SUPPLEMENTO SPECIALE 284 - 14.01.2010

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Indice

TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Capo I – Norme di carattere generale

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Capo II - Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 3 – Sportello Unico Telematico e Rete regionale dei SUAP

TITOLO II - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I – Disposizioni in materia di turismo

Sezione I – Strutture ricettive turistiche

Articolo 4 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

Articolo 5 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali

Articolo 6 – Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive

Articolo 7 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente le case per ferie

Articolo 8 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli ostelli

Articolo 9 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i rifugi alpini ed escursionistici

Articolo 10 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente case e appartamenti per vacanze

Articolo 11 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati

Articolo 12 – Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’alloggio saltuario

Articolo 13 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta

Articolo 14 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea

Articolo 15 – Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004

Articolo 16 – Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

Articolo 17 – Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell’esercizio

Articolo 18 – Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, avvio immediato

Articolo 19 – Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione

Articolo 20 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza

Articolo 21 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti

Articolo 22 – Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione

Articolo 23 – Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami

Articolo 24 – Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione

Articolo 25 – Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione

Articolo 26 – Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione

Articolo 27 – Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati

Articolo 28 – Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

Articolo 29 – Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

Articolo 30 – Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull’occasionalità

Articolo 31 – Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

Sezione II – Professioni turistiche

Articolo 32 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche

Articolo 33 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l’esercizio dell’attività

Articolo 34 – Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe

Articolo 35 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento

Articolo 36 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti

Articolo 37 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

Articolo 38 – Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard

Articolo 39 – Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti

Articolo 40 – Modifica degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina

Sezione III – Attività delle agenzie di viaggi e turismo

Articolo 41 – Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull’apertura

Articolo 42 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali

Capo II – Disposizioni in materia di commercio

Articolo 43 – Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

Capo III – Disposizioni in materia di sanità

Articolo 44 – Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo

Articolo 45 – Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

Articolo 46 – Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

Articolo 47 – Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE

Articolo 48 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

Articolo 49 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004

Articolo 50 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 Capo I

Norme di carattere generale

 Articolo 1

Oggetto e finalità

  1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale) detta norme:
    1. in materia di sportello unico per le attività produttive;
    2. di recepimento della Direttiva 2006 /123/ CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;
    3. per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 200/4541 concernente la professione di maestro di sci;
    4. in materia di partecipazioni societarie.
  2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

 

Capo II

Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)

 Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Lo sportello unico per le attività produttive costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
  3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
  4. Lo sportello unico è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
  5. Lo sportello unico costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
  6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni,dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

Sportello Unico Telematico e Rete regionale dei SUAP

  1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
  2. La Regione promuove la realizzazione dello Sportello Unico Telematico nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui all’art. 6 della L.R. n. 11 del 2004 attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli Enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall’art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell’ambito dell’apposito portale regionale per le imprese della Regione.
  3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella Rete degli sportelli unici.
  4. Il portale e i relativi servizi sono messi e disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.
  5. La Regione promuove e presiede un Tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del Sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il Tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
  6. Il Tavolo di coordinamento regionale della Rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici.
  7. La Regione assicura la realizzazione e l’aggiornamento, avvalendosi del Tavolo di coordinamento della Rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
  8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

 

TITOLO II

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

 Capo I 

Disposizioni in materia di turismo

Sezione I - Strutture ricettive turistiche

 Articolo 4

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:

<< 2. L’esercizio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati (DIA immediata), ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. 

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell’impianto produttivo, sia in riferimento all’espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi>>.

 

 

Articolo 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004, il termine “autorizzazione” è sostituita con “gestione”.

 

Articolo 6

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 la frase “in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista” è sostituita con “in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato”.

2. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)” sono sostituite con le parole: “31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)”.

 

Articolo 7

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente le case per ferie

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.”.

 

Articolo 8

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli ostelli

1. 1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le condizioni di esercizio dell'attività.”.

 

Articolo 9

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i rifugi alpini ed escursionistici

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“4. I rifugi sono gestiti di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso ed associazioni. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le condizioni di esercizio dell'attività.”.

 

Articolo 10

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente case e appartamenti per vacanze

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2004 l’inciso “senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito” è soppresso.

 

Articolo 11

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati

  1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso l’ultimo periodo.

