n.130 del 05.05.2014 (Parte Seconda)
Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 1 aprile al 30 giugno 2014, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Integrazione all’OCD n. 25 del 3 aprile 2014
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 42 del 24 gennaio 2013, con la quale si dispone di prorogare il termine di apertura delle contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all’art. 1, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1 comma 6 dell’ OCDPC n. 3/2012, disponendone la scadenza in concomitanza con il termine dello stato di emergenza;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18 luglio 2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:
- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;
- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;
- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;
- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 7, comma2, dell’OCDPC n. 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Di.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992 e s.m.i.;
- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;
EVIDENZIATO che con decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni in L. 71/2013, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nn. 17/2012, 19/2012, 21/2012, 52/2012, 68/2012, 89/2012, 8/2013, 39/2013, 71/2013, 100/2013, 146/2013, con le quali è stata programmata una somma complessiva di € 17.123.040,00 per le attività da effettuarsi da parte dei Vigili del Fuoco nel periodo dal 30 luglio 2012 al 31 marzo 2014;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 25 del 3 aprile 2014 con la quale, al fine di assicurare le attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) svolte da parte dei Vigili del Fuoco per i periodi dall’1° al 18 aprile e dal 28 aprile al 30 giugno 2014 è stata programmata una spesa di € 923.400,00;
DATO ATTO che, come disposto dalla suddetta ordinanza n. 25/2014, gli oneri di cui precedente capoverso, necessari a completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza e le demolizioni, trovano copertura nelle economie realizzate negli esercizi 2012 e 2013 e da quanto programmato fino al 31 marzo 2014 con l’ordinanza n. 146/2013, rivenienti nel Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, trasferite alla contabilità speciale n. 5699 intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità;
EVIDENZIATO che il fabbisogno di personale individuato nella propria precedente ordinanza n. 25/2014 è pari a 35 unità per il periodo dal 1° al 18 aprile e dal 28 al 30 aprile e un fabbisogno pari a 30 unità dal 1° maggio al 30 giugno 2014 per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza e di demolizione, concentrate nelle province di Modena e di Reggio Emilia;
RICHIAMATA la nota del Comune di Reggiolo (RE) prot. 4509 del 19 aprile 2014, acquisita agli atti con prot. PC.2014.5479 del 24/04/2014, con la quale viene richiesto il prolungamento delle attività da eseguire da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco fino al 30 giugno 2014, definendo nel contempo le lavorazioni necessarie per il completamento dell’opera provvisionale sulla Rocca di Reggiolo (RE);
DATO ATTO che, per consentire il prolungamento delle attività richieste dal Comune di Reggiolo (RE), si rende necessario aumentare di 5 unità il contingente dei Vigili del Fuoco per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2014;
DATO ATTO che si rende necessario, pertanto, prevedere con il presente atto la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi, relativi alle suddette 5 unità di personale dei Vigili del Fuoco per il periodo sopra citato, dal 1° maggio al 30 giugno 2014;
EVIDENZIATO che per la prosecuzione delle attività di cui trattasi dal 1° maggio al 30 giugno 2014, per le aggiuntive 5 unità di personale, gli oneri sono quantificati in € 360,00, da intendersi come somma omnicomprensiva del costo giornaliero per unità di personale e per il relativo impiego degli automezzi, delle attrezzature e della manutenzione, per una spesa aggiuntiva stimata in € 109.800,00;
CONSIDERATO che, con le proprie precedenti ordinanze nn. 17/2012, 19/2012, 21/2012, 52/2012, 68/2012, 89/2012, 8/2013, 39/2013, 71/2013, 100/2013, 146/2013, è stata programmata una somma complessiva di € 17.123.040,00 per le attività da effettuarsi da parte dei Vigili del Fuoco nel periodo dal 30 luglio 2012 al 31 marzo 2014;
RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile n. 234 del 11 aprile 2013, n. 473 del 14 giugno 2013, n. 743 del 26 agosto 2013, n.1155 del 8 novembre 2013 e n. 218 del 25 marzo 2014 con le quali è stata liquidata a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco la somma complessiva di € 14.621.705,08 per il periodo dal 30 luglio 2012 al 31 gennaio 2014;
CONSIDERATO che:
- per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014, si prevede di liquidare a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco una somma complessiva non superiore a € 1.966.680,00;
- pertanto la somma residua di € 534.654,92 è disponibile al fabbisogno necessario per l’integrazione all’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui trattasi;
- per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2014 gli oneri aggiuntivi necessari a garantire la prosecuzione dell’operato del contingente dei Vigili del Fuoco, stimato in 5 unità di personale per l’intero periodo, è pari a € 109.800,00;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di confermare l’impiego di un contingente di Vigili del Fuoco pari a 35 unità per i periodi dal 1° al 18 aprile e dal 28 al 30 aprile;
- di integrare il contingente dei Vigili del Fuoco di 5 unità, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2014, passando da 30 a 35 unità di personale;
- di confermare l’importo di € 360,00 da intendersi come somma omnicomprensiva del costo giornaliero per unità di personale e per il relativo impiego degli automezzi, delle attrezzature e della manutenzione che sarà impiegato per gli interventi provvisionali (demolizioni e messa in sicurezza), oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota nelle province di Modena e di Reggio Emilia, per una spesa aggiuntiva stimata in € 109.800,00;
- che gli oneri necessari a completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza delle demolizioni di cui al punto 3 trovano copertura nelle economie realizzate negli esercizi 2012 e 2013 e da quanto programmato fino al 31 marzo 2014 con l’ordinanza n. 146/2013, rivenienti nel Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, trasferite alla contabilità speciale n. 5699 intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità;
- di confermare l’importo complessivo della programmazione pari a € 17.123.040,00 per le attività da effettuarsi da parte dei Vigili del Fuoco per il periodo dal 30 luglio 2012 al 30 giugno 2014;
- di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile;
- di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 2 maggio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani