n.185 del 29.07.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Laboratorio analisi Cosmol di Bellaria Igea Marina (RN)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Laboratorio di analisi Cosmol, Piazza Falcone e Borsellino 17, Bellaria Igea Marina (RN), l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso, già ricompresa nel proprio atto n. 1829 del 12.3.2009 e ora qui trasferita:
- Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (Laboratorio esami chimica clinica/ematologia/ immunoematologia/microbiologia);
2. di dare atto che l’accreditamento di cui sopra viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dal 24/6/2013 - data del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per il Laboratorio di analisi Cosmol sito in Piazza Falcone e Borsellino 17, Bellaria Igea Marina (RN) - fino al 31/7/2016, non variando la scadenza dell’accreditamento iniziale e in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 1311/2014 citata, che prevede la proroga a questa data di tutti gli accreditamenti già rilasciati e già scaduti, in attesa dei provvedimenti che definiranno le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
3. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso per la medesima attività di Laboratorio analisi con determinazione n. 1829 del 12/3/2009 al Poliambulatorio privato Cosmol, via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN), è revocato a far data dal 24/6/2013;
4. di rimandare ad altro provvedimento la proroga dell’accreditamento al 31.7.2016, per i motivi sopra specificati, del Poliambulatorio privato Cosmol ubicato in Via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN);
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.