n.321 del 08.10.2019 (Parte Prima)
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA QUALE SOCIO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ATER FONDAZIONE"
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Partecipazione della Regione
Art. 3 - Nomina dei rappresentanti della Regione
Art. 4 - Contributi
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Norme transitorie
Art. 1
Finalità
1. La Regione è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla Fondazione denominata “ATER Fondazione”, di seguito denominata Fondazione, derivante dalla trasformazione dell’Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
2. La Fondazione persegue finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione dell’approvazione della citata trasformazione dell’Associazione in fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
Art. 3
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 4
Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
5. La Fondazione è tenuta altresì ad illustrare le relazioni di cui ai commi 2 e 4, anche congiuntamente, alle competenti commissioni assembleari.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi finanziari 2020-2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)) nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
Norme transitorie
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi, limitatamente all’anno 2019, continua ad applicarsi l’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1992.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.
Bologna, 8 ottobre 2019 STEFANO BONACCINI