n.155 del 14.08.2012 (Parte Seconda)

Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMOSSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”

Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decretoprovvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

Vista la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che, nel disciplinare il contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eventi sismici, esclude l’erogazione del contributo ai nuclei familiari che abbiano trovato sistemazione alloggiativa con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione (punto A.4.);

Sentito il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.

Ritenuto di dover individuare quale misura per l’assistenza alle popolazioni il reperimento di alloggi in affitto per le persone rimaste prive di abitazioni;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi in questione;

Ritenuto opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l’accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;

Tenuto conto che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all’emergenza abitativa vanno a comporre un cosiddetto “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” variamente articolato, nell’ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;

Tenuto conto che detti provvedimenti fanno riferimento tra gli altri, oltre al presente, all’assegnazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS);

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

DISPONE

1 Il Commissario delegato, su proposta dei Comuni, reperisce alloggi in locazione ad uso abitativo non utilizzati, arredati e non arredati, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2 Di individuare quali beneficiari assegnatari di alloggi in locazione, ai sensi della presente Ordinanza, i cittadini e i nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

3 I beneficiari assegnatari dichiarano, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e di rinunciare alla eventuale sistemazione alloggiativa, con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza quali, a titolo esemplificativo, tendopoli, moduli abitativi, strutture alberghiere.

4 I beneficiari assegnatari degli alloggi, all’atto della stipula del contratto, non debbono godere dei benefici previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, n.1, ossia del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero rinunciarvi.

5 I sindaci dei Comuni emanano un bando per raccogliere manifestazioni di interesse dei cittadini e dei nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione.

6 I criteri di priorità per la formazione della graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute che devono essere utilizzati sono: la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza, il numero dei componenti del nucleo familiare, la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai Sindaci.

7 I sindaci, completata la presente procedura, direttamente o attraverso l’attività delle ACER, provvedono ad individuare dalla graduatoria di priorità gli assegnatari degli alloggi e a predisporre un verbale di consegna.

8 La locazione è disciplinata in base all'allegato schema di contratto tipo (all. 1) per la locazione di alloggi in favore di nuclei familiari le cui abitazioni siano state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

9 Sulla base del contratto tipo di cui al precedente punto 6), i Comuni, direttamente o attraverso l’attività delle ACER, e gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanei con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i Comuni o le ACER provvedono al pagamento del canone. I proprietari degli immobili possono farsi assistere dalle associazioni e rappresentanze della proprietà per la stipula del contratto di locazione. La durata temporale dell’affitto non può essere superiore a 18 mesi. Non è previsto alcun deposito cauzionale. Non è consentita la sublocazione.

10 Il canone di locazione viene determinato avendo a riferimento il canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, compensato dalla perdita dei benefici fiscali.

11 Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati all’alloggio dall’assegnatario sono risarciti al proprietario fino ad un ammontare massimo di 3.500,00 euro per il tramite di apposita polizza assicurativa stipulata da Comune/ACER nell’interesse del proprietario. Il premio della polizza assicurativa è pagato dall’assegnatario contestualmente alla firma del presente contratto di locazione. Per il risarcimento al proprietario dei danni eccedenti l’importo assicurato, il Comune e l’ACER hanno diritto di rivalsa nei confronti dell’assegnatario.

12 Il Comune/l’ACER e l’assegnatario si impegnano a riconsegnare l’alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nella consegna dell’alloggio fino al suo rilascio è dovuto dal Comune/ACER al proprietario una indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 20% e l’assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune o Acer una penale giornaliera di 30,00 euro. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione all’affittuario ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dal Sindaco, a seguito di sopravvenuta dichiarazione di agibilità dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa.

13 Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonché la tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell’alloggio.

14 Il Comune/l’ACER può concedere un contributo una tantum, di ammontare non superiore a 1.000,00 euro, a favore degli assegnatari degli alloggi per sostenere le spese di trasloco e allacciamento utenze e di ulteriori 2.000,00 euro per gli arredi, qualora gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.

15 Nell’ipotesi della disponibilità di alloggi a titolo gratuito si applicano, per quanto possibile tutti i precedenti punti di questa ordinanza eccetto il punto 8) relativo alla determinazione del canone. In caso di ritardo nella riconsegna si applica quanto previsto al punto 12.

16 Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza, previsti in complessivi € 6 000 000,00 comprese le spese di stipula, di gestione dei contratti e quelle spese relative ad eventuali procedure giudiziali di rilascio degli alloggi, fatto salvo quanto previsto a carico dell’assegnatario nei precedenti punti, sono coperti a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.

17 Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994 dichiarandola, al contempo provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. 340/2000;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 Agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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