n.150 del 10.08.2012 (Parte Seconda)
Disposizioni in merito alla prosecuzione dell'operato del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per il periodo successivo al 10 agosto 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, ad istituire in loco, ovvero presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza;
- l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertivo con modificazioni con Legge n. 122 del 1 agosto 2012 che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e della OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954 del 27 luglio 2012 con cui, d’intesa con il Presidente della regione Emilia-Romagna Commissario delegato è stato richiesto al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile il mantenimento, fino al 10 agosto 2012, del contingente di personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco già presente sul territorio;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 recante “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte della DICOMAC” con la quale, tra l'altro:
- si stabilisce che il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954 del 27/7/2012, opera sino 10 agosto 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a supporto delle amministrazioni locali per la realizzazione di opere provvisionali ed urgenti, rinviando ad un eventuale ulteriore provvedimento disposizioni in merito ai contingenti di personale necessario per assicurare continuità alla realizzazione delle suddette opere per il periodo successivo al 10 agosto 2012;
- si rinvia ad un successivo provvedimento la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’impiego dei contingenti di personale del Corpo nazione dei vigili del fuoco per il periodo successivo al 10 agosto 2012;
PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dai Sindaci delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per il tramite della rappresentanza ANCI presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, nonché dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella seduta del 6 agosto 2012 del Comitato Operativo presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di mantenere fino al 30 settembre 2012 un contingente massimo di 150 unità di personale, dotato di adeguati mezzi operativi, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a supporto del Commissario delegato per assicurare continuità alla realizzazione di opere provvisionali ed urgenti;
VISTA la nota dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna prot. n. PG 2012.0194021 del 7 agosto 2012 con la quale si richiede al Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna la formale disponibilità e la quantificazione delle risorse necessarie per l'impiego di 150 unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nei territori colpiti dagli eventi sismici in parola;
VISTA la nota del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. EMG 383 del 8 agosto 2012, con la quale vengono segnalati gli interventi provvisionali urgenti ancora da effettuarsi, come concordato con le amministrazioni comunali, in un numero complessivo di circa 150;
VISTA, altresì, la nota del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna n. 20603 del 8 agosto 2012 recante la quantificazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione delle operazioni del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui sopra fino al 30 settembre 2012, con un costo unitario giornaliero di Euro 300,00 per il personale e di Euro 60,00 per l'impiego degli automezzi, delle attrezzature e della relativa manutenzione straordinaria, per complessivi Euro 2.754.000,00;
CONSIDERATA la specifica qualificazione tecnico-operativa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, nella realizzazione di opere provvisionali ed urgenti, nelle demolizioni e nell'assistenza finalizzata a consentire l'accesso alle zone rosse;
CONSIDERATA inoltre la opportunità di smantellare il Centro Operativo Avanzato-COA Veneto, attualmente insediato presso la città di Ferrara su disposizione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, a seguito del comunicato della Commissione Grandi Rischi del 7 giugno 2012, e la conseguente necessità di attivare in alternativa, da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, procedure di rapido reinsediamento del personale e ricostituzione dello stesso COA, in caso di ulteriore emergenza;
VISTI:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile”;
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e, in particolare, gli articoli 2, comma 1 e 2, articolo 3, che istituiscono la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l’Emilia-Romagna;
- il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";
- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229";
- l'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, assicurando la prosecuzione dell'operato del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel periodo successivo al 10 agosto 2012 e garantendo continuità alla realizzazione di opere provvisionali ed urgenti, al fine di consentire un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni storico-architettonici da ulteriori e più gravi danni;
DISPONE
1. l'impiego, nel periodo dal 11 agosto al 30 settembre 2012, di un contingente massimo di 150 unità di personale, dotato di adeguati mezzi operativi, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a supporto del Commissario delegato per assicurare continuità alla realizzazione di opere provvisionali ed urgenti, alle demolizioni e all'assistenza finalizzata a consentire l'accesso alle zone rosse;
2. che gli interventi provvisionali ed urgenti da effettuarsi a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere realizzati sulla base delle indicazioni di priorità del Commissario delegato in stretto raccordo con i Comuni e le Province colpite;
3. che il contingente di cui al punto 1 potrà essere rimodulato in considerazione delle priorità come sopra definite e delle effettive necessità del territorio;
4. di dare atto che l'importo di Euro 2.754.000,00, derivante dalla necessità di assicurare l’espletamento delle attività di cui al punto 1, determinato da un costo unitario giornaliero stimato di Euro 300,00 per il personale e di Euro 60,00 per l'impiego degli automezzi, delle attrezzature e della relativa manutenzione straordinaria, trova copertura finanziaria nell'ambito dell'annualità 2012 del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
5. di smantellare il Centro Operativo Avanzato-COA Veneto, attualmente insediato presso la città di Ferrara su disposizione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, a seguito del comunicato della Commissione Grandi Rischi del 7 giugno 2012, e di richiedere contestualmente, in alternativa, la predisposizione di procedure operative per la riattivazione, da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e senza oneri finanziari per il Presidente della Regione-Commissario delegato, procedure di rapido reinsediamento del personale e ricostituzione dello stesso COA, in caso di ulteriore emergenza;
6. che la liquidazioni delle somme di cui al precedente punto 4 sono effettuate con successivo provvedimento commissariale, sulla base della rendicontazione e della documentazione di spesa trasmessa dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
7. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace;
8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10/8/2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani