eventuale piantumazione di piante nella parte retrostante dovrà tassativamente rispettare il citato art. 52 del D.P.R. 753/80;

e) a fine lavori dell’opera oggetto della presente autorizzazione, la proprietà dovrà trasmettere a F.E.R. S.r.l. quale gestore dell’infrastruttura, la dichiarazione firmata dal tecnico progettista attestante la conformità dell’intervento rispetto al progetto autorizzato con il presente atto e l’ottemperanza delle suddette prescrizioni;

5. di stabilire inoltre quanto segue;

 

- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

- qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;

- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

- al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi previste dall’articolo 7 bis del D.lgs. 33/2013 in esecuzione del piano regionale di prevenzione della corruzione;

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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