SUPPLEMENTO SPECIALE n. 186 del 24.05.2013

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Articolo 1

Integrazioni all’articolo 4 del D.Lgs. n. 259 del 2003

1. All’articolo 4, comma 3, delD.Lgs. n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: “d - bis) promuovere condizioni di gratuità nell’accesso ai sistemi di connettività Internet;”;

b) alla lettera e), dopo le parole “e la loro diffusione”, è inserita la seguente parola: “omogenea”;

c) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: “e - bis) promuovere e migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale nonché la diffusione dei sistemi di accesso a Internet;”. 

Articolo 2

Integrazioni all’articolo 5 del D.Lgs. n. 259 del 2003

1. All’articolo 5, comma 2, delD.Lgs. n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “b - bis) promozione di condizioni di gratuità nell’accesso ai sistemi di connettività Internet;”;

b) alla lettera d), dopo le parole “definizione di iniziative volte a fornire”, sono aggiunte le seguenti parole: “, anche al fine del progressivo superamento del divario digitale,”.

Articolo 3

Integrazione all’articolo 25 del D.Lgs. n. 259 del 2003

1. All’articolo 25 del D.Lgs. n. 259 del 2003, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano all’attività di fornitura di reti e servizi R - LAN (Radio Local Area Network) e, comunque, di sistemi di connettività Internet.”.

Articolo 4

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) l’articolo 6, comma 2 - bis, e l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) il decreto ministeriale 16 agosto 2005, del Ministero dell’Interno, recante “Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155”.  

2. È, altresì, abrogata ogni disposizione, legislativa o regolamentare, in contrasto o incompatibile con la presente legge.

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