n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale della struttura Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio - Rimini

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamati:

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Vista la propria determinazione n. 8020 del 1 luglio 2011 con la quale:

  • si concede l’accreditamento provvisorio della struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”, ubicata in via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN) e gestita dall’ente “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus”, per una ricettività complessiva di 16 posti residenziali nella tipologia struttura per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
  • si conferisce mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni;
  • si determina che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione dello stesso provvedimento, ovvero 1 luglio 2011, e che l’eventuale verifica negativa dei requisiti di cui sopra comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 29 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine all’accreditabilità della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/9445 del 27 luglio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

determina:

  1. di prendere atto dell’esito positivo della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dei requisiti generali e specifici di accreditamento della struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”, ubicata in via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN) e gestita dall’ente “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus”, accreditata in via temporanea con la citata determinazione n. 8020 del 1 luglio 2011, ai sensi del comma 7, art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, per una ricettività complessiva di 16 posti residenziali nella tipologia struttura per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
  2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’accreditamento concesso di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione della citata determinazione n. 8020 del 1 luglio 2011 e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni ha validità quadriennale;
  3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
  4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alle tipologie di attività; 
  5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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