n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale con ampliamento struttura sanitaria ora denominata "Poliambulatorio C.F.T. Città di Vignola" - Vignola (MO) - e presa d'atto variazione di titolarità e di denominazione

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura Poliambulatorio Privato Centro Fisioterapico Città di Vignola, sita in Via Cesare Battisti 13, Vignola (MO), accreditata con propri atti n. 5552 del 19/6/2009 e 7005 del 25/5/2012, ora in capo alla Società C.F.T. Città di Vignola Srl e denominata “Poliambulatorio C.F.T. Città di Vignola”;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla stessa struttura il rinnovo dell'accreditamento già concesso con ampliamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermosifilopatia (Dermatologia);

- Medicina fisica riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina generale;

- Oculistica;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Attività di diagnostica per immagini;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

3. l’accreditamento concesso decorre dal 19/6/2013, data di scadenza della determinazione n. 5552 del 19/6/2009 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

4. in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 53/2013 e n. 865/2014, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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