n.103 del 13.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Graffignana S.R.L.S.. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Caorso (PC) - Località Strada Sedazzara - ad uso irriguo - Proc. PC07A0138 - SINADOC 20698/2019

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina 

1. di assentire alla ditta Società Agricola Graffignana S.r.l.s., con sede in Comune di Caorso (PC) Strada Graffignana n. 7 (C.F. e P.IVA. 01711710333) - fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC07A0138, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 23;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 17.312. (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2031; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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