n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)

Cooperativa Edile Artigiana S.C. - Domanda 14/4/2011 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso pompa di calore, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Quartiere Cinghio lotto D9. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Cooperativa Edile Artigiana S.C., C.F./Partita IVA 00347320343, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma (PR) per uso alimentazione pompa di calore, con una portata massima pari a l/s 6 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 45.306,00;

b) di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite nell’ ambito dell’ autorizzazione alla reimmissione in falda da parte della Provincia di Parma, in mancanza della quale la derivazione non potrà essere attivata.

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 11/12/2012 n. 15709

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

  • 4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
  • 4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
    • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
    • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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