n.349 del 23.11.2022 periodico (Parte Seconda)

Accordo di collaborazione tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l’Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (ICEA) - per attività di collaborazione e ricerca finalizzate ad uno studio di fattibilità tecnico economica per la definizione di un programma di interventi per la difesa della costa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

– il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, ed in particolare per i seguenti articoli:

- 13, c. 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

– 16, c. 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio idraulico;

– la propria deliberazione n. 728 del 21 maggio 2018 recante “Prime disposizioni in attuazione del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione civile in materia di pianificazione dell’emergenza” con cui, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato D.Lgs. n. 1/2018, sono state individuate le delibere di riferimento per l’attuazione della pianificazione dell’emergenza e per le azioni da adottare nelle emergenze”;

– la propria deliberazione n. 417/2017 e ss.mm.ii. del 05 aprile 2017, ad oggetto “Approvazione del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

– la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare, i seguenti articoli:

- 1, c. 2, che stabilisce che “all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [..]”;

- 3, c. 1 lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette “all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile” e “alla preparazione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie”;

- 11, c. 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l’attività di coordinamento tecnico è demandato all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (d’ora in poi denominata Agenzia);

- 14, c. 2, che evidenzia che l’Agenzia, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;

- 15, c. 1, che stabilisce che "l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza”;

- 20, c. 2, lettera b) che dando atto che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile e provvede inoltre alla “predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all’art. 11, in armonia con gli indirizzi nazionali”;

- 20, c. 3, che prevede che per la redazione, tra l’altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l’Agenzia acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all’interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;

– la propria deliberazione n. 652/2007, “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005”, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell’Agenzia in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

– la propria deliberazione n. 1769 dell’11 dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia, così come modificato dalle deliberazioni n. 839/2013 e n. 1023/2015;

Visto l’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti:

– la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”;

– il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;

– la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Considerato che:

– la Regione Emilia-Romagna risulta particolarmente esposta al rischio idraulico-costiero;

– la Regione Emilia-Romagna riconosce una forte caratterizzazione tecnico scientifica a tutte le attività di previsione-prevenzione volte a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica al fine di abbassare il livello del rischio stesso;

– al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali, ha ritenuto necessario attivare specifici interventi ed attività finalizzati sia al miglioramento delle capacità di previsione del rischio costiero, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio regionale;

– per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, l’Agenzia intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività non risultando tali figure professionali presenti all’interno dell’ente, stante soprattutto la specificità delle tematiche da trattare;

– le Università, quali Istituzioni di alta cultura deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca ed operanti in virtù degli indirizzi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono organismo di diritto pubblico legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990; ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera b) della legge 9 maggio 1989 n.168, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;

– la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche, può continuare a rappresentare un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;

– l’Agenzia e l’Università di Padova – Dipartimento ICEA svolgono comune attività nella previsione e prevenzione del rischio costiero;

– è intenzione delle suddette Amministrazioni svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca nel settore della previsione e prevenzione del rischio costiero;

– la presenza di una funzione di servizio pubblico comune e la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

– gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso per le spese di ricerca;

Dato atto che l’Università di Padova – Dipartimento ICEA ha specifiche competenze nel settore delle costruzioni marittime e della protezione della costa;

Ritenuto:

– opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche di cui dispone l’Università di Padova – Dipartimento ICEA per quanto riguarda il rischio costiero ai fini di protezione civile;

– di autorizzare l’Agenzia a procedere alla stipula di un accordo con l’Università di Padova – Dipartimento ICEA nell’ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell’Allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Preso atto che:

– il Direttore dell’Agenzia provvederà alla sottoscrizione dell’accordo a seguito dell’approvazione dello schema in allegato “A” alla presente deliberazione;

– il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto dell’accordo sono definiti nel Programma pluriennale delle attività, come da prospetto riportato nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;

– con la sottoscrizione dell’accordo viene istituito un comitato tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione dell’accordo - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi;

– per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo in parola, che si quantificano nell’importo complessivo massimo di € 120.000,00, si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia;

Ritenuto di individuare all’interno dell’accordo di cui all’allegato “A” idonee forme di verifica e controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualità dell’accordo;

Visti:

– il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4359 del 25 novembre 2021 “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4370 del 26 novembre 2021 “Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

– la propria deliberazione n. 2152 del 20 dicembre 2021 di “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2022-2024”;

– la Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4690 del 23 dicembre 2021 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”, come rettificata dalla D.D. n. 4727 del 30 dicembre 2021;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 662 del 28 febbraio 2022 “APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2022-2024”;

– la D.G.R. n. 843 del 30 maggio 2022 “Approvazione del Rendiconto Generale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2021 adottato con determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1413 del 28/4/2021”;

– la propria deliberazione n. 1324 del 1 agosto 2022 “Approvazione assestamento - Provvedimento Generale di Variazione al Bilancio di Previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 2747 del 3 agosto 2022 “Aggiornamento Del Documento Tecnico Di Accompagnamento e Del Bilancio Finanziario Gestionale Di Previsione 2022-2024 Dell'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito Dell'assestamento Di Bilancio 2022-2024”;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 3520 del 3 ottobre 2022 “Approvazione Prima Integrazione al Programma Operativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per il Triennio 2022-2024”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

– la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., per quanto ancora applicabile;

– la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

– la Determinazione Dirigenziale n. 700 del 28 febbraio 2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

– la Determinazione Dirigenziale n. 2657 del 01 settembre 2020 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della D.D. 700/2018”;

– la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

– la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale“;

– la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale“;

– la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

– la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 1049 del 25/03/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;

– la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della giunta regionale”;

Visti infine:

– il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

– la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 che ha approvato la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Assessore Transizione ecologica e contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di approvare lo schema di accordo e il programma pluriennale delle attività con l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (ICEA) per le attività per attività di collaborazione e ricerca finalizzate ad uno studio di fattibilità tecnico economica per la definizione di un programma di interventi per la difesa della costa, di cui agli allegati “A” e “B”, che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’allegato “A”, che avrà decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024;

c) di stabilire altresì che il sopraindicato Direttore possa apportare in sede di sottoscrizione ogni eventuale modifica non sostanziale al testo dell’accordo di cui all’allegato “A”, ritenuta necessaria per il buon fine della stessa;

d) di dare atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto accordo si quantificano nell’importo complessivo massimo di € 120.000,00;

e) di dare atto che, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, il Direttore istituisce un comitato tecnico a carattere temporaneo - che svolge attività di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti in attuazione dell’accordo - per la cui attività non vengono riconosciuti compensi; all’eventuale variazione dei componenti del comitato provvede il Direttore dell'Agenzia;

f) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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