n.227 del 23.07.2014 (Parte Prima)
ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 5799/2 – Ordine del giorno per auspicare che nelle prossime tornate elettorali regionali le eventuali candidature delle persone transessuali avvengano nel massimo rispetto dell’identità di genere e sia garantito il massimo rispetto per le persone transessuali e per la loro identità durante lo svolgimento delle operazioni di voto. A firma dei Consiglieri: Grillini, Pariani, Meo, Mori, Moriconi, Monari, Casadei, Mumolo, Naldi, Mandini, Mazzotti, Fiammenghi, Piva, Marani, Montanari, Sconciaforni (Prot. AL/2014/0029225 del 23 luglio 2014)
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l’art. 4 della L.R. n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) prevede che “La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall’articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni”;
in attuazione alla citata dichiarazione di principio, con l’intervento legislativo recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”, la Regione ha introdotto la cd. “doppia preferenza di genere”: in particolare, l’art. 10, comma 2, della nuova legge elettorale regionale prevede che “Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l’annullamento della seconda preferenza”;
la regola della “doppia preferenza di genere” opera, oltre che a livello europeo, anche nell’ambito delle elezioni amministrative comunali: in particolare, gli artt. 71 e 73 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) prevedono che, per l’elezione dei consigli comunali, “Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza”.
Rilevato che
in Italia, come noto, l’iter per l’attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico è particolarmente complicato dal punto di vista burocratico - amministrativo e ha tempi molto lunghi;
segnatamente, la L. n. 164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”;
in molti casi, le persone transessuali, pur avendo fatto la transizione, non intendono completare formalmente il processo ma desiderano comunque rettificare i propri dati anagrafici: proprio per tutelare il massimo rispetto dell’identità di genere, in alcuni casi di specie, il tribunale ha riconosciuto la rettificazione del sesso ancorché non sia stato effettuato l’intervento chirurgico finale;
nel nostro Paese si registrano diversi casi di elezione di persone transessuali: si pensi, per esempio, all’elezione di Marcella Di Folco nel Consiglio Comunale di Bologna e di Vladimir Luxuria al Parlamento;
peraltro, a testimonianza di una sempre maggior sensibilità, si consideri che in diverse Università (Torino, Bologna, Napoli, Padova) si è adottato il doppio libretto per le persone transessuali.
Auspica che
nelle prossime tornate elettorali regionali, le eventuali candidature delle persone transessuali avvengano nel massimo rispetto dell’identità di genere;
sia garantito il massimo rispetto per le persone transessuali e per la loro identità durante lo svolgimento delle operazioni di voto, specie presso i seggi elettorali.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2014