n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola SIDA S.R.L.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), località Malcantone, ad uso zootecnico - Proc. PC19A0043 – SINADOC 10867/2019 (Determina n. 2628 del 9/6/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire Società Agricola SIDA S.r.l. (già SIDA S.p.A.), con sede legale in Comune di Brescia, Corso G. Matteotti n. 25, C.F. e P.I.V.A. 00446050 171, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 19A00 43, ai sensi del l’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2.;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 17.628; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)