 

Articolo 12

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’alloggio saltuario

  1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 la frase “e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare senza la fornitura di servizi aggiuntivi” è sostituita con “o abituale dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti”.
  2. Al comma 4 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “è intrapresa” sono sostituite dalla locuzione: “può essere immediatamente intrapresa”.

 

 Articolo 13

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta

  1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi può essere intrapresa immediatamente, a seguito di dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.”.

 

Articolo 14

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea

  1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività può essere intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui l’area è ubicata, da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.”.

 

Articolo 15

Modifiche alla rubrica del Titolo III della legge regionale n. 16 del 2004

  1. La rubrica del Titolo III “Autorizzazioni” è sostituita con “Esercizio dell’attività ricettiva”

 

Articolo 16

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

  1. L’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Adempimenti amministrativi per l’ esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

  1.  L’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, nonché il subentro nella titolarità o nella gestione del loro esercizio possono essere intrapresi immediatamente a seguito della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
  2.  La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio di attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all’articolo 29.
  3.  Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.”.

 

Articolo 17

Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell’esercizio

  1. L’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Durata dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera

  1.  L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed all’aria aperta ha carattere permanente salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.”.

 

Articolo 18

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, avvio immediato

  1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere può essere intrapresa immediatamente a seguito di denuncia d'inizio attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.”.

 

Articolo 19

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione

  1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“ 1.La presentazione della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio di attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 l’inciso “ad eccezione di quelle di cui all’articolo 11 è soppresso.

3. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l’esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”.

 

Articolo 20

Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza

  1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora titolari dell’esercizio dell’attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.”.

 

Articolo 21

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti

  1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:

a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l’Ufficio del Registro delle imprese;

b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;

c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. L’esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32”.

4. Nel comma 4 dell’articolo 21, l’ultimo periodo “Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici” è sostituito dal seguente “Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell’interessato al Comune”.

5. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“6. L’apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell’attività fino a che si sia ottemperato.”.

 

Articolo 22

Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione

1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 23

Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive

1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia, qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.

2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge, sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36 ove applicabili, nei seguenti casi:

a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;

b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro imprese, ove prescritto;

c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia urbanistica ed igienico sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;

d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;

e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.

3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da 5 a 30 giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 36 ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione di violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della legge 23 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica il comma 5 dell'art 17 ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza).”.

2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.

 

Articolo 23

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami

  1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denunciati” è sostituta dalla parola “dichiarati”.

 

Articolo 24

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione

  1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola “lusso” sono aggiunte le parole “con possibilità di classifiche intermedie definite <<superior>>”.

 

Articolo 25

Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione

  1. L’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 29

Dichiarazione di classificazione

  1.  Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio di attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
  2.  Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
  3.  Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio dia attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d’ufficio alla loro rettifica e all’assegnazione della corretta classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.”.

 

 Articolo 26

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione

  1. Nel comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “provvede alla revoca dell'autorizzazione o” sono soppresse.

 

Articolo 27

Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati

1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1”.

 

Articolo 28

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

  1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00”.

2. Il comma 2 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “2. chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiere senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività o dà ospitalità a presone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.500,00.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Nel comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “contenuti nell'autorizzazione o” sono soppresse e la parola “denuncia” è sostituita da “dichiarazione”.

5. Nel comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denuncia” è sostituita da “dichiarazione”.

6. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:

“7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività”.

7. Il comma 9 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:

“9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione d'inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00”.

 

Articolo 29

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

  1. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
  2. Al comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “di richiesta di autorizzazione o di denuncia” sono sostituite da “di dichiarazione”.

 

Articolo 30

Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull’occasionalità

1. L’articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

Articolo 40

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

  1.  Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il nulla osta si considera rilasciato”.

Articolo 31

Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei

1. L’articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 41

Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

  1.  Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
  2.  Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.”.

 

 

Sezione II - Professioni turistiche

 

Articolo 32

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche

  1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è abrogato.

 

Articolo 33

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l’esercizio dell’attività

1. Nel comma 1dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 nella lettera b) è soppressa la frase “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10” e nella lettera c) è soppressa la frase “attestata da certificato medico rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 l’inciso “commi 3, 4 e 7” è sostituito con “commi 3 e 4”.

3. I commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti commi:

“4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell’ ambito territoriale di estensione regionale, fino all’entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l’esercizio della professione.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera”.

4. I commi 7 e 10 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.

 

Articolo 34

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) l’inciso “previa acquisizione di nulla osta” è sostituito da “a seguito di preventiva comunicazione”.

2. Il comma 3 dell’ articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell’esercizio dell’attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell’evento può impedire lo svolgimento della prestazione.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 206/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, ai soggetti abilitati nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale- escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.”.

 

Articolo 35

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: “La Giunta può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le parole “e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata”.

 

Articolo 36

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti

  1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 la frase “e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento” è soppressa.

 

Articolo 37

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), le parole “per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi,” sono abrogate.

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 81 del 1992, la presente legge regionale disciplina l’esercizio professionale di maestro di sci in regime di stabilimento in Emilia-Romagna da parte dei cittadini stranieri non iscritti in Albi professionali italiani. Per l’esercizio professionale temporaneo da parte degli stessi soggetti, si applica la disciplina di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 81 del 1992, qualora il maestro di sci, cittadino di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l’autorizzazione, che verrà concessa subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della legge n. 81 del 1991 e del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 206 del 2007.

4-ter. Ai maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione Europea e che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, si applica la disciplina dettata dall’articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 1992.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 6 le parole “delle tariffe di cui” sono sostituite dalle parole “di quanto disposto”.

 

Articolo 38

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993, le parole da “La Giunta regionale” a “seguenti condizioni” sono sostituite dalle seguenti:

“All’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione d’inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue”.

2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“3. Si applica l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell’amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.”.

4. È abrogato il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

5. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da “La domanda” fino a “ogni anno” sono sostituite da “La dichiarazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola”;

b) è abrogata la lettera b).

 

Articolo 39

Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli Enti locali.”.

2. All’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “comma 3 e comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4-bis e comma 4-ter”;

b) al primo periodo del comma 2, le parole “dell’autorizzazione regionale” sono sostituite da “della dichiarazione di cui all’art. 7”;

c) il comma 3 è abrogato.

Articolo 40

Modifica degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della Legge 6 del 1989.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

3. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

 

Sezione III - Attività delle agenzie di viaggi e turismo

 

Articolo 41

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull’apertura

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è inserito il seguente comma:

“2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

 

Articolo 42

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. L’attività può essere avviata immediatamente, a seguito della presentazione alla Provincia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.”.

 

Capo II

Disposizioni in materia di commercio

 Articolo 43

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del d.lgs. 114 del 1998;

b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del d.lgs. 114 del 1998;

c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del d.lgs. 114 del 1998;

d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all’articolo 19 del d.lgs. 114 del 1998.

Capo III

Disposizioni in materia di sanità

 

Articolo 44

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo

  1. Dopo il comma 3 dell’art. 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente comma:

“3 bis. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

 

Articolo 45

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Il comma 2 dell’ articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”.

2. Il comma 3 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.”.

3. Il punto 2) della lettera b) del comma 4 dell’ art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;”.

4. La lettera c) del comma 4 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dal seguente:

“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.”.

5. L’ultimo periodo del comma 6 dell’ art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente: “In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.”.

 

Articolo 46

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

  1. Al comma 2 dell’art. 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole “sono esentati dal possesso dell’autorizzazione” sono così sostituite “sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.

 

Articolo 47

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale

  1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005 (Norme a tutela del benessere animale ) è sostituito dal seguente:

“3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l’immediato inizio dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 5, l’inciso “autorizzato per cani, gatti e furetti,” è sostituito da “esercitata per cani, gatti e furetti”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE.

 

Articolo 48

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Nel comma 4 dell’articolo 6 legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “con il supporto di un comitato scientifico composto” sono aggiunte le seguenti: “da un massimo”;

b) le parole “della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti “del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge 9 ottobre 2009 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)”;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Tale comitato è organismo della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui al comma 5.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna CN-ER, le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al precedente comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dal successivo art. 10.”.

4 ter. A supporto delle attività del Comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti Locali. La composizione e l’attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta Regionale sentito il Comitato permanente di indirizzo Regione-Enti Locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente Direzione Generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all’articolo 10”.

 

 Articolo 49

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004

1. I commi 7 e 8, dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2004, sono abrogati.

 

Articolo 50

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Nell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“ 4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.

4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui al precedente art. 6, comma 4 degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'Assemblea della società stessa.”.

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