SUPPLEMENTO SPECIALE n. 106 del 23.11.2011

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del Secchia. Il perimetro del Parco è individuato dalle Tavole allegate alla presente legge e ricade nell’ambito territoriale dei seguenti Comuni:

a) Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena;

b) Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio Emilia.

 Art. 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco sono:

a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;

b) la tutela e la ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;

c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell’ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;

d) il recupero delle identità storico-culturali locali e di quelle tradizionali buone pratiche di gestione territoriale che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

 Art. 3

Obiettivi gestionali

1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;

b) il recupero dell’alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica; 

c) la razionalizzazione dell’attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare progressivamente all’originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale;

d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell’ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;

e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone; 

g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e educazione alla sostenibilità e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);

h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell’area protetta;

i) la concertazione con gli enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell’area protetta;

j) la predisposizione e l’attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;

k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e l’erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a limitare l’impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti fitosanitari.

 Art.4

Ente di gestione

Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..

 Art.5

Zonizzazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, l’area del Parco viene suddivisa nelle seguenti zone:

a) La Zona del Parco, che ricomprende aree appartenenti alle fasce di tutela dei corsi d’acqua, aventi valore naturalistico, paesaggistico, ambientale e aree esterne alle fasce di tutela dei corsi d’acqua da finalizzare al potenziamento del sistema delle aree naturali o da rinaturalizzare;

b) L’Area Contigua, che interessa aree appartenenti alle fasce di tutela dei corsi d’acqua, interessate dalle previsioni del PIAE e dei PAE e che, all’esaurimento del processo estrattivo, potranno essere incluse fra le aree di Parco.

 Art. 6

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi.

2. Nella Zona del Parco è vietata la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali e dei mezzi autorizzati (mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, ricerca, ecc.).

3. Nella Zona del Parco sono consentite le seguenti attività:

a) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;

b) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute/incolumità pubblica;

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell’Allegato alla L.R. n. 31/2002 (Disciplina generale dell’edilizia), ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d’uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

4. Nella Zona del Parco e nell’Area Contigua sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite le seguenti attività:

a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano Territoriale;

b) le nuove costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute/incolumità pubblica;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell’Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d’uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nella Zona del Parco sono vietate le seguenti attività:

a) l’attività venatoria;

b) l’insediamento di impianti di trasformazione di inerti;

c) la raccolta e l’asportazione di fossili, minerali e concrezioni;

d) l’introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;

e) il campeggio libero;

f) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;

g) l’accensione di fuochi, se non preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione del Parco;

h) lo spandimento di liquami e di antiparassitari chimici.

6. Nelle more dell’approvazione del Piano Territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Gli impianti di trasformazione degli inerti individuati dai PIAE vigenti, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nell’Area Contigua alle condizioni stabilite dai PIAE stessi.

8. Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione degli inerti esistenti e alle attività di cava, non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all’ambiente e/o a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave agli impianti.

9. Nel periodo compreso tra l’istituzione del Parco e l’entrata in vigore del regolamento di settore di cui all’art. 38 della L.R. n.6/2005 l’attività venatoria nell’Area Contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani Faunistico Venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

10. L’esercizio dell’attività venatoria in Area Contigua è organizzato in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati.

11. E’ comunque vietato l’esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all’art. 9 della Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

12. Fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.

13. In tutte le zone del Parco e nell’Area Contigua è vietato l’insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

 Art. 7

Misure di incentivazione, sostegno e promozione

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l’Ente di gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in particolare:

a) valorizzazione e promozione delle produzioni locali con particolare attenzione a quelle biologiche, tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;

b) istituzione di un “marchio di riconoscibilità” per i prodotti del Parco ottenuti mediante metodologie ecologicamente sostenibili;

c) integrazione della catena agroalimentare e di filiera anche mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori artigianali di trasformazione;

d) messa a punto di disciplinari di produzione;

e) promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei prodotti con l’eventuale creazione di punti vendita all’interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;

f) promozione e/o stipula di accordi per incrementare l’uso di prodotti tipici del territorio nella ristorazione;

g) costruzione e incremento dell’offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc..) su tematiche inerenti la gestione dell’ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;

h) informazione e assistenza tese a facilitare la partecipazione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;

i) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti seminaturali associati all’uso agricolo, di naturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell’area protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico;

j) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle superfici agricole residue all’interno delle aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide già esistenti;

k) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi, filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell’ambito di attività agricole;

l) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi dell’agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;

m) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e delle fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna selvatica;

n) promozione di modalità di lavorazioni agricole non impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica;

o) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;

p) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione dei patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno della popolazione rurale;

q) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche.

 Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..

Allegato cartografico (di cui all’art. 1)

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