n.330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando unico regionale di attuazione del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2018 - Differimento termini realizzazione interventi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso che con propria deliberazione n. 1870 del 5 novembre 2018 è stato approvato il Bando unico regionale di attuazione, per l'anno 2018, del Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo” del P.S.R. 2014-2020;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 2529 del 12 febbraio 2019 con la quale sono stati differiti il termine di presentazione delle domande di sostegno e conseguentemente gli ulteriori termini procedimentali precedentemente stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2018;

- n. 13036 del 16 luglio 2019 con la quale sono stati ulteriormente differiti i termini procedimentali;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 204 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 - Bando unico regionale di attuazione del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di G.R. n. 1870/2018 - Ampliamento periodo presentazione documentazione progetti esecutivi”;

- n. 563 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2020 - Bando unico regionale del Tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche - prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1870/2018 - Disposizioni in ordine al finanziamento della graduatoria di cui alla determinazione n. 19670/2019 e proroga termini procedimentali”;

Rilevato che il predetto Bando unico regionale, come aggiornato dalle citate determinazioni n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificato dalle citate deliberazioni n. 204/2020 e n. 563/2020, stabilisce in particolare al punto 11 “Tempi di realizzazione del PI”che “La tempistica di realizzazione del PI prevista dovrà essere al massimo di 18 mesi, decorrenti dalla data di adozione dell’atto di concessione del sostegno”;

Preso atto che, in ragione dell’approssimarsi del periodo autunno-invernale, tenuto conto della localizzazione dei cantieri perlopiù in ambito collinare e montano e in zone impervie, dei rallentamenti dei cantieri a causa delle limitazioni dovute all’emergenza COVID-19 e delle difficoltà rappresentate da diverse ditte assegnatarie nel reperire i materiali necessari alla realizzazione delle opere in previsione, ANBI Emilia-Romagna (Unione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), con nota acquisita al protocollo regionale con n. 12/10/2021.0948497.E, ha rappresentato la necessità di poter richiedere una proroga di 180 giorni per la conclusione dei progetti;

Valutata l’opportunità, in ragione delle criticità evidenziate da ANBI Emilia-Romagna, di modificare il bando di cui trattasi al fine di consentire ai beneficiari la presentazione ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti di una richiesta di proroga, debitamente motivata, nella misura massima di 180 giorni, relativamente alla data prevista per la chiusura del PI;

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 11 “Tempi di realizzazione del PI” del bando di cui trattasi, inserendo dopo l’attuale testo, il seguente capoverso: “É ammessa una richiesta di proroga per l’ultimazione degli investimenti previsti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI ed inviata tramite posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente.”;

Ritenuto, altresì, di confermare quant'altro stabilito con propria deliberazione n. 1870/2018, come aggiornata dalle determinazioni dirigenziali n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificata dalle deliberazioni n. 204/2020 e n. 563/2020;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare il punto 11 “Tempi di realizzazione del PI” del Bando unico regionale attuativo del Tipo di operazione 5.1.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1870/2018, inserendo di seguito al vigente testo il seguente capoverso:

“É ammessa una richiesta di proroga per l’ultimazione degli investimenti previsti che non potrà avere durata superiore a 180 giorni. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI ed inviata tramite posta elettronica certificata al Servizio Territoriale competente.”;

2. di confermare quant'altro stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1870/2018, come aggiornata dalle determinazioni dirigenziali n. 2529/2019 e n. 13036/2019 e modificata dalle deliberazioni n. 204/2020 e n. 563/2020;

3. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina