n.348 del 30.10.2018 (Parte Prima)

Modifica al “Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del CORECOM Emilia-Romagna” approvato con delibera n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Richiamata la Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”;

Rilevato che l'art. 10 della L.R. n. 1/2001 recita:

1. Il Comitato adotta il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì... un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Constatato che in data 19 giugno 2018, con deliberazioni n. 159 e n. 160 l'Assemblea legislativa ha provveduto, rispettivamente, alla nomina del Presidente e all'elezione dei componenti il Co.re.com. ai sensi della L.r. n. 1/2001 sopracitata;

Vista la delibera Corecom n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008 “Approvazione del regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Co.re.com.”;

Considerata l’opportunità di emendare il regolamento sopraindicato, prevedendo, all’art. 7, la possibilità per il Presidente e per i componenti del Comitato di partecipare alle sedute dello stesso anche tramite videoconferenza;

Ritenuto che la videoconferenza risulta una modalità di partecipazione più agevole, esperibile anche in condizioni di criticità per la mobilità, e che la stessa determina altresì un risparmio, in quanto non comporta il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 11, secondo comma, della L.r. 30 gennaio 2001, n. 1;

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all’unanimità

 DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di modificare il “Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Co.re.com.”, approvato con delibera n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti Organi regionali per quanto di competenza e di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito Internet del Corecom.

Allegato n. 1 alla Delibera Corecom n. 321/2018

Modifica al “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”

Art. 1

Attribuzioni del CORECOM

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) istituito con L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)” al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, è Organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; è altresì Organo regionale con funzione di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti nel settore della comunicazione.

2. È dotato altresì di funzioni regolatorie in materia di accesso radiotelevisivo e per la propria organizzazione interna.

3. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento interno.

4. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità il Comitato può avvalersi di tutti gli Organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 2

Decadenza

1. Il Presidente e i componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, comunicato tempestivamente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare.

2. Le assenze dal Comitato convocato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5, sesto comma, non sono computate per la decadenza dall'incarico di cui al primo comma.

3. Per quanto riguarda la decadenza per cause di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, L.R. 80 gennaio 2001, n.1 e successive modifiche.

Art. 3

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato, fatta salva la possibilità di specifici incarichi ad altro componente, e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

b) convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli Organi della Regione, dell'Autorità, del Ministero dello Sviluppo Economico e con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 4

Elezione e funzioni del Vicepresidente

1. Il Comitato, subito dopo l’insediamento, nomina quale Vicepresidente il componente più anziano al quale compete di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché di svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente, inoltre, collabora con il Presidente nello svolgimento della sua attività, lo rappresenta su suo incarico, esercita le funzioni ad esso eventualmente delegate.

2. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

3. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Vicepresidente, il successore deve essere nominato entro trenta giorni dalla causa di cessazione oppure, se del caso, dalla elezione da parte dell’Assemblea legislativa regionale, del nuovo componente. 

Art. 5

Convocazioni

1. Il CORECOM si riunisce di norma nella propria sede in Bologna. È ammessa la convocazione presso altra sede.

2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente.

3. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato entro cinque giorni su richiesta motivata del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno due componenti del CORECOM stesso.

4. La convocazione, che contiene anche l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente anche mediante telegramma, telefax o e-mail. È inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei componenti presso la sede del CORECOM almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

6. In casi di necessità e urgenza, il Presidente può convocare il CORECOM almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail.

7. In caso di convocazione di urgenza, la relativa documentazione è resa disponibile in tempo utile per la convocazione.

8. Per le finalità di cui all'art. 9, primo comma, copia della convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Un argomento deve essere iscritto all'ordine del giorno quando lo richieda almeno un componente

2. L'ordine del giorno, per motivi di urgenza, può essere integrato all'inizio di ciascuna riunione.

3. Per discutere o per deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno è necessario che gli stessi vengano iscritti con deliberazione unanime di tutti i presenti.

4. Ciascun argomento è illustrato dal Presidente o da un relatore da questi designato.

Art. 7

Sedute del Comitato

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno due componenti. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno due componenti. Salvo il caso in cui il Comitato debba deliberare su questioni di cui al quinto comma del presente articolo, il Presidente e i componenti del Comitato, in caso di impedimento per causa di forza maggiore, possono partecipare alle sedute tramite videoconferenza, dandone comunicazione al Segretario prima dell’inizio della seduta stessa. Per la partecipazione alle sedute in videoconferenza non è previsto il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 11, secondo comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1.

2. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vicepresidente.

4. Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano.

5. Le nomine e le deliberazioni concernenti persone sono segrete ed avvengono a mezzo schede. In queste ipotesi l'approvazione di una proposta richiede, per le prime due votazioni, l'unanimità dei voti. Solo qualora una proposta non ottenga l’unanimità nelle prime due votazioni, dalla terza votazione in avanti si procede con votazione palese, per alzata di mano, e la proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.

6. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

7. Alle riunioni del Comitato partecipa il Dirigente responsabile della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, che svolge le funzioni di Segretario. Possono altresì partecipare i funzionari designati dal Dirigente responsabile. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario incaricato dal medesimo Responsabile di Servizio.

8. Di ogni seduta è redatto a cura del Segretario un verbale con le caratteristiche del resoconto sommario dal quale risultino l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun |argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Qualora non si esaurisse la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente deve iscrivere gli argomenti alla successiva seduta del Comitato.

9. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventiva lettura e consegnando il testo al Segretario.

10. I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e raccolti in apposito registro.

11. I verbali della seduta del Comitato sono approvati di norma nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali sono messi a disposizione dei componenti almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione nel corso della quale dovranno essere approvati.

12. Il verbale di ogni seduta del Comitato è inviato al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta e, ove richiesto, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

13. Le riunioni del Comitato di norma non sono pubbliche.

14. Il Comitato, ai sensi dell’art. 17, quarto comma, della L.R. 1/2001, per l’esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate può avvalersi di organismi e di esperti interni ed esterni che possono partecipare alle sedute per l’approfondimento di tematiche relative ad argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 8

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Comitato può delegare compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti che, nell’assunzione dell'incarico, sono tenuti ad eseguirlo secondo le indicazioni del Comitato ed a riferirne allo stesso con relazione scritta o orale entro i termini convenuti.

2. Il lavoro dei singoli componenti è istruttorio e propositivo, spettando il ruolo decisionale al Comitato.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 spetta ai singoli componenti il rimborso delle spese di viaggio previsto dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, fino ad un massimo di 16 sedute complessive mensili comprese quelle del Comitato.

4. Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, per l'esercizio delle funzioni, proprie e delegate, e nell'ambito delle finalità della stessa legge, il Comitato può disporre l'affidamento di incarichi di collaborazione e/o di consulenza a soggetti esterni pubblici e/o privati, esperti nei settori della comunicazione e dell’informazione.

Art. 9

Partecipazione ai lavori del CORECOM

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e il Presidente della Giunta regionale possono, su invito del Presidente del CORECOM, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

2. Allo scopo di garantire la partecipazione alla propria attività, il CORECOM attiva forme di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione nonché di ogni altro soggetto la cui audizione sia ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

3. La data di convocazione degli incontri con i soggetti interessati e i relativi contenuti sono comunicati con adeguato anticipo anche attraverso il proprio sito web.

4. Il Comitato può altresì proporre e attuare tutte quelle iniziative di interesse culturale, economico e sociale che siano utili allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza inerenti al proprio campo di attività.

Art. 10

Comunicati di pubblica utilità

1. Il Comitato può richiedere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI-TV) e alle emittenti private locali la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 11

Missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.

2. Le missioni dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente, il quale alla fine di ogni anno presenta al Comitato una relazione sull'attività svolta e la relativa rendicontazione.

3. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale sarà comunicata la rendicontazione trimestrale delle missioni effettuate da tutti i componenti il CORECOM.

Art. 12

Spese di rappresentanza

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale può stanziare, con apposito capitolo del bilancio regionale, fondi per le spese di rappresentanza del Comitato, intendendosi come tali quelle spese fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni al Comitato, in rapporto ai propri fini e funzioni istituzionali.

Art. 13

Procedimenti amministrativi

1. Nell'esercizio delle proprie attività, il CORECOM si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Assume la responsabilità del procedimento il Dirigente responsabile della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 o un suo delegato.

3. Il Comitato può disporre l'audizione di soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 14

Dotazione della struttura organizzativa - Verifica

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, la struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Alla fine di ogni anno la struttura di supporto è sottoposta a verifica da parte del Dirigente responsabile del Servizio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Le relative risultanze sono trasmesse alla Direzione generale dell'Assemblea legislativa. In occasione della presentazione della relazione annuale di attività di cui all’art. 15, comma 3, della L.R. 1/2001, il Comitato valuta il raggiungimento da parte della struttura degli indirizzi programmatici.

Art. 15

Modifica al Regolamento

1. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2001 il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato con voto unanime dei presenti.

Art. 16

Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito Internet del Corecom.

